Data
- Date:
- 11-01-2005
- Country:
- Italy
- Number:
- Court:
- Tribunale Padova - Sez. Este
- Parties:
Keywords
SUPPLY CONTRACT - BETWEEN A SLOVENIAN INDIVIDUAL AND AN ITALIAN COMPANY - REFERENCE BY PARTIES TO "THE LAWS AND REGULATIONS OF THE INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE, PARIS, FRANCE" AS THE LAW GOVERNING THEIR CONTRACT - INEFFECTIVE BECAUSE TOO VAGUE AND IMPRECISE
REFERENCE BY PARTIES TO LEX MERCATORIA, UNIDROIT PRINCIPLES OR CISG (IN CASES WHERE CISG IS NOT APPLICABLE) AS THE LAW GOVERNING THE CONTRACT - NOT VERITABLE CHOICE OF LAW CLAUSE - MERELY AMOUNTS TO INCORPORATION OF SUCH NON-BINDING RULES INTO THE CONTRACT
REQUIREMENT CONTRACTS - COVERED BY CISG
SUPPLIER'S FAILURE TO DELIVER GOODS - AMOUNTS TO FUNDAMENTAL BREACH - BUYER ENTITLED TO TERMINATE CONTRACT (ART. 49(1)(B CISG) - CONDITIONS
Abstract
Plaintiff, a Slovenian rabbit breeder, entered into a contract with Defendant, an Italian company, for the supply on a regular basis of rabbits. The rabbits were raised by Plaintiff using special reproduction rabbits supplied by a third company. Subsequently Defendant asked Plaintiff to acquire the reproduction rabbits from a different company which however refused to supply the requested reproduction rabbits to the Plaintiff on the ground that the hygienic conditions on the Plaintiff’s farm were inadequate. Faced with Plaintiff’s failure to continue to supply rabbits, Defendant terminated the contract alleging breach of contract by Plaintiff. Plaintiff brought an action to have the termination declared unjustified and claimed damages.
The Court found that the contract was governed by CISG. Indeed, at the time the contract was concluded both Italy and Slovenia had ratified the Convention. As to the material scope of application, the Court held that the notion of sales contract underlying the Convention was broad enough to encompass not only contracts for a single delivery of goods or for delivery by instalments but also so-called requirement contracts involving the supply of goods on a regular basis in quantities as required by the buyer.
The contract contained a clause stating that “[t]his contract shall be governed by the laws and regulations of the International Chamber of Commerce of Paris, France”, but the Court rejected the argument that such a provision could amount to a tacit exclusion of CISG. According to Italian conflict of law rules parties are free to choose the applicable law but in so doing they must choose a particular domestic law. A reference by the parties to non-State rules of supranational or transnational character such as the lex mercatoria, the UNIDROIT Principles or CISG in cases where the Convention as such is not applicable cannot be considered a veritable choice of law by the parties but amounts to an incorporation of such rules into the contract with the consequence that they will bind the parties only to the extent that they do not conflict with the mandatory rules of the applicable domestic law. In the case at hand even such incorporation into the contract must be excluded since the reference to “laws and regulations of the International Chamber of Commerce of Paris, France” was clearly too vague as to permit a precise identification of the kind of rules the parties had in mind.
As to the merits of the case, the Court held that the termination of the contract by Defendant was justified. Indeed the Plaintiff’s failure to continue to supply rabbits amounted to a fundamental breach which entitled Defendant to terminate the contract in accordance with Articles 25 and 49(1)(b). It is true that according to Article 49(1)(b) the right to terminate presupposes that the non-performing party fails to deliver the goods within the additional period of time fixed by the aggrieved party or declares that it will not deliver within that period, and that Defendant has not fixed such an additional period of time. However, the Court held that in the case at hand there was no need to fix such an additional period of time since all parties involved had known from the outset that Plaintiff in the circumstances would have been in a position to deliver the rabbits only several months later.
