Data

Date:
28-08-2004
Country:
Italy
Number:
1224/03
Court:
Tribunale di Rovereto
Parties:
Aquafili Textile Yarns s.p.a. v. Updeals Ltd.

Keywords

JURISDICTION - 1968 BRUSSELS CONVENTION - AS FROM 1 MARCH 2002 REPLACED BY EUROPEAN COUNCIL REGULATION (44/2001) ON JURISDICTION AND THE RECOGNITION AND ENFORCEMENT OF JUDGEMENTS IN CIVIL AND COMMERCIAL MATTERS

JURISDICTION - EUROPEAN COUNCIL REGULATION NO. 44/2001 - AUTONOMOUS DEFINITION OF "PLACE OF PERFORMANCE" (ART. 5 (1)(B))

NOTION OF PLACE OF DELIVERY UNDER ART. 31(A) CISG AS A MEANS FOR INTERPRETING THE REGULATION - EXCLUDED

Abstract

An Italian seller and an English buyer concluded a contract for the sale of cloth. Since the buyer refused to pay the purchase price, the seller brought an action against it before an Italian Court.

The Court denied having jurisdiction to hear the case on the basis of the European Council Regulation (no. 44/2001) on Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgements in Civil and Commercial Matters, which has replaced the 1968 Brussels Convention.

In reaching this conclusion, the Court found that, contrary to the Brussels Convention where it was merely stated that a person domiciled in a contracting State may be sued in the Court for the place of performance of the obligations in question, the EU Regulation expressly provides that, in the case of a sales contract, the place for performance is the place "where the goods were delivered or should have been delivered" (Art. 5 (1)(b)). Taking into account that, in order to determine jurisdiction, the only decisive factor is the place for delivery and that, in the case at hand, that place was in England, the Italian Court declared not to have jurisdiction over the case.

Nor did the Court follow the seller's contention that the notion of "delivery" set out in Art. 5 (1) (b) of the European Regulation should have been interpreted in accordance with CISG - to be considered as applicable to the merits of the dispute - and in particular with its Art. 31(a). It is true that under Art. 31(a) CISG, if the contract involves carriage of goods and there is no contrary agreement of the parties, the place for delivery is the place where the goods have been handed over to the first carrier for transmission to the buyer (in the case at hand, Italy). Since, however, by virtue of its own nature the EU Regulation prevails over both domestic and international law, CISG cannot be used as a means for interpreting it and therefore, the concept of "delivery" contained in the EU Regulation has to be interpreted autonomously.

Fulltext

(...)

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con l'atto di citazione di cui all'epigrafe, Aquafil Textile Yarns S.p.A. (di seguito: AQUAFIL), premesso che:
- la società Gardafilo S.p.A. -successivamente incorporata da AQUAFIL- effettuava, nel corso del 1999, forniture di tessuti alla società Updeal Ltd (di seguito: UPDEAL), con sede in Coventry, Inghilterra;

in relazione alle forniture Gardafilo S.p.A. emetteva ed inviava ad U.PDEAL due fatture commerciali recanti il complessivo importo di 10.305,03 in british pounds pari ad € 16216,47;

- la società inglese, "dopo avere temporeggiato, ... solo con lettera del 23.04.2002 affermava sorprendentemente di non avere mai ricevuto i tessuti in questione";

tanto premesso, AQUAFILI citava avanti al Tribunale di Rovereto
la società UPDEAL chiedendone la condanna al pagamento del corrispettivo della compravendita oltre ad interessi di legge.

(...)

MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'incompetenza giurisdizionale del giudice italiano a conoscere della controversia in favore del giudice del Regno Unito.
In punto competenza, la lite è soggetta al Regolamento CE n.
44/2001 del Consiglio del 22 Dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (regolamento cosiddetto Bruxelles 1, di seguito come: Regolamento). (...)

Alla stregua dell'art. 60 del Regolamento ed in particolare delle specifiche indicazioni contenute nel comma secondo, la società UPDEAL è domiciliata nel Regno Unito perché, a quanto è dato di comprendere dalle scarne allegazioni attoree e dallo stesso "tipo societario" risultante dalla denominazione, in l'Inghilterra si trova il piace of incorporation della società.

Il Foro Generale della società 'UPDEAL è, dunque, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento, il Regno Unito. La norma stabilisce, infatti, -così come l'art. 2 della Convenzione - che le "persone domiciliate nel territorio di uno Stato Membro sono convenute... davanti ai Giudici di tale Stato membro" (ed. forum rei).

