Data

Date:
02-02-2011
Country:
Italy
Number:
--
Court:
Tribunale Torino - Sez. lavoro
Parties:
Società X v. INPS

Keywords

DISPUTE BETWEEN AN ITALIAN COMPANY AND THE ITALIAN NATIONAL PENSION INSTITUTE (INPS) - USE OF UNIDROIT PRINCIPLES AS A MEANS OF INTERPRETING THE APPLICABLE DOMESTIC LAW (ITALIAN LAW)

PROHIBITION OF INCONSISTENT BEHAVIOUR - REFERENCE TO ARTICLE 1.8 UNIDROIT PRINCIPLES

Abstract

A, an Italian company, received a request from B, the Italian National Pension Institute (INPS), to remedy its failure to pay the entire amount of the obligatory contributions due. In particular B alleged that A had been late in communicating the amount of the salaries paid to its employees. A objected that its delay was due to B’s inconsistent behaviour: indeed, after the expiry of the prescribed time limit, B invited A to communicate certain information previously not required and after receiving the information objected that such information was late.

The Court decided in favour of A. In its opinion B’s conduct violated the principle of prohibition of venire contra factum proprium according to which private as well as public subjects must behave consistently with the consequence that if they fail to do so they are allowed no remedy. In support of its conclusion the Court referred among others to Article 1.8 of the UNIDROIT Principles which affirms the prohibition of venire contra factum proprium at international level.

Fulltext

(...)
- la vertenza ha ad oggetto l'opposizione nei confronti della cartella di pagamento n. 001 2003 00224853 54 emessa da E. N. Spa a nome e per conto dell'Inps, con cui viene intimato alla società ricorrente il pagamento dell'importo di Euro 10.414,25, a titolo di sgravi contributivi (e relative somme aggiuntive) indebitamente effettuati, afferenti i mesi di luglio-novembre 2008,

- la richiesta trae origine dall'avere la società ricorrente effettuato rinvio all'Istituto convenuto, per via telematica, dei modelli DM 10/2 (denunce mensili obbligatorie delle retribuzioni erogate ai dipendenti) relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2008 solo in data 20.5.2009, e cioè tardivamente rispetto al termine assegnato dall'Inps per la regolarizzazione, a seguito dell'invio delle note di rettifica 6.4.2009, termine scadente il 16.5.20092 e cioè 30 giorni successivi alla notifica delle stesse,

(...)

considerato sui fatti di causa

- dalla documentazione in atti e dall'istruttoria esperita emerge che con due note di rettifica 6.4.2009 l'Inps segnala alla società ricorrente alcune situazioni di irregolarità contributiva aventi come mesi di riferimento luglio e agosto 2008, con contestuale invito, entro 30 giorni dalla notifica di esse, a versare le somme dovute o a produrre documentazione idonea a dimostrare la sua insussistenza totale o parziale,

- in tali note si precisa che in sede di esame dei DM/10 relativi ai mesi citati, si accerta ciò che segue:

(1) le somme versate in tali mesi risultano inferiori al dovuto, quanto a 11 lavoratori, risultando applicata aliquota contributiva inferiore a quella ordinaria,

(2) in conseguenza di ciò, viene effettuato un addebito in riferimento all'art. 1, comma 1175, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, e cioè alla disposizione che subordina i benefici contributivi previsti dalla normativa alla situazione di regolarità contributiva, ovverosia al possesso del cd. DURC interno,

- con raccomandata 14.5.2009 l'addetta del Consorzio {Eurosviluppo} (che elabora paghe e contributi della ricorrente e che viene investito della questione posta dall'Istituto) comunica all'Inps di avere riscontrato la regolarità delle aliquote contributive agevolate applicate agli 11 lavoratori, giacché assunti dalla mobilita, onde chiede lo sgravio dell'addebito,

- in data 20.5.2009 l'addetta del Consorzio {Eurosviluppo} riceve una telefonata dal funzionario della sede Inps di Moncalieri, autore delle note, il quale comunica di non poter procedere allo sgravio richiesto, facendo difetto per i mesi di gennaio e febbraio 2006 l’invio telematico dei DM 10/2 (ed. E-Mens), contenenti i dati disaggregati delle retribuzioni percepite da ogni singolo dipendente e non il solo dato sintetico, come nel DM/109, e sollecita l'invio dei modelli mancanti,