Fulltext
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 21 marzo 2001, Ostroznik Savo, titolare dell’impresa denominata Vzerja Kuncev con sede in Celje (Repubblica Slovena), e Eurotrafic s.r.l. con sede in Feltre (BL) convenivano in giudizio La Faraona soc. coop. a r.l. con sede in Montagnana (PD) e la Banca di Credito Cooperativo di Roveredo di Guà (VR), sostenendo:
- che dal 1999 Eurotrafic s.r.l., depositaria in Italia della genetica francese Hyla per la cunicultura, forniva animali riproduttori alla ditta slovena;
- che il 7 luglio 1998 era stato stipulato un accordo tra i due attori, in base al quale Eurotrafic s.r.l. si era obbligata ad acquistare la produzione di conigli dell’allevamento sloveno, frutto di genetica Hyla;
- che Eurotrafic s.r.l. vendeva poi alla cooperativa La Faraona gli animali importati;
- che con successivo contratto 3 maggio 1999 si era pattuito che Ostroznik Savo vendesse direttamente i conigli alla cooperativa di Montagnana, la quale si obbligava a pagare a Eurotrafic s.r.l. una provvigione di £ 100 per ogni chilogrammo di carne viva acquistato dalla ditta slovena;
- che il 14 maggio 1999 la banca convenuta si costituiva fideiussore di La Faraona, garantendo a favore di Ostroznik Savo le obbligazioni della cooperativa fino all’ammontare di £ 35.000.000;
- che i rapporti si erano svolti regolarmente, fintanto che i responsabili della cooperativa si erano recati in Slovenia per consigliare all’attore di effettuare il “vuoto sanitario” e cambiare la genetica delle fattrici;
- che Ostroznik Savo, confidando nelle promesse dei responsabili della cooperativa, accettava di effettuare il “vuoto sanitario”, svendendo gli animali presenti nell’allevamento, e di adottare la genetica della ditta Grimaud Italia;
- che senza motivo Grimaud Italia non forniva i conigli della genetica indicata, sicché Ostroznik Savo non era più in grado di consegnare animali alla cooperativa di Montagnana;
- che quest’ultima, con lettera 6 luglio 2000, risolveva unilateralmente il contratto, adducendo l’indisponibilità degli allevamenti di Ostroznik Savo a fornire conigli;
- che l’impossibilità a continuare le forniture dipendeva però dalla convenuta, la quale da un lato aveva richiesto il “vuoto sanitario” e dall’altro non si era adoperata affinché la ditta Grimaud consegnasse i propri riproduttori;
- che l’ingiustificata “rottura” del contratto aveva cagionato un rilevante danno a Ostroznik Savo, che aveva venduto a prezzo di carne da macello i riproduttori Hyla e si era trovato con un allevamento improduttivo;
- che Ostroznik Savo aveva tentato senza esito di escutere la garanzia bancaria;
- che La Faraona, contravvenendo a quanto pattuito al momento della cessione del contratto ed inducendo la ditta slovena a mutare genetica, aveva causato un danno anche a Eurotrafic s.r.l., consistente nella perdita della provvigione.
Ostroznik Savo e Eurotrafic s.r.l. chiedevano, pertanto, che la cooperativa La Faraona fosse dichiarata responsabile per inadempimento contrattuale e condannata al risarcimento dei danni a favore di entrambi gli attori; Ostroznik Savo chiedeva, inoltre, che la banca convenuta fosse condannata, in forza della prestata fideiussione, a pagargli la somma di £ 35.000.000.
Si costituiva La Faraona soc. coop a r.l., affermando:
- che con contratto del 7 luglio 1998 essa si era effettivamente impegnata a riconoscere a Eurotrafic s.r.l. una provvigione;
- che con successivo accordo del 3 maggio 1999, intervenuto tra tutte le parti, il contratto del 1998 veniva sostituito con un nuovo contratto, che prevedeva l’obbligo di La Faraona di acquistare tutta la produzione di conigli di Ostroznik Savo, precisando che gli animali dovevano essere esenti da malattie e malformazioni (dovendo poi essere allevati per l’ingrasso e la macellazione nelle strutture dei soci della cooperativa);
- che era pattuito che il contratto fosse regolato dalle leggi e regolamenti della Camera di Commercio internazionale di Parigi;
- che dall’inizio delle forniture La Faraona constatava che i conigli, oltre a non rispettare i quantitativi stabiliti, presentavano problemi sanitari e gravi “deficienze all’ingrasso”, nel senso che, pur allevati secondo le specifiche tecniche, rimanevano sottopeso;
- che per risolvere i problemi Ostroznik Savo decideva liberamente di cambiare le fattrici, prendendo quelle della Grimaud Italia s.r.l., filiale italiana di nota società francese del settore;
- che quest’ultima società, conoscendo solo la convenuta, si rendeva disponibile alla fornitura, a condizione però che La Faraona trattenesse sulle somme da pagare a titolo corrispettivo alla ditta slovena una quota da rimettere direttamente a Grimaud, in modo che essa non dovesse richiedere pagamenti ad Ostroznik Savo;
- che Ostroznik Savo doveva effettuare, prima di ricevere le fattrici, il così detto “vuoto sanitario”, purificando l’allevamento, al fine di evitare che le nuove fattrici venissero contaminate da preesistenti patologie;
- che, quando Grimaud avrebbe dovuto consegnare gli animali, l’allevamento non era ancora stato purificato (persisteva il vecchio letame e diffusa sporcizia), sicché Grimaud si rifiutava di consegnare le proprie fattrici;
- che conseguentemente Ostroznik Savo non era più in grado di fornire conigli alla cooperativa italiana, che perciò si decideva a risolvere il contratto con lettere del 6 luglio 2000;
- che, poiché l’attore non aveva rispettato nella fornitura le quantità e qualità promesse, il negozio di fideiussione non veniva perfezionato;
- che nulla era dovuto a Eurotrafic s.r.l., sia perché il contratto del 3 maggio 1999 non prevedeva alcuna provvigione, sia perché il rapporto negoziale è stato comunque risolto per inadempimento di Ostroznik Savo;
- che il predetto contratto conteneva all’articolo 7 una clausola compromissoria, la quale, attraverso il rinvio alle leggi e regolamenti della Camera di Commercio Internazionale di Parigi, affidava ogni controversia alla stessa Camera Arbitrale, con conseguente carenza di giurisdizione del giudice ordinario.
Per queste ragioni, La Faraona soc. coop a r.l. chiedeva, in via preliminare, che il giudice dichiarasse il difetto di giurisdizione, unica competente a risolvere la controversia essendo la Camera Arbitrale della Camera di Commercio Internazionale di Parigi, e nel merito che respingesse le domanda formulate dagli attori, pronunciando la risoluzione del contratto del 3 maggio 1999 per inadempimento di Ostroznik Savo e condannando quest’ultimo al risarcimento dei danni, con riserva di loro quantificazione in separato giudizio.
