Data

Date:
00-03-2008
Country:
Arbitral Award
Number:
Court:
Corte arbitrale nazionale ed internazionale di Milano
Parties:
unknown

Keywords

LONG-TERM CONTRACTS - SUPPLY CONTRACT - GOVERNED BY ITALIAN LAW - REFERENCE TO UNIDROIT PRINCIPLES TO STATE CORRESPONDENCE BETWEEN SOLUTIONS ADOPTED UNDER ITALIAN LAW AND INTERNATIONALLY ACCEPTED PRINCIPLES

PARTIES' DUTY TO COOPERATE AS APPLICATION OF GENERAL PRINCIPLE OF GOOD FAITH (ART. 1375 ITALIAN CIVIL CODE) - REFERENCE TO ART. 5.1.3 UNIDROIT PRINCIPLES

PROHIBITION OF INCONSISTENT BEHAVIOUR - PARTY PREVENTED FROM TERMINATING THE CONTRACT AFTER LEADING THE OTHER PARTY TO BELIEVE IT WOULD TOLERATE THAT PARTY'S BREACH - BELIEF MUST BE REASONABLE - REFERENCE TO ART. 1.8 UNIDROIT PRINCIPLES

DAMAGES - AMOUNT MY BE ASSESSED AT DISCRETION OF ARBITRAL TRIBUNAL IF ACTUAL LOSS PROVED (ART. 1226 ITALIAN CIVIL CODE) - REFERENCE TO ART. 7.4.3 UNIDROIT PRINCIPLES

Abstract

Claimant and Defendant entered into an framework agreement for the supply of steel components (hereinafter: the Agreement), according to which Defendant was bound to purchase either directly or through its subsidiaries components for a certain amount per year. Moreover, while Claimant undertook to sell them at “the best market price”, Defendant was obliged to place its orders well in advance according to a fixed time schedule. Soon after the conclusion of the Agreement it became clear that the parties had different views as to how it was actually to be implemented. While Claimant insisted that Defendant had strictly to follow the agreed procedure for the placement of the orders, Defendant objected that it could not reasonably be expected to do so since this would be contrary to the general practice in the trade sector concerned and therefore put it at a severe disadvantage vis-à-vis its competitors. After Defendant’s failure to fulfil its annual minimum purchase commitments Claimant commenced arbitral proceedings claiming damages for breach of the Agreement. Nevertheless, the parties continued their business relationship, Defendant placing orders for the components and Claimant delivering them, though with considerable delays, until Defendant, invoking a special provision of the Agreement according to which it was entitled to terminate the Agreement by mere notice in case of delayed deliveries by Claimant, actually terminated the Agreement.

The Agreement was governed by Italian law.

As to the merits of the case, the Arbitral Tribunal had to decide, among others, whether Claimant – as argued by Defendant – was under a duty to cooperate with Defendant in order to allow it to fulfil its annual minimum purchase commitments (1); whether Defendant – as argued by Claimant – by continuing the business relationship with Claimant despite the delayed deliveries by the latter, was prevented by estoppel to terminate the Agreement for that very reason (2); whether Defendant was entitled to claim damages for alleged breaches by Claimant of the Agreement requesting that the amount be assessed by the Arbitral Tribunal at its discretion, without providing sufficient proof that a loss had actually been suffered (3). In deciding the first and the second issue in favour of Defendant and the third against it, the Arbitral Tribunal based itself primarily on Italian law (and in particular on Arts. 1375 and 1226 of the Italian Civil Code as well as on relevant case law and legal writings), but also referred – as “a confirmation of the same principles at international level” – to Arts. 5.1.3, 1.8 and 7.4.3 of the UNIDROIT Principles 2004.

Fulltext

Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano

[…]