- l’addetta provvede all'adempimento quello stesso 20.5.2009 e quello stesso 20.5.2009 riceve dal funzionario Inps una nuova telefonata, nella quale le comunica che l'invio è pervenuto fuori termine;

considerato sulla sussistenza dell'inadempimento

- dall'esame delle note di rettifica in atti si evince, ad avviso del Tribunale, la materiale impossibilità per il destinatario di esse - ancorché esperto della materia in questione, come nel caso del Consorzio {Eurosviluppo} - di poter comprendere che l'irregolarità contributiva riscontrata dall'Istituto concerneva:

(a) non già i mesi indicati nelle note quali mesi di riferimento e cioè luglio e agosto 2008, bensì gennaio e febbraio 2008,

(b) in riferimento a tali ultimi mesi, il mancato invio telematico dei DM 10/2, contenenti i dati disaggregati dalle retribuzioni dei dipendenti, necessari per i controlli del caso da parte dell'Istituto,

- il fatto poi che le note contengano il richiamo all'art. 1, comma 1175, della legge n. 296 dei 27 dicembre 2006 - e cioè alla disposizione che subordina i benefici contributivi previsti dalla normativa alla situazione di regolarità contributiva ovverosia al possesso del c.d. DURC interno - appare circostanza inidonea a consentire e a rendere possibile aliunde la conoscenza dei dati sub (a) e sub (b),

- in assenza di idonei riferimenti temporali dell'irregolarità riscontrata dall'Inps (che avrebbe potuto collocarsi ovunque e cioè in un mese qualsiasi, anche remoto, del periodo antecedente) e della tipologia di essa (che avrebbe potuto essere di ordine meramente formale, come avvenuto, oppure di natura sostanziale, con tutte le possibili e numerose varianti per entrambe le categorie) è infatti impossibile comprendere quanto lamentato dall'Istituto, mai reso palese e comunicato, se non a tempo scaduto,

- a ciò aggiungasi che l'indicazione di ordine temporale contenuta nelle note viene poi ad assumere per ciò che esse contengono, in rapporto a ciò che invece omettono, una funzione decisamente fuorviante e destinata ad indurre in errore il destinatario di esse, così da portarlo ad identificare due dati che nella vicenda qui in discussione risultano totalmente separati: i mesi sede dell'irregolarità ed i mesi in cui si collocano gli effetti giuridici di essa,

- il primo dato risulta infatti inespresso, mentre il secondo è esplicitato, senza peraltro render palese il suo reale connotato, di essere cioè mera conseguenza giuridica di irregolarità pregressa, avente altrove la propria sede,

- l'indicazione temporale delle note - in assenza di esplicita indicazione diretta a chiarire che essa si colloca a valle dell'irregolarità riscontrata, essendo correlata agli effetti di questa, e che altro è invece il periodo di tale irregolarità - diviene in tal modo essa stessa l'unico elemento di possibile indagine ed osservazione per il destinatario di tali note, onde verificare la veridicità della contestazione dell'Istituto,

- così del resto avviene puntualmente, nel caso in esame, che registra nel suo epilogo una situazione del tutto paradossale: la ricorrente viene infatti invitata, a termine scaduto, a comunicare il dato che prima le era ignoto ed era stato sottaciuto, per sentirsi poi dire, una volta ricevutolo, che la comunicazione è ormai tardiva.

- vengono a questo punto in rilievo sia l'obbligo del creditore di comportarsi con correttezza, sancita in via generale dall'art. 1175 c.c., sia l'obbligo, gravante sul medesimo e sanzionato con la mora credendi, di compiere quanto necessario affinché il debitore possa adempiere l'obbligazione,

- entrambe le prescrizioni risultano nella specie violate dall'Istituto convenuto, onde allo stesso non è consentito di avvantaggiarsi degli effetti del proprio inadempimento e dell'affidamento che questo ha generate nell'altra parte,

- e ciò per il divieto - argomentabile e desumibile dall'art. 1175 c.c. - di venire contra factum proprium, il quale impone ai soggetti giuridici, pubblici e privati, l'obbligo di coerenza nei comportamenti ed esclude la possibilità di invocare la tutela giuridica, quando essa si ponga in contrasto con la condotta antidoverosa in antecedenza tenuta da colui che la richiede (nota 15),

- alla luce di quanto in antecedenza esposto, la domanda azionata va pertanto accolta, non versandosi in ipotesi di reale inadempimento da parte del debitore e, per contro, risultando il creditore decaduto dalla facoltà di farlo valere,

- da ciò consegue l'annullamento della cartella impugnata in causa, con contestuale assoluzione dell'opponente dalla pretesa Inps,

- le spese di lite vengono interamente compensate, tenuto conto della fisionomia del caso qui esaminato e deciso nonché delle particolari questioni di cui si è dato conto in antecedenza.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
Visto l'art 429 c.p.c;
1. ANNULLA la cartella esattoriale oggetto del presente giudizio di opposizione, assolvendo la società ricorrente dalla pretesa Inps;
2. DICHIARA compensate le spese di lite.