Si costituiva altresì la Banca di Credito Cooperativo di Roveredo di Guà, sostenendo che la fideiussione bancaria era stata anticipatamente estinta e che, comunque, venuto meno il contratto di fornitura, la garanzia era divenuta inefficace. Affermava infatti la convenuta che la fideiussione garantiva esclusivamente il pagamento delle fatture emesse in seguito a consegna di conigli svezzati, e non anche debiti di natura risarcitoria. In ogni caso, la banca chiedeva di essere manlevata dalla cooperativa La Faraona.
In via principale, la Banca di Credito Cooperativo di Roveredo di Guà domandava pertanto il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti da Ostroznik Savo; in via riconvenzionale, domandava che La Faraona soc. coop a r.l. fosse dichiarata tenuta a manlevare la banca in caso di sua soccombenza.
Nel corso dell’istruttoria venivano assunte le deposizioni di De Carli Gianni, Hrastnik Uros, Carlo Orlando, Candeo Tonino e Fruscalzo Giovanni.
All’udienza del 22 settembre 2004, le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa era trattenuta in decisione allo scadere dei termini concessi per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVAZIONE
Preliminarmente, occorre esaminare le eccezioni processuali sollevate dalla società cooperativa La Faraona.
L’art. 5 del contratto prevede testualmente che “in caso di disputa tra le parti contraenti sulla qualità del prodotto al momento della consegna, la decisione finale dovrà essere arbitrata dalla Camera di Commercio Ufficiale Italo-Slovena di Milano, Italia o qualsiasi altra Agenzia Ispettiva Ufficiale concordata reciprocamente”. L’art. 7 dispone invece che il contratto “dovrà essere governato dalle leggi e dalle regolamentazioni della Camera di Commercio Internazionale di Parigi, Francia”.
Il primo articolo non trova nella specie applicazione, poiché – se è vero che la cooperativa convenuta si lamenta in comparsa di costituzione della qualità dei conigli forniti da Ostroznik Savo – non è questa la ragione invocata per giustificare la risoluzione del contratto, bensì il fatto che l’attore avrebbe cessato, per causa a sé imputabile, di approvvigionare la convenuta. La controversia non verte pertanto sulla qualità di una o più partite di conigli, sì da richiedere, conformemente alla volontà dei contraenti, l’esame degli animali da parte di una qualificata commissione tecnica (indicata in contratto come “agenzia ispettiva”). Si è per tali ragioni al di fuori dell’ambito di operatività della clausola compromissoria voluta dai contraenti, espressamente limitata alla soluzione delle dispute concernenti la “qualità del prodotto al momento della consegna” (si aggiunga, peraltro, che la convenuta non ha fornito prova della presenza in Milano di una Camera di Commercio Ufficiale Italo-Slovena, e non essendo la sua esistenza un dato notorio può seriamente dubitarsi dell’efficacia della clausola).
Maggiore attenzione merita il secondo articolo, con cui sembrerebbe che le parti abbiano inteso sottoporre il loro rapporto alla “legge della Camera di Commercio Internazionale di Parigi”, con ciò escludendo l’applicabilità sia del diritto nazionale italiano (ed anche sloveno), sia della Convenzione delle Nazioni Unite del 1980 sui contratti di vendita internazionale di beni mobili.
Si osserva, innanzitutto, che la presente controversia riguarda un rapporto d’indubbio carattere internazionale. Da ciò discende la necessità d’individuare il diritto sostanziale applicabile. Si potrebbe ritenere che l’individuazione debba essere compiuta sulla base delle norme di diritto internazionale privato, poiché esse rappresentano lo strumento più idoneo allo scopo (ed appositamente creato).
A questa soluzione “internazionalprivatistica” occorre preferirne una diversa, che favorisca, in quanto possibile, l'applicazione di norme di diritto sostanziale, quali quelle poste dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni mobili del 1980, ratificata con legge 11 dicembre 1985, n. 765, ed entrata in vigore il 1° gennaio 1988 (v. Trib. Pavia, 29 dicembre 1999, in Corriere giuridico 2000, 932 s.; Trib. Vigevano, 12 luglio 2000, in Giurisprudenza italiana 2001, 280 ss.; Trib. Rimini, 26 novembre 2002, in Giurisprudenza italiana 2003, 896 ss.; Trib. Padova, 25 febbraio 2004, in Giurisprudenza italiana 2004, 1405 ss.; Trib. Padova, 31 marzo 2004, in Giurisprudenza di merito 2004, 1065 ss.).
La prevalenza della Convenzione delle Nazioni Unite (che è indubbiamente convenzione di diritto materiale uniforme, e non di diritto internazionale privato, come talvolta erroneamente affermato), sulle norme di diritto internazionale privato, è anzitutto dovuta al fatto che l'ambito di applicazione della Convenzione è speciale, poiché più limitato, rispetto a quello, più generale, delle norme di diritto internazionale privato. Essa, infatti, regola soltanto i contratti di vendita la cui internazionalità dipende dalla diversa ubicazione statale della sede d'affari delle parti contraenti, mentre - com'è noto – le norme di diritto internazionale privato riguardano ogni tipo di contratto “internazionale”, senza limitazioni di sorta.