I. IL FATTO

[…]
2.- In base al Supply Agreement,

• X si impegnava a fornire a Y ed alle altre società del Gruppo non meglio definiti [Componenti] prodotti da X”;
• X si impegnava a fornire a Y i Componenti al prezzo di costo sino al […] e, successiva¬mente a tale data sino al […] (termine di scadenza del contratto), al “miglior prezzo di mercato tenuto conto di standards qualitativi e di servizio paragonabili” […];
• Y si impegnava a inviare a X entro la fine di settembre, dicembre, marzo e giugno di ogni anno le proiezioni di ordini per il trimestre successivo […] e, entro il 25° giorno di ciascun mese, l’ordine fermo relativo alle forniture per il mese successivo […];
• X si impegnava ad evadere gli ordini di Y, purché inclusi nelle proiezioni inviate a norma dell’art. […], entro il termine indicato da Y che comunque non poteva essere meno di 6 giornate lavorative […]; qualora X non fosse stata in grado di consegnare entro 4 giorni oltre il termine indicato da Y, Y aveva il diritto di revocare l’ordine […]; ordini non inclusi nelle proiezioni trimestrali avrebbero potuto essere respinti da X entro 5 giorni lavorativi dalla loro ricezione […];
• Le Parti si impegnavano ad incontrarsi entro la fine di settembre, dicembre, marzo e giugno di ogni anno per verificare i prezzi dei Componenti da applicarsi agli ordini per il trimestre successivo (“[…] [P]rior to the end of September, December, March and June of each year the Parties shall meet in order to verify the prices of the Components applicable to the orders to be placed in the following quarter […]”);
• Y avrebbe acquistato o fatto in modo che le società del Gruppo acquistasse¬ro da X volumi minimi di Componenti per specificati importi […]; dai quantitativi pattuiti sarebbero stati decurtati gli ordini che fossero stati revocati da Y perché X non era in grado di rispettare i termini di consegna […], nonché gli ordini che X non avesse accettato […];
• Y sarebbe stata dispensata dagli impegni minimi di acquisto ove e nella misura in cui avrebbe dimostrato di ottenere da affermati ed affidabili fornitori terzi prezzi e condizioni migliori per forniture con paragonabili standards di qualità e di servizio (“if and to the extent that it demonstrates that better prices and conditions are offered by established and reliable third party suppliers for comparable quality and service standards”) […].
• Fermo restando le ipotesi di risoluzione previste dal diritto applicabile, Y avrebbe in qualsiasi momento potuto risolvere il contratto con semplice avviso inoltrato a X qualora X si fosse resa colpevole di determinati inadempimenti, tra cui un ritardo nelle consegne superiore di 15 giorni lavorativi per almeno quattro volte in un anno ([…]
• Il diritto applicabile al contratto era il diritto italiano […]).

3. I rapporti tra X e Y erano sin dall’inizio contrassegnati da notevole conflittualità. Per quanto concerne in particolare il Supply Agreement le Parti controvertevano soprattutto in merito all’interpretazione da dare alle disposizioni riguardanti il meccanismo di inoltro delle proiezioni di ordini trimestrali e degli ordini fermi mensili, i prezzi applicabili alle forniture e, […] la procedura di determinazione degli stessi. Queste divergenze venivano alla fine composte, limitatamente agli anni […], con un accordo transattivo del […] (di seguito: Accordo Transattivo).

4. Peraltro, neppure con l’Accordo Transattivo le Parti erano riuscite a concordare un’univoca linea di condotta per il futuro, in modo da evitare il persistere di divergenti interpretazio¬ni e/o successive contestazioni circa il modo di eseguire i rispettivi impegni contrattuali. Sta di fatto che già nel corso del [l’anno successivo …] […] si ripresentavano le solite querelles tra le due Parti, attestate più che mai su posizioni contrapposte, tanto da indurre X a deferire la vertenza ad arbitrato.

II. IL PROCEDIMENTO

5.- Con domanda del […], X presentava richiesta di arbitrato alla Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano (di seguito: Camera Arbitrale di Milano), denunciando l’inadempimento da parte di Y delle obbligazioni assunte con il Supply Agreement, e chiedendo di condannare Y al risarcimento dei danni subiti fino alla data del […] e quantificati in Euro […]; X chiedeva inoltre di intimare a Y di rispettare per il futuro i propri impegni contrattuali, riservandosi in caso di persistente inadempimento di chiedere il risarcimento dei danni subiti dopo […] in corso di procedimento o in un procedimento arbitrale separato.

6.- La domanda di arbitrato veniva debitamente trasmessa a Y, che si costituiva il […], depositando una memoria di risposta con cui chiedeva il rigetto integrale delle domande di X nonché, previa declaratoria della risoluzione del Supply Agreement per grave inadempimento di X, la condanna di X al risarcimento dei danni subiti. […]

7.- La competenza del Tribunale Arbitrale si basa sull’art. 10 dell’Accordo Transattivo […] secondo cui “Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti, ovvero tra X e una o più delle Società del Gruppo, riguardo alla interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione del Supply Agreement e/o del presente Accordo, ivi inclusa la validità della presente clausola compromissoria sarà risolta mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico nominato in conformità a tale Regolamento. […]”.