La società attrice, consapevole della carenza di competenza giurisdizionale del giudice italiano con riferimento al criterio generale del forum rei invoca, per radicare in Italia la vertenza, il criterio concorrente del foro speciale contrattuale (art. 5 n. 1 del Regolamento, già art. 5 n. 1 della Convenzione). In materia contrattuale, tanto la Convenzione quanto il Regolamento, all'art. 5, consentono infatti all'attore di citare il convenuto, domiciliato nel territorio di uno Stato membro, davanti al giudice di un altro Stato membro: e precisamente "davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita" (forum destinatae solutionis) Con riferimento al foro speciale contrattuale, nel vigore della Convenzione di Bruxelles, la Corte di Giustizia del Lussemburgo ha, con la prime due sentenze interpretativa della Convenzione (Corte di Giustizia CE, sentenza 6 ottobre 1976, nella causa 12/76 Tessili c. Dunlop, in Racc., pag. 1473 e Foro It, 1977, IV, 50; sentenza 6 Ottobre 1976, nella causa 14/76 De Bloos c. Boujer, in Racc. 1497 e Foro It., 1977, IV,50) affermato due nrientamenti giurisprundenziali successivamente confermati (Corte Di Giustizia CE, sentenza 29 giugno 1994, nella causa C-288/92, Custom Made Commerciai, Racc. pag. 1-2913, Foro It., Rep. 1994, voce Giurisdizione civile, n. 76) fino alla soglia dell'entrata in vigore del Regolamento (Corte di Giustizia CE, sentenza del 28 Settembre 1999, nella causa C-440/97 Groupe Concorde c/ Sudawiharno Panjan, in RDIPP, 2000, 217 e in Foro It., , 2000, IV, 430 ; Corte Di Giustizia CE, sentenza del 5 Ottobre 1999, nella causa C 420/97, Leathertex c. Bodetex, in RDIPP 2000, 517 ed in Foro It., , 2000, IV, 430).

Il primo indirizzo ermeneutico (sentenza De Bloos cit.) consiste nell'affermazione del principio per il quale "obbligazione dedotta in gnic izio segni ca obbligazione posta a base dell azione concretamente esercitata.

Il riferimento all' obbligazione dedotta in giudizio, ossia dell'obbligazione posta a base della domanda, si risolve nell'applicazione del cd. metodo analitico, che può condurre a ritenere competenti giudici di diversi Stati membri con riguardo alle diverse obbligazioni nate dallo stesso contratto (cfr. , sentenza Leathertex cit), quando queste debbano essere eseguite in Stati diversi.

Il secondo orientamento giurisprudenziale è riassunto nella seguente massima : "L 'art. 5, punto 1, . della Convenzione 27 Settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, ... dev' essere interpretato nel senso che il luogo in cui l'obbligazione è stata o dev'essere eseguita va determinato in conformità alla legge che disciplina l'obbligazione controversa secondo le norme di conflitto del giudice adito (sent. Groupe Concorde cit; ma anche sentenze Tessili e Custode made cit.).

(...)

In forza dei suddetti due orientamenti giurisprudenziali, l'opera dell'interprete, diretta alla determinazione del giudice competente in materia contrattuale, deve svolgersi, vigente la Convenzione, attraverso i seguenti due passaggi logici:

l'identificazione dell' obbligazione contrattuale o di quella principale, in caso di pluralità di obbligazioni, contenuta nel rapporto dedotto in giudizio;
l'individuazione del locus destinatae solutionis alla stregua del diritto sostanziale applicabile al contratto sulla base del diritto internazionale privato dello Stato del giudice adito.
In tale prospettiva, con riferimento alla domanda, oggetto di causa, di pagamento del corrispettivo contrattuale per la vendita di merce, il foro speciale concorrente dell'esecuzione del contratto andrebbe, dunque, determinato sulla base delle legge che stabilisce il luogo di pagamento di somme di denaro, legge che va individuata secondo le norme di diritto internazionale privato italiano.