A giudizio del Tribunale, la specialità – e dunque la prevalenza – delle norme di diritto materiale uniforme si fonda, in secondo luogo, su altra considerazione che attiene al loro contenuto. Le norme di diritto materiale sono da considerarsi speciali perché risolvono “direttamente” le questioni sostanziale su cui verte la controversia, ossia evitando il doppio passaggio, consistente nell'individuazione del diritto applicabile prima e nell'applicazione poi dello stesso, che sempre si rende necessario quando si fa ricorso al diritto internazionale privato.
Ciò premesso, e passando all'esame dei presupposti di applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite, si rileva che essa richiede la sussistenza di più condizioni.
Dal punto di vista materiale, occorre che il contratto sia un contratto di compravendita, di cui tuttavia la Convenzione non dà alcuna definizione. La mancanza di una definizione espressa non deve però indurre a ricorrere ad una definizione “nazionale”, come ad esempio quella prevista dall'art. 1470 c.c. Il concetto di “compravendita” previsto dalla Convenzione deve piuttosto essere ricavato, come d'altronde la maggior parte dei concetti (tra i quali anche quello di “sede d'affari”, di “residenza abituale”, di “beni”, ma non anche quello di “diritto internazionale privato”, che corrisponde alla nozione propria del foro investito della controversia), in modo autonomo, ossia senza ricorrere a categorie peculiari di un determinato ordinamento. A tale proposito diventa rilevante il disposto degli artt. 30 e 53 della Convenzione (così anche Trib. Padova, 25 febbraio 2004, cit.; Trib. Rimini, cit.; Tribunal cantonal de Vaud, 11 marzo 1996, n. 01 93 1061, pubblicata in internet all'indirizzo http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=302&step), da cui si evince che è contratto di compravendita, alla luce della Convenzione, il contratto in forza del quale il venditore è obbligato a consegnare i beni, trasferirne la proprietà ed eventualmente rilasciare tutti i documenti relativi ad essi, mentre il compratore è obbligato a pagare il prezzo ed a prendere in consegna i beni.
Ci si deve chiedere a questo punto se il rapporto contrattuale oggetto della presente controversia, che nella prospettiva del diritto italiano verrebbe qualificato di somministrazione, rientri nell’ambito di applicazione ratione materiae della Convenzione. Alla domanda può darsi risposta affermativa (anche alla luce della giurisprudenza straniera di cui si deve tenere conto in virtù dell’art. 7, comma 1°, della Convenzione, la quale ha sempre ricompreso il contratto di somministrazione tra quelli rientranti nell’ambito di applicazione materiale della Convenzione: v., ad esempio, Cour d’appel de Colmar, 12 giugno 2001, pubblicata in internet all’indirizzo: ; LG Ellwangen, 21 agosto 1995, pubblicata in internet al seguente indirizzo: CISG-online 279), giacché scopo della Convenzione è disciplinare tutti i contratti internazionali in cui vi è consegna di beni mobili e trasferimento della loro proprietà contro il pagamento di un prezzo, a prescindere dalla qualificazione giuridica che, secondo gli ordinamenti nazionali, tale operazione economica può assumere.
La risposta affermativa trova poi conferma nel dettato della Convenzione: l'art. 73 fa rientrare nel proprio ambito di applicazione tutti i “contracts for the delivery of goods by installments” ossia i “contrats à livraisons successives”, espressioni che nel testo (non ufficiale) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale sono state tradotte con la locuzione "contratto a consegne successive". Sulla base di ciò, la dottrina italiana ha creduto giustamente di dovere ricondurre alla normativa uniforme la vendita a consegne ripartite, essendo questa certamente “contrats à livraisons successives”.
Non potendosi, tuttavia, dedurre dalla disciplina uniforme che la ripartizione delle diverse livraisons attenga esclusivamente alle modalità di esecuzione della prestazione di consegna, mentre l'effetto traslativo debba comunque verificarsi al momento della stipulazione (come nel caso, appunto, della vendita a consegne ripartite di beni determinati nella loro individualità), si deve giudicare con la migliore dottrina che la Convenzione si riferisce anche ai contratti di somministrazione, in cui l'effetto traslativo si verifica solo in occasione delle singole forniture.
La Convenzione richiede altresì che l'oggetto del contratto, tra cui quello di somministrazione, sia mobile e tangibile (per questo requisito, v. Cour d'appel de Grenoble, 26 aprile 1995, pubblicata in internet al seguente indirizzo , nonché OLG Köln, 26 agosto 1994, in Neue Juristische Wochenschrift Rechtsprechungs-Report, 1995, 246).
Poiché il contratto oggetto della presenta controversia presenta i requisiti appena menzionati (in quanto anche gli animali sono beni mobili, ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite), sotto il profilo materiale la Convenzione risulta applicabile.