[…].
III. IL MERITO

[…]

B. La decisione del Tribunale Arbitrale

30.- Le domande della Parte attrice possono essere accolte soltanto in parte.

[…]

33.- E’ da ritenersi acquisito […] che durante l’anno […] Y non forniva a X le previsioni trimestrali e gli ordini fermi mensili come stabilito agli artt. […]. Né può accogliersi l’obiezione della Parte convenuta secondo cui Y non poteva ragionevolmente essere tenuta al rispetto letterale di una procedura, quale quella prevista dal Supply Agreement, se non a pena di uscire dal mercato, e che alla stregua di una interpretazione in buona fede del Supply Agreement X avrebbe dovuto adeguarsi alla prassi generalmente seguita nel settore del traffico in questione. In effetti, non soltanto il disposto degli artt. […] è chiarissimo e come tale era stato originariamente accettato anche da Y senza riserve, ma pretendere – come fa la Parte convenuta […] che X, alla stregua del principio di buona fede di cui all’art. 1375 c.c., era tenuta a tollerare le ripetute violazioni dell’obbligo contrattualmente assunto da Y di invio di previsionali trimestrali e ordini fermi mensili in quanto il rispetto letterale del Supply Agreement sul punto “non avrebbe giovato [a X] in modo significativo ma solo determinato un rilevante pregiudizio a [Y]”, significa stravolgere la portata del principio di buona fede. Infatti, una cosa è ammettere – come fa autorevole dottrina (per tutti C.M. Bianca, Il contratto, Milano 1997, p. 479 ss.) – che “la parte è tenuta secondo la buona fede a tollerare che la controparte esegua una prestazione diversa da quella prevista se ciò non pregiudica apprezzabilmente il proprio interesse”, altra cosa è pretendere che una parte possa ripetutamente violare i propri impegni contrattuali appellandosi “alla prassi invalsa presso gli altri fornitori” e sostenendo che il rispetto delle disposizioni contrattuali “non corrispondeva in alcun modo ad un apprezzabile interesse” della controparte. Come si avrà modo di spiegare in seguito (cfr. infra para. 37), il mancato rispetto degli impegni contrattualmente assunti da Y ha causato a X un danno economico che, anche se inferiore a quello denunciato dalla Parte attrice, non può di certo considerarsi di entità trascurabile.

34. – Deve invece negarsi l’asserita violazione da parte di Y degli artt. […] del Supply Agreement, per il semplice fatto che la procedura di determinazione dei prezzi – e in particolare del “best market price” – prevista da questi due articoli è talmente vaga e imprecisa da consentire praticamente qualsiasi interpretazione, e cioè che toccava a Y di fornire di volta in volta indicazione circostanziata dei best market prices reperiti sul mercato in modo da consentire a X di adeguarvisi (tesi della Parte attrice), ovverosia che era invece dovere di X di inviare a Y il listino completo dei prezzi che intendeva praticare nel successivo trimestre in modo da consentire a Y di presentare le proprie osservazioni (tesi della Parte convenuta). Del resto, che il Supply Agreement prevedesse sul punto soltanto un accordo di massima che aveva in ogni caso bisogno di una serie di specifiche regole comportamentali da concordare tra le Parti, lo conferma anche il CTU industriale ([…]). Ebbene, le Parti non soltanto non hanno mai stabilito queste ulteriori regole, ma di fatto si sono adagiate su una “prassi” di determinazione del “best market price” che, per quanto non pienamente soddisfacente né per X né per Y, non può certamente considerarsi in aperta violazione del Supply Agreement per il semplice fatto che quest’ultimo sul punto lasciava praticamente aperte tutte le soluzioni.
[…].
37.- […] Quanto infine alla richiesta di risarcimento dei danni per “mancato conseguimento del fatturato minimo garantito” e per “mancato rispetto delle procedure contrattuali di previsione e ordine”, si ricorda che la determinazione se X avesse effettivamente subito dei danni a tale titolo e, in caso affermativo, quale fosse il loro ammontare ha formato oggetto di specifici quesiti posti sia al CTU industriale […] sia al CTU contabile […], e che in particolare il CTU contabile, tenuto conto del parere precedentemente espresso dal CTU industriale industriale […] ha quantificato i due tipi di danni, rispettivamente, in EURO […] e EURO […], per un ammontare complessivo di EURO […]. I rispettivi calcoli, effettuati in contraddittorio con i CT delle Parti, sono stati contestati sia pure per motivi diversi dalle Parti, che hanno avuto modo di sottoporre formalmente le loro riserve ai due CTU invitandoli a prendere posizione. Avendo sia il CTU industriale che il CTU contabile confermato le loro precedenti valutazioni, questo Tribunale Arbitrale non vede motivo per discostarsene e pertanto accoglie la domanda di risarcimento danni, avanzata dalla Parte attrice a carico della Parte convenuta, per un ammontare complessivo di EURO […]. Detta somma va maggiorata degli interessi legali di mora, da calcolarsi a partire dalla data di presentazione della domanda di arbitrato della Parte attrice fino alla data del pagamento della Parte convenuta.