La determinazione della competenza del giudice, sotto il vigore della Convenzione e secondo la Giurisprudenza della Corte, è operazione logica spesso assai complessa, come rilevato più volte dagli avvocati generali presso la Corte di Giustizia (avv.to generale Lenz nel caso Custom made it., avv.to generale Leger nel caso Groupe Concorde cit. e avv.to generale Colomer nel caso Leathertex) e riconosciuto dalla stessa Corte (sentenze GIE e Lethertex cit.). La complessità, dipendente sia dalla non sempre univoca operazione di individuazione e qualificazione dell'obbligazione dedotta in giudizio sia dalle difficoltà di ricerca della lex causae secondo le norme di conflitto, è solo attenuata, ma certo non eliminata, dall' esistenza, in materia contrattuale, delle regole di conflitto uniformi contenute nella Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, diritto uniforme richiamato dalla stessa giurisprudenza della Corte (sentenza Custoin made conunercial, cit.).
Va però osservato, per entrare nel cuore della decisione, che il Regolamento è intervenuto a semplificare, o meglio ad eliminare, il procedimento logico che il giudice deve seguire al fine di determinare la competenza internazionale in materia di foro speciale nei contratti di compravendita.. La lettera b), aggiunta dal Regolamento al n. 1 dell'art. 5, stabilisce infatti, espressamente che "aifini dell'applicazione della presente disposizione, e salva diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio è: nel caso della compravendita di beni il luogo situato negli Stati membri, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto ".

La norma introduce un concetto preciso di luogo di esecuzione delle obbligazioni nel contratto di compravendita, individuandolo nel luogo di consegna dei beni, sia pure ai limitati fini della determinazione della competenza giurisdizionale (ai fini dell'applicazione della presente disposizione).

La nuova regola ha un indubbio ed immediato effetto: quello di eliminare, in materia di contratto di compravendita, l'applicazione del cd. metodo analitico; il legislatore comunitario stabilisce, infatti, a chiare lettere, che il luogo di esecuzione delle obbligazioni, di tutte le obbligazioni, che scaturiscono da un contratto di compravendita è, ai fini della determinazione della competenza, il luogo della consegna della merce; ciò a prescindere dal luogo in cui le obbligazioni debbano essere eseguite secondo la lex causae.

Nel caso in esame, è dunque irrilevante che l'obbligazione dedotta in , giudizio sia quella di pagamento di una somma pecuniaria a titolo di corrispettivo; ciò che conta, per individuare il giudice competente in quello del luogo di consegna della merce, è che si tratti di obbligazione che ha fonte in un contratto di compravendita.
In base al nuovo at. 5 numero 1 lett. b) del regolamento, il criterio di competenza speciale concorrente, consistente nel forum destinate solutionis dell'obbligazione dedotta in giudizio da AQUAFIL, è dunque il foro della consegna della merce.

Per decidere sulla propria competenza, questo giudice deve, dunque, solo individuare quale sia il luogo della consegna della merce.
L'interpretazione letterale della lettera b) dell'art. 5 n. 1 conduce il giudice ad individuare il luogo di consegna in quello in cui la merce entra nella dicnnnihilità, materiale dell'acquirente e quindi, nel caso di specie, nella obbligazione di pagamento del prezzo e ciò in base all'art. 55 lett. a) della stessa convenzione, la cui previsione è conforme all'art. 1 182 terzo comma c.c. italiano.

In tale contesto normativo, spetta al giudice stabilire se il Regolamento, quando introduce la regola della competenza contrattuale legata al luogo di consegna della merce, intenda stabilire un concetto autonomo di consegna, conforme al significato letterale della parola, ovvero indichi un concetto giuridico suscettibile di diversa interpretazione secondo le leggi nazionali ovvero secondo la Convenzione di diritto materiale uniforme di Vienna. (...)

Ritiene questo giudice che la soluzione della questione dipenda dall'interpretazione del Regolamento quale fonte di diritto jomunitario.

A favore della tesi contraria al "concetto autonomo" di luogo di consegna, contenuto nel Regolamento, è possibile portare un argomento giuridico ed uno di ragionevolezza.
Sotto il profilo giuridico va osservato che, in base al diciannovesimo "considerando" del Regolamento deve essere garantita una "continuità interpretativa" tra la Convenzione ed il Regolamento stesso.

In un'ottica di continuità interpretativa si potrebbe trasporre la giurisprudenza elaborata dalla Corte di Giustizia con riferimento al luogo di esecuzione dell'obbligazione (sentenze Tessili, Custode made e Groupe Concorde cit.) anche al luogo di consegna della merce e ciò sulla base della constatazione che, anche nella determinazione del luogo di consegna della merce, così come di quello di esecuzione dell'obbligazione, è possibile rìnvenire normative nazionali tra loro divergenti.