Affinché la Convenzione possa applicarsi, occorre inoltre che il contratto sia internazionale, carattere che la stessa Convenzione, come la maggior parte delle convenzioni di diritto materiale uniforme, si preoccupa di definire. A tale proposito, è necessario che le parti contraenti abbiano, al momento della conclusione del contratto (per cui sarà irrilevante se questa circostanza muti successivamente alla conclusione del contratto), la loro sede d'affari – ossia il luogo dal quale viene svolta un’attività commerciale caratterizzata da certa durata e stabilità nonché da autonomia (per questa definizione vedi anche Trib. Rimini, cit.; Trib. Padova, 25 febbraio 2004, cit.; OLG Stuttgart, 28 febbraio 2000, in Internationales Handelsrecht, 2000, 66) – in Stati diversi. Con riferimento al contratto dedotto in giudizio, risulta evidente che questo requisito di internazionalità sussiste, avendo il fornitore la propria sede d’affari nella Repubblica Slovena, mentre il somministrato ha la propria sede d'affari in Italia. Inoltre, si osserva che tale internazionalità era ben conosciuta dalle parti al momento della conclusione del contratto, per cui essa non può considerarsi irrilevante ai sensi dell'art. 1, comma 2°, della Convenzione.
Nel caso di specie, si evidenzia inoltre che la Convenzione è entrata in vigore sia nella Repubblica Slovena sia in Italia ben prima della conclusione del contratto. Essa deve pertanto considerarsi applicabile in virtù dell'art. 1, comma 1°, lett. a).
Si aggiunga che le parti non hanno fatto ricorso alla possibilità di escludere l'applicazione della Convenzione, ancorché detta facoltà fosse loro spettante ed esercitabile anche in forma tacita, come spesso affermato dalla giurisprudenza italiana (Trib. Vigevano, cit.; Trib. Rimini, cit.; Trib. Padova, 25 febbraio 2004, cit.) e straniera (si vedano, ad esempio, Oberster Gerichtshof, 22 ottobre 2001, pubblicata in internet all'indirizzo: ; Cour de Cassation, 26 luglio 2001, all’indirizzo ; OLG München, 9 luglio 1997, in International Legal Forum, 1997, 159 s.). Infatti, la scelta operata dalle parti nell’art. 7 del loro contratto a favore delle “leggi e [delle] regolamentazioni della Camera di Commercio Internazionale di Parigi, Francia” non solo non costituisce un’esclusione espressa, ma neppure un’esclusione implicita della Convenzione (si è di fronte ad un’esclusione implicita, ad esempio, nei casi in cui le parti scelgano il diritto di uno Stato non contraente della Convenzione, o in cui scelgano il diritto di uno Stato contraente facendo però riferimento al suo diritto “interno”, come nell’ipotesi in cui rinviassero al “diritto italiano non uniforme” oppure al “diritto italiano del codice civile”).
Conviene sottolineare come il riferimento alle leggi e regolamenti della Camera di Commercio di Parigi non possa essere intesa come “scelta della legge” ai sensi del diritto internazionale privato, le cui norme – almeno quelle vigenti in Italia – non ammettono la possibilità di scegliere un insieme di regole non statali (ciò si evince chiaramente dal disposto dell’art. 2, comma 1°, della Convenzione concernente la legge applicabile ai contratti di compravendita a carattere internazionale di cose mobili del 1955 [ratificata con l. 4 febbraio 1958, n. 50 ed entrata in vigore il 1° settembre 1964], nonché dagli artt. 3 e 4 della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali [ratificata con l. 11 dicembre 1985, n. 765, ed entrata in vigore il 1° gennaio 1988]). In altre parole, la scelta operata dalle parti con l’art. 7 del contratto non equivale alla scelta internazionalprivatistica di un diritto, ed è dunque inidonea a determinare la prevalenza della disciplina richiamata rispetto alle norme imperative del diritto altrimenti applicabile (ciò varrebbe, peraltro, anche se la scelta fosse caduta sulla c.d. lex mercatoria, sui Principi Unidroit dei contratti commerciali internazionali oppure sulla stessa Convenzione delle Nazioni Unite nei casi in cui essa non è applicabile). Per questa ragione la scelta operata dalle parti non può rappresentare un’implicita esclusione della Convenzione.
Quanto detto non esclude tuttavia che la scelta di un insieme di regole non statali possa avere una qualche efficacia. Potrebbe infatti sostenersi che tale scelta abbia l’effetto di una determinazione per relationem del contenuto contrattuale, cioè di una regolamentazione dall’interno del rapporto negoziale. In altri termini, scegliendo regole non statali, e richiamandole quali clausole contrattuali, le parti potrebbero derogare alle norme dispositive del diritto applicabile, e dunque anche alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite (questa, pur dovendo essere applicata ex officio dal giudice [vedi Cour d’Appel de Paris, 6 novembre 2001, pubblicata in internet al seguente indirizzo: ; Cour de Cassation, 26 giugno 2001, in Dalloz 2001, Jurisprudence 3607], ha pacificamente natura dispositiva: eccezion fatta per gli artt. 12, 28 e 89-101). Nel caso concreto, tuttavia, la scelta operata dalle parti non permette d’individuare le regole esatte del loro rapporto negoziale, in quanto il riferimento alle “leggi e regolamentazioni” delle Camera di Commercio di Parigi è estremamente vago ed impreciso.
Per completezza si aggiunga che la scelta delle parti non può neppure avere il significato di escludere qualsiasi diritto statale, che in astratto potrebbe essere idonea ad impedire l’applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite, in quanto diritto recepito dagli ordinamenti degli Stati contraenti, poiché il diritto internazionale privato vigente in Italia, pur consentendo una scelta negativa del diritto, non ammette l’esclusione di ogni diritto statale.
In considerazione di quanto sopra affermato, si deve concludere per l’applicabilità della Convenzione delle Nazioni Unite.