38.- Anche le domande riconvenzionali della Parte convenuta sono da accogliersi soltanto in parte.
[…]
40. - Risulta invece fondata, almeno in parte, la denuncia di violazione da parte di X del suo impegno assunto con l’Accordo Transattivo “a cooperare in buona fede con Y al fine di consentire l’instaurazione di rapporti di fornitura tra X e le società del Gruppo non attualmente dalla stessa fornite”. Secondo la Parte convenuta X, rifiutandosi di fornire alle società del Gruppo (in particolare alla Società Z) le quotazioni relative a determinati componenti dalle stesse richieste in vista di eventuali acquisti, avrebbe in pratica costretto queste ultime a rifornirsi presso terzi, impedendo così a Y il rispetto dei minimi di acquisto per l’anno […], per cui in applicazione dell’art. 1227 c.c. l’ammontare del danno dell’inadempimento di Y a questo titolo andrebbe adeguatamente ridotto. Ebbene, non vi è dubbio che, ove comprovato, il denunciato comportamento di X costituisca palese violazione, oltre che di una clausola espressa dell’Accordo Transattivo, del generale dovere di cooperazione imposto alle parti in applicazione del principio di buona fede nell’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 1375 (cfr. per tutti, M. Franzoni, Degli effetti del contratto, Vol. II, in Comm. Schlesinger (1998), p. 198 ss.; Cass. Sez. III, 7 giugno 2006 n. 13345, Mass. Foro it. 2006, col. 1278; per una puntuale conferma a livello internazionale, vedi Art. 5.1.3 Principi UNIDROIT dei contratti commerciali internazionali (2004)). Senonché, mentre secondo la Parte convenuta il totale degli acquisti effettuati presso terzi in conseguenza del comportamento non collaborativo di X ammonterebbe a Euro […], stando alle conclusioni della CTU contabile, gli unici acquisti di tal genere sufficientemente comprovati sarebbero quelli della Società Z e riguarderebbero le carrozzerie della serie […] per un ammontare di Euro […]. Di conseguenza, viene accolta la domanda di Parte convenuta di ridurre ai sensi dell’art. 1227 c.c. il danno da risarcire per il mancato raggiungimento dei minimi di acquisto per l’anno […], ma ciò soltanto per un ammontare di Euro […] (= ca. il 30% della somma richiesta da Parte convenuta).