NOTA 15: II principio risale ad un passo contenuto nel Libro VI opinionum di Eneo Domizio Ulpiano, giure-consulto Tirese del II-III secolo d.C. riportato nei Digesta di Giustiniano (1, 7, 25), che così suona: "... adversus factum suum... movere controversiam prohibeatur... ". Su tale passo cfr. i "Libri opinionum "di Ulpiano, vol. 2°, Milano, Giuffre, pp. 207-211.
Un fondamentale studio dell'inizio del "900 (E. Riezler, Venire contra factum proprium. Studien im römischen, englischen und deutschen Zivilrecht, Leipzig, Verlag von Duncker & Humblot, 1912) ha chiarito e dimostrato che il principio enunciato da Ulpiano, attraverso l'opera dei glossatori del XII - XIII secolo ed i Consilia juris del XVI-XVIII secolo, è divenuto comune - oggi - alle tradizioni giuridiche sia di common law che di civil law, riverberandosi negli istituiti inglese dell'Estoppel, (preclusione) e tedesco della Verwirkung (perdita del diritto). Su ciò cfr. anche la voce Estoppel, in Law Dictionary, Milano, Giuffre, 1984, p. 707.
In Italia - ove la dottrina è unanime nel ritenere che il divieto di venire contra factum proprium si fondi sull'art 1175 c.c. (obbligo per le parti del rapporto di comportarsi secondo le regole della correttezza) e che la sua violazione comporti, a seconda del contesto in cui si inserisce, la perdita del diritto ovvero l'improponibilità dell'eccezione (su ciò cfr. La buona fede contrattuale, Padova, Cedam, 1988, pp. 523-602) - il principio ha trovato la seguente formulazione: "una parte non può esercitare il suo dirtto, o comunque invocare una disposizione ad essa favorevole, quando ciò sia in contraddizione con un comportamento da essa tenuto in precedenza nel corso dell'esecuzione del rapporto", con la precisazione che in tal modo "viene sanzionato il disinganno dell'affidamento creato dal fatto proprio, non il fatto proprio in sé che anzi risulta essere perfettamente lecito" (ivi, p. 547).
A tale orientamento si è implicitamente richiamata la giurisprudenza della Corte di Cassazione a partire dagli anni "70 (ivi, p. 526 e ss.): richiamo che è divenuto esplicito nelle sentenze del Supremo Collegio a partire dagli anni "90: cfr. sent. 12 febbraio 1992, n 1715; 25 settembre 1996, n. 8453; 12 maggio 1999, n. 4724; 11 dicembre 2000, n. 15592; 4 settembre 2004, n. 17888; 10 ottobre 2007. n. 21265; 20 novembre 2007, n. 2404; 17 settembre 2008, n 23739; 17 dicembre 2008, n. 29480; 28 aprile 2009, n 9924; 5 maggio 2010, n. 10833.
Sull'argomento v. da ultimo Exceptio doli generalis e divieto di venire contra factum proprium, in L'eccezione di dolo generale. Applicazioni giurisprudenziali e teoriche dottrinali, Padova, Cedam, 2006, pp 77-137; nonché Venire contra factum proprium (Divieto di contraddizione e dovere di coerenza nei rapporti tra privati), Napoli, Ed. Jovine, 2006.
Per completezza va segnalato che da anni, a partire dalla sentenza 5 aprile 1979, Ratti (in Foro it. 1979, IV. 277), la Corte di Giustizia dell'Unione Europea applica nei confronti degli Stati membri, inadempienti all'obbligo di attuare le direttive comunitarie, il principio dell'Estoppel, impedendo loro di eccepire ed opporre il proprio inadempimento all'azione diretta ad ottenerne la giudiziale applicazione (sull'argomento cfr. Le direttive comunitarie, Milano, Ed. Giuffré, 1983, pp 372-388); principio, questo, che ha trovato riconoscimento anche da parte della Corte Costituzionale italiana, con sentenza 18 aprile 1991, n 168.
Il principio in questione è ora sancito dall'art. 1.8 (Venire contro factum proprium) delle Disposizioni generali dei Principi Unidroit 2004, adottati dall'autorevole Istituto Internazionale per l'Unificazione del Diritto Privato, con che così recita: "Una parte non può agire in modo contraddittorio rispetto ad un intendimento che ha ingenerato nell'altra parte, e sul quale questa ha ragionevolmente fatto affidamento a proprio svantaggio".}}

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