Affrontando ora il merito della controversia, deve giudicarsi che le domande formulate dagli attori non siano fondate e non possano pertanto trovare accoglimento.
L’attività istruttoria ha infatti permesso di accertare che fu Ostroznik Savo a rendersi inadempiente, poiché, dopo avere accettato di sostituire i conigli di genetica Hyla con animali di genetica Grimaud, non predispose adeguatamente il proprio allevamento per ricevere i nuovi animali riproduttori, e non fu così in grado di proseguire le forniture alla cooperativa La Faraona.
Sebbene la richiesta di modificare la “genetica” dei conigli, previa disinfestazione dell’allevamento, provenisse dalla convenuta, la quale aveva sovente riscontrato varie malattie nei conigli ricevuti (patologie riscontrate anche dalla struttura sanitaria pubblica: v. la deposizione del dott. Orlando Carlo, veterinario dipendente dell’Azienda Sanitaria Locale n. 17; v., inoltre, la testimonianza di Candeo Tonino), Ostrosnik Savo vi aveva consentito, e a tal fine aveva personalmente contrattato con Grimaud Italia l’invio di circa 1300 conigli riproduttori (v. doc. n. 14 del fasc. dell’attore).
Il teste Fruscalzo Giovanni, dirigente di Grimaud Italia, ha dichiarato di essersi personalmente recato presso l’allevamento sloveno, onde verificare le condizioni del luogo. Grimaud aveva interesse ad accertare, prima di effettuare la consegna delle proprie fattrici, che non vi fossero problemi sanitari. Il testimone ha riferito che l’allevamento non era stato pulito e che erano presenti molte feci. In altri termini, sebbene non vi fossero più conigli, il “vuoto sanitario”, ossia la sterilizzazione delle strutture destinate all’allevamento degli animali, non era stato compiuto. Conseguentemente, Grimaud si rifiutò di consegnare i propri conigli. Fruscalzo ha dichiarato che fu Grimaud Italia a decidere autonomamente di non fornire animali a Ostroznik Savo, non ritenendo che sussistessero le condizioni igieniche necessarie. La deposizione di Fruscalzo, il quale non ha un particolare interesse all’esito del presente processo, è sicuramente più attendibile di quella resa da Hrastnik Uros, dipendente dell’attore, il quale ha affermato che lo stabilimento era stato pulito e che “per la disinfestazione finale si attendeva la comunicazione della data di arrivo dei nuovi conigli”. Poiché il dirigente Grimaud si era recato in Slovenia appositamente per verificare l’idoneità dell’allevamento ad ospitare i propri conigli, non si vede la ragione per la quale Ostroznik Savo dovesse indugiare prima di completare il “vuoto sanitario”, tanto più che l’invio degli animali era stato contrattato ben due mesi prima. Si comprende, al contrario, che Grimaud Italia, constatato che il luogo non era stato adeguatamente ripulito e disinfettato, non si fidasse a spedire i propri animali riproduttori, sussistendo il concreto pericolo che i conigli procreati, destinati al mercato italiano, si ammalassero, con evidente danno (non solo di immagine) per il titolare del diritto di sfruttamento della “genetica” Grimaud.
Non fu quindi per volontà della cooperativa La Faraona se l’attore non ricevette i conigli riproduttori di genetica Grimaud.
Nessun elemento consente di presumere che la convenuta non intendesse più acquistare conigli da Ostroznik Savo (peraltro, se questa fosse stata la sua volontà, avrebbe potuto più semplicemente recedere dal rapporto, dando alla controparte il preavviso previsto in contratto).
Fu invece Ostroznik Savo a rendersi inadempiente, non effettuando il così detto vuoto sanitario, ossia non ripulendo e disinfettando adeguatamente i luoghi in cui i conigli erano destinati ad essere allevati. E’ dunque colpa dello stesso attore se non gli pervennero fattrici di genetica Grimaud, e se di conseguenza non fu in grado di fornire ulteriori conigli alla cooperativa convenuta.
Non ricevendo più animali (e – ancor prima – venendo a conoscenza delle cattive condizioni igieniche dell’allevamento del fornitore), La Faraona ha legittimamente reagito all’inadempimento di controparte comunicando il 6 luglio 2000 la risoluzione del contratto. Questo prevedeva, infatti, la consegna settimanale di alcune migliaia di conigli. Constatando che il venditore non era più in grado di consegnare animali, la convenuta ha correttamente deciso di porre termine al contratto, giacché un’ulteriore attesa le sarebbe risultata pregiudizievole.
L’inadempimento di Ostroznik Sava deve perciò considerarsi, ai sensi dell’art. 25 della Convenzione, un “fundamental breach”, ossia un inadempimento essenziale (a questo proposito, ritiene questo Tribunale che vi sia corrispondenza di significati tra l’inadempimento “fondamentale” dell’art. 25 e l’inadempimento di “non scarsa importanza” che, ai sensi dell’art. 1455 c.c., consente la risoluzione dei contratti corrispettivi, essendo entrambe le disposizioni espressione di un’esigenza di proporzionalità tra la rilevanza dell’inadempimento ed i rimedi concessi alla parte non inadempiente: la risoluzione del contratto, comportandone l’eliminazione e la rimozione degli effetti prodotti, è l’estremo rimedio, a cui si può ricorrere solo nei casi di grave inadempimento, quando ormai l’utilità connessa al contratto è, per la parte che subisce l’inadempimento, venuta meno).