L'argomento ulteriore, di "ragionevolezza", attiene alla "volontà del legislatore". Sarebbe dunque irragionevole che il Legislatore comunitario avesse adottato un concetto autonomo di "consegna", riferito al luogo in cui la merce entra nella disponibilità materiale dell'acquirente, scegliendo così, ai fini della determinazione della competenza giurisdizionale, un concetto di consegna della merce contrastante con la disciplina materiale -contenuta nella Convenzione di Vienna del 1980- normalmente applicabile, nel merito, alla stessa controversia.
Tali argomenti sono però superati da ragionamenti ermeneutici di segno contrario.

Va, innanzitutto, osservato che il "il principio di continuità interpretativa" tra Convenzione e Regolamento, se vale per le norme trasfuse dal Trattato all'atto comunitario, non può valere per le innovazioni normative.

E' indubbio, perché si evince dai lavori della Commissione 99/348 per la revisione della Convenzione di Bruxelles, che la previsione della lett. b) dell'art. 5 n.. 1 fu introdotta proprio al fine di creare una "discontinuità" regolamentare rispetto alla giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di luogo di esecuzione delle obbligazioni" e risolvere, quindi, le complessità connesse al procedimento logico di individuazione del giudice competente in materia di contratto.

Nell'ottica della "continuità interpretativa", non è quindi alla giurisprudenza sopra citata (Tessili, Custom made e Groupe Concorde) della Corte che si deve fare riferimento ma ad altra giurisprudenza della stessa Corte, relativa ai principi sottesi alla Convenzione di Bruxelles, utile anche per interpretare la novità normativa.
Va, dunque, ricordato, a sostegno dell'interpretazione autonoma, che la Corte di Giustizia ha sempre propugnato, "nei limiti del possibile", un' interpretazione autonoma delle norme della Convenzione di Bruxelles "in nodo da garantire a questa piena efficacia conformemente agli scopi dell'ara. 220 del Trattato CE (divenuto art. 293 CE), ai sensi del quale la Convenzione è stata stipulata (Corte di Giustizia CE, sentenza 13 Luglio 1993, Mulox IBC, C-125/92, Racc., 1-4075, punto 10).

La stessa Corte di Giustizia ha, inoltre, ripetutamente affermato che il principio della certezza del diritto costituisce uno degli obbiettivi della Convenzione di Bruxelles (Corte di Giustizia CE, sentenza 20 gennaio 1994, Owens Bank, C-129/92, 1-117, punto 31) e che questo principio richiede in particolare che le norme di competenza che derogano al principio generale del forum rei, quali l'art. 5 punto 1, siano interpretate in modo da consentire ad un convenuto normalmente accorto di prevedere ragionevolmente dinanzi a quale giudice, diverso da quello dello Stato del proprio domicilio, potrà essere citato (Corte di Giustizia CE, sentenza 17 Giugno 1992, Handte, C-261/91, Racc., 1-3967, punto 18). Alla luce della giurisprudenza citata, si deve ritenere che, con la comunitarizzazione delle regole di diritto processuale uniforme, già contenute nella Convenzione di Bruxelles, il Legislatore comunitario abbia voluto rafforzare quelle esigenze di certezza e di prevedibilità del diritto processuale europeo. (...)

Il riferimento alla Convenzione di Vienna del 1980, richiamato dall'attore, per quanto suggestivo, non può tuttavia servire ai fini dell'interpretazione del Regolamento (...). In defintivia, l'espressione "luogo di consegna" contentua nell'art. 5 lett. b) del Regolamento deve essere interpretata in via autonoma, per rispondere a quelle esigenze di certezza del diritto e di prevedibilità della competenza che ne costituiscono il fondamento. (...)

Nel caso di specie, lo Stato membro di consegna della merce è dunque il Regno Unito. Va pertanto dichiarata l'incompetenza giurisdizionale del giudice italiano a conoscere della controversia. (...)}}

Source

Original in Italian:
-published in Riv. dir. int. priv. proc., 2005, p. 162 ff.
- published in Giur. It., 2005, p. 1005 ss.

Commented on by:
- A. POGGIO, Vendita internazionale di beni e foro speciale contrattuale ai sensi del Regolamento (CE) n.44/2001 del Consiglio dell'Unione Europea, Giur. It., 2005, p. 1008 ss.}}