Data

Date:
20-04-2004
Country:
Italy
Number:
7503
Court:
Corte Suprema di Cassazione, Sez.Un.
Parties:
Tekna S.r. l. v. Eberhardt Freres S.a.

Keywords

JURISDICTION - 1968 BRUSSELS CONVENTION - PLACE OF PAYMENT (ART. 57 CISG) - SELLER'S PLACE OF BUSINESS

Abstract

An Italian seller and a French buyer entered into a contract for the sale of goods (refrigerators) manufactured by the former. A dispute arose between the parties and the seller brought an action before an Italian Court claiming payment of the goods. The First Instance Court ruled in favor of the seller. Subsequently the buyer appealed contesting that the Court had no jurisdiction to hear the case as the contract stipulated between the parties contained a forum selection clause which clearly provided for the jurisdiction of the French Court. The Court of Second Instance established the jurisdiction of the French Court. The seller brought an action to the Supreme Court.

After finding that the forum selection clause was invalid according to the rules of the 1968 Brussels Convention, the Court addressed the issue of jurisdiction applying Art. 5(1) of the Brussels Convention, pursuant to which a person domiciled in a contracting State may be sued in the Court for the place of performance of the obligations in question.

In order to determine the applicable law to the question of the place of performance, the Court held that it did not have to refer to the Italian private international law rules, as the uniform rules of CISG have to be directly applied. In reaching this conclusion, the Supreme Court pointed out the attitude of the CISG to substitute domestic law and prevail over the 1980 Rome Convention on the Law applicable to the Contractual Obligation.

The Court held that the price had to be paid at the seller’s place of business (i.e. Italy) in accordance with Art. 57 CISG since the contract neither provided for a specific place of performance, nor for payment of price against handing over of goods or documents.
Therefore the Italian Courts had jurisdiction.

Fulltext

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 16.4.1993, la S.r.l. Tekna conveniva davanti al tribunale di Busto Arsizio la società francese Eberhardt Freres S.a. per ottenere il pagamento del prezzo per la fornitura di vetrine frigorifere.
La convenuta eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice italiano; proponeva domanda riconvenzionale.
Il tribunale, con sentenza del 23.7.1997, rigettava l’ eccezione; accoglieva la domanda; rigettava la riconvenzionale.
Pronunciando sull’ appello della Eberhardt Freres, la Corte d’ appello di Milano lo accoglieva e dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice italiano. Considerava: che la Tekna e la Eberhardt Freres avevano convenuto, con apposita clausola, la devoluzione al giudice francese della competenza sulle controversie derivanti dal contratto di distribuzione con diritto di esclusiva intercorso tra le parti; che la clausola era valida ed efficace, poiché, trattandosi di contratto per la cui validità non è necessaria la forma scritta, la convenzione, pur se sottoscritta solo da Tekna, si era perfezionata, come riconosciuto sia dalla predetta, con il fax del 2.10.1992, nel quale, rilevato che “ da alcuni mesi le parti lavoravano secondo l’ accordo”, si chiedeva ragione alla Eberardt Freres della mancata restituzione della copia del contratto inviatale per la sottoscrizione, sia dalla Eberardt Freres con la risposta del 10.11.1992, nella quale, dichiarando di non aver “mis en application…le contract d’ exclusivité”, dava implicitamente per concluso l’ accordo non ancora messo in esecuzione.
Avverso la sentenza la Tekna ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati con memoria.
Ha resistito, con controricorso, la Eberhardt Freres.

Motivi della decisione

1.Il primo motivo denuncia: violazione e falsa applicazione degli artt. 1321 c.c. e 116 c.p.c. ( art. 360, n.3, c.p.c.); omessa e contraddittoria motivazione con riferimento alla dichiarata sussistenza di una pattuizione attributiva di giurisdizione al giudice francese.
Assume la ricorrente che la tesi accolta dalla corte d’ appello, circa l’ avvenuto perfezionamento del contratto contenente la clausola in questione, è fondata su una erronea interpretazione della lettera del 10.11.1992, con la quale la Eberhardt Freres rispondeva al fax della Tekna del 1.10. 1992.
Sostiene che in tale lettera non si rinviene un implicito riconoscimento dell’ avvenuto perfezionamento del contratto, ma, al contrario, una espressa affermazione che il contratto, inviatole dalla Tekna perché fosse sottoscritto anche dalla controparte, non era stato accettato dalla scrivente (“n’a pas eté accepté par nous”) a causa della mancanza di alcuni degli elementi richiesti.
2. Il secondo motivo denuncia: Assume la controricorrente che erroneamente la corte d’ appello ha tratto il proprio convincimento circa la vigenza tra le parti di una clausola devolutiva di giurisdizione