Qualora la prestazione caratteristica (nella specie, la periodica consegna dei conigli) sia interrotta, e non si prospetti ragionevolmente la possibilità della ripresa della sua esecuzione, l’inadempimento non può che considerarsi fondamentale.
L’art. 49 della Convenzione, che specifica i casi in cui il compratore può ottenere la risoluzione del contratto, parrebbe distinguere tra inadempimento essenziale (richiamando il disposto dell’art. 25) e mancata consegna dei beni (a questo proposito deve rilevarsi l’erroneità di alcune traduzioni italiane non ufficiali della lettera b) del 1° comma dell’art. 49 – quale ad esempio quella che si trova in Nuove Leggi Civili Commentate 1989, p. 222 –, che ponendo un punto e virgola dopo l’espressione “in caso di mancata consegna” inducono il lettore a ravvisare in tale disposizione due differenti fattispecie: quella della mancata consegna; e quella in cui la mancata consegna segue alla scadenza di un termine fissato dal compratore).
In realtà, non può certo dubitarsi che la mancata consegna rappresenti sempre un inadempimento essenziale, giacché esclude a priori che il compratore abbia potuto trarre una qualche utilità dal contratto (cfr. Cour d’Appel de Grenoble, 21 ottobre 1999, CLOUT case n. 313; Oberlandesgericht Celle, Germania, 24 maggio 1995, CLOUT case n. 136). Lo stesso deve dirsi, in un rapporto di fornitura a tempo indeterminato, nel caso in cui il venditore interrompa le consegne, impedendo al compratore di trarre ulteriore utilità dal contratto.
Il problema è piuttosto stabilire, volta per volta, quanto tempo il compratore debba attendere dopo la scadenza del termine previsto per la consegna dei beni (o dopo l’interruzione della fornitura) per potere considerare l’inadempimento del venditore definitivo e quindi essenziale (e ciò nell’ipotesi in cui le parti non avessero espressamente pattuito in contratto che il rispetto del termine di consegna era da considerarsi essenziale e che la sua inosservanza, così come l’interruzione delle consegne, avrebbe consentito al compratore di dichiarare immediatamente la risoluzione della compravendita). Da un lato, un’attesa troppo breve prima di dichiarare risolto il contratto può favorire contestazioni circa la gravità del ritardo da parte del venditore, il quale potrebbe sostenere che, nel momento in cui ha ricevuto la comunicazione della risoluzione, era pronto ad effettuare la consegna dei beni. Dall’altro, un’attesa prolungata, se consente di ritenere definitivo l’inadempimento del venditore, può esporre il compratore ad un pregiudizio economico connesso alla situazione d’incertezza circa l’esecuzione del contratto (egli non può infatti contare sull’arrivo della merce, ma neppure escludere che la consegna verrà effettuata e quindi approvvigionarsi da altri fornitori). Si è quindi voluto con la disposizione della lettera b) del 1° comma dell’art. 49 offrire all’acquirente, che subisce l’inadempimento, la possibilità di sciogliersi dal contratto in un tempo ragionevole, evitando contestazioni in merito all’essenzialità dell’inadempimento. Scaduto il termine supplementare fissato dal compratore per la consegna dei beni, la vendita può essere senz’altro risolta (al venditore non rimarrebbe che una difesa: sostenere che il termine concessogli dalla controparte non era adeguato, ai sensi dell’art. 47, 1° comma).
Nella specie, non risulta che il compratore abbia fissato alla controparte un termine supplementare entro cui riprendere la fornitura dei conigli, a pena di risoluzione del contratto. Deve tuttavia osservarsi che, venuta a conoscenza delle cattive condizioni igieniche dell’allevamento, del fatto che non era stato effettuato “il vuoto sanitario” e che conseguentemente Grimaud Italia si era rifiutata di fornire le nuove fattrici, la cooperativa La Faraona poteva ragionevolmente escludere che Ostrosznik Sava fosse in grado di consegnare conigli nei mesi successivi. Lo stesso attore afferma difatti in atto di citazione che “il tempo fisiologico necessario a ricostituire un allevamento in grado di produrre animali svezzati da mettere in commercio” era “di almeno sei mesi”. Ciò però presupponeva l’esecuzione del “vuoto sanitario”, che comporta la pulizia e disinfestazione dell’intero allevamento. Il veterinario Orlando Carlo dell’Azienda Sanitaria Locale n. 17 ha precisato che le suddette operazioni, affinché siano correttamente eseguite, richiedono circa venti giorni, durante i quali non possono essere introdotti animali. Solo dopo una corretta esecuzione del “vuoto sanitario”, l’attore avrebbe potuto riconvocare i tecnici di Grimaud Italia, per cercare di convincerli che l’allevamento era divenuto idoneo a ricevere le loro fattrici.
Si aggiunga che, quando il 6 luglio 2000 La Faraona comunicava per iscritto la propria volontà di risolvere il rapporto, era già maturato un ritardo di alcuni mesi. Gli accordi fra Ostroznik Savo e Grimaud Italia risalivano infatti all’inizio del maggio 2000 (v. lettera datata 11 maggio 2000 di Grimaud Italia: doc. n. 14 del fasc. dell’attore), sicché l’attore avrebbe dovuto prima dell’estate provvedere al “vuoto sanitario”, onde predisporre l’allevamento per il ricevimento delle nuove fattrici. Ed invece nel luglio del 2000 – come ha dichiarato il teste Fruscalzo – il “vuoto sanitario” non era stato ancora effettuato, e l’allevamento si presentava in pessime condizioni igieniche.