41.- Va altresì accolta la domanda della Parte convenuta di dichiarare l’avvenuta risoluzione del Supply Agreement in seguito alla sua dichiarazione, fatta con lettera del […], di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui all’art. […]del Supply Agreement. Che per tutta la durata del Supply Agreement e in modo particolare nella prima metà dell’anno […] X si fosse resa responsabile di ripetuti ritardi anche considerevoli nella consegna di Componenti ordinati da Y, è incontroverso tra le Parti. Né vale obiettare, come fa la Parte attrice, che Y, non sollevando mai alcuna obiezione o lamentele con riguardo a tali ritardi, avrebbe tacitamente rinunciato al suo diritto di avvalersi della clausola risolutiva espressa, e che comunque, anche a volersi ammettere che Y avesse validamente risolto il contratto con la sua lettera del […], la stessa Y, continuando in seguito i suoi rapporti di fornitura con X secondo le consuete modalità, avrebbe inequivocabilmente manifestato la sua volontà di rinunciare alla risoluzione del Supply Agreement precedentemente dichiarata. Infatti, quanto al primo argomento esso va respinto non soltanto alla luce dell’art. […] del Supply Agreement, ma anche e soprattutto perché la Parte convenuta ha ampiamente dimostrato di avere ripetutamente ed tempestivamente denunciato i ritardi di consegna e sollecitato X a porvi rimedio, evitando così di ingenerare in X un legittimo affidamento di tollerare i ritardi stessi e di non volersi più avvalere della clausola risolutiva espressa. E’ infatti pacifico in dottrina e in giurisprudenza che, se l’acquiescenza consapevole del creditore all’inadempimento del debitore può precludere al creditore stesso di avvalersi di una clausola risolutiva espressa, è sufficiente che il creditore con dichiarazione inequivoca richiami il debitore ai termini contrattuali facendo venir meno quella situazione di affidamento che la sua tolleranza aveva creata, per restituire piena operatività alla clausola risolutiva espressa (cfr. Cass. 9 febbraio 1998 n. 1316, in Foro it. 1998, I, c. 3599; F. Procchi, L’exceptio doli generalis e il divieto di venire contra factum proprium, in L. Garofano (a cura di), L’eccezione di dolo generale. Applicazioni giurisprudenziali e teoriche dottrinali, Padova 2006, pp. 122 – 123; per un’affermazione di questo principio a livello internazionale vedi Art. 1.8 dei Principi UNIDROIT 2004). Ma neppure l’obiezione dell’asserita rinuncia da parte di Y successiva alla risoluzione dichiarata con la lettera del 7 luglio 2006 convince, sol che si consideri che nella stessa lettera Y, nell’assicurare a X la propria disponibilità a proseguire “su base volontaria” i rapporti di fornitura, aveva cura di precisare che una eventuale continuazione del rapporto su queste basi doveva intendersi “senza che ciò comporti alcun obbligo da parte nostra […], né una rinuncia tacita all’intervenuta risoluzione” (corsivo d.scr.).

42.- Non rimane che da esaminare la domanda della Parte convenuta di “condannare X a risarcire a Y il danno derivante dall’inadempimento del Supply Agreement, nonché dalla violazione dell’obbligo di esecuzione secondo buona fede il cui ammontare dovrà essere determinato secondo equità.” Secondo la Parte convenuta non sarebbe “revocabile in dubbio che una quantificazione dei danni conseguenti alla modalità dei vari inadempimenti posti in essere da X (i.e. i ritardi di Y nelle consegne ai propri clienti conseguenti ai ritardi o alle mancate forniture; i pregiudizi conseguenti alla procedura di determinazione dei prezzi imposta da X e al mancato invio del listino; i danni dal mancato rifiuto delle quotazioni alle società del Gruppo Ali) sia impossibile, o quantomeno gravemente difficoltosa. [Risulterebbe], pertanto, del tutto legittima la richiesta di determinazione secondo il criterio dell’equità dei danni patiti da Y” […]. Ebbene, in proposito è appena il caso di ricordare che dei tre menzionati inadempimenti imputati a X che avrebbero causato a Y danni dall’ammontare non esattamente quantificabile gli ultimi due hanno già formato altrove oggetto di valutazione da parte di questo Tribunale Arbitrale, negandosi in un caso la sussistenza di un inadempimento […] e riconoscendosi nell’altro un diritto di Y al risarcimento del danno quantificato in Euro […]. Per quanto concerne invece i ritardi nelle consegne da parte di X, in astratto essi potrebbero indubbiamente ingenerare in capo a quest’ultima un obbligo al risarcimento dei danni causati a Y. Senonché, nel caso concreto deve respingersi la domanda in tal senso proposta dalla Parte convenuta. In effetti, come si evince dallo stesso tenore letterale dell’art. 1226 c.c. richiamato dalla Parte convenuta a sostegno della sua richiesta di una liquidazione equitativa dei danni, il giudizio di equità può sopperire all’impossibilità di provare il quantum del danno subito, ma spetta pur sempre al danneggiato di provare l’an dell’evento dannoso (cfr. per tutti, A. Zaccaria, in Cian – Trabucchi, Commentario breve al Codice civile, 8° ed. 2007, p. 1269, ed ivi ampi richiami di dottrina e giurisprudenza; a livello internazionale, vedi art. 7.4.3 (1) e (3) Principi UNIDROIT 2004). Ebbene, nel corso di questo procedimento Parte attrice non ha fornito sufficienti prove di avere effettivamente subito dei danni a causa dei suoi ritardi nella consegna dei prodotti finiti ai propri clienti, e pertanto il Tribunale Arbitrale si trova nell’impossibilità di procedere ad una liquidazione equitativa del loro ammontare.

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