A quel punto, non era ragionevole pretendere che La Faraona indugiasse ulteriormente, sopportando il pregiudizio dell’interruzione, ancora per lungo periodo, delle forniture di conigli, con la speranza – non suffragata da alcun elemento: Ostroznik Savo non aveva infatti manifestato né alla convenuta né a Grimaud la volontà di provvedere celermente all’idonea predisposizione della propria struttura, dopo che era stata constatata la mancata esecuzione del “vuoto sanitario” e la presenza di feci – che controparte potesse rimediare all’inadempimento. Ulteriori attese avrebbero potuto cagionare un serio pregiudizio economico alla cooperativa La Faraona, la quale necessitava di forniture settimanali di conigli.
Deve perciò concludersi che, nel luglio del 2000, l’inadempimento di Ostroznik Savo si presentava come “fondamentale”, e pertanto legittimava la convenuta a dichiarare, ex art. 26 della Convenzione, l’immediata risoluzione del contratto.
Relativamente alla domanda risarcitoria formulata da Eurotrafic s.r.l., si rileva che l’unica obbligazione che La Faraona aveva assunto nei confronti di essa consisteva nel corrisponderle una provvigione di £ 100 “per ogni chilogrammo di carne viva” che fosse stata acquistata da Ostroznik Savo. La cooperativa non aveva promesso di proseguire i rapporti con l’impresa slovena, e neppure di richiedere esclusivamente conigli di genetica Hyla. Se dunque i rapporti tra La Faraona e Ostroznik Savo si fossero per qualunque ragione interrotti, Eurotrafic s.r.l. non avrebbe potuto avanzare alcuna pretesa, così come non avrebbe potuto impedire all’impresa slovena di modificare la genetica delle fattrici. La società attrice aveva esclusivamente diritto ad un compenso se (e fintanto) fosse proseguito il rapporto di somministrazione avente ad oggetto conigli vivi, geneticamente appartenenti al tipo Hyla (su cui pare che Eurotrafic s.r.l. avesse una privativa industriale nel territorio italiano), liberi somministrante e somministrato di mutare in ogni momento l’oggetto del contratto. Dunque, la domanda risarcitoria proposta da Eurotrafic s.r.l. è sprovvista di fondamento: legittimamente La Faraona ha richiesto ad Ostroznik Savo di modificare la genetica dei conigli riproduttori per migliorarne la qualità; in nessun modo la convenuta era vincolata, verso Eurotrafic s.r.l., a proseguire gli acquisti di conigli di genetica Hyla.
Il rigetto delle domande attoree esonera dall’esame della domanda di manleva formulata dalla Banca di Credito Cooperativo di Roveredo di Guà.
Dev’essere altresì rigettata la domanda riconvenzionale proposta dalla cooperativa La Faraona, giacché essa non ha provato di avere subito un pregiudizio di natura economica a causa dell’inadempimento di Ostroznik Savo. Cessato il rapporto con l’imprenditore sloveno, è presumibile che la convenuta abbia acquistato conigli da altri allevatori. Non sono stati indicati elementi – che ben potevano essere documentalmente forniti – dai quali possa evincersi un maggiore costo sostenuto da La Faraona per approvvigionarsi di conigli da terzi fornitori. In mancanza della prova della sussistenza di un danno di natura patrimoniale, la domanda risarcitoria non può essere accolta neppure limitatamente all’an della responsabilità (con liquidazione del quantum in separato giudizio).
Poiché Ostroznik Savo e Eurotrafic s.r.l. hanno dato origine al presente giudizio, in cui sono rimasti soccombenti, essi dovranno rifondere ai convenuti le spese di lite, così come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, sezione di Este, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa n. 40287 R.g. del 2001, promossa con atto di citazione notificato il 21 marzo 2001 da Ostroznik Savo, titolare dell’impresa denominata Vzerja Kuncev con sede in Celje (Repubblica Slovena), e da Eurotrafic s.r.l. con sede in Feltre (BL) (attori) nei confronti di La Faraona soc. coop. a r.l. con sede in Montagnana (PD) e della Banca di Credito Cooperativo di Roveredo di Guà (VR) (convenuti), ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, così ha deciso:
1) rigetta l’eccezione pregiudiziale sollevata dalla convenuta La Faraona soc. coop. a r.l.;
2) rigetta tutte le domande proposte dagli attori;
3) rigetta la domanda riconvenzionale della convenuta La Faraona soc. coop. a r.l.;
4) dichiara solidalmente tenuti e condanna gli attori a rifondere a La Faraona soc. coop. a r.l. le spese di lite, che liquida nella complessiva somma di Euro 3.070,00, di cui Euro 1.300,00 per diritti ed Euro 1.400,00 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge;
5) dichiara solidalmente tenuti e condanna gli attori a rifondere alla Banca di Credito Cooperativo di Roveredo di Guà (VR) le spese di lite, che liquida nella complessiva somma di Euro 2.850,00, di cui Euro 1.200,00 per diritti ed Euro 1.300,00 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge.
Este, 11 gennaio 2005.
Il giudice
(dott. Alessandro Rizzieri)}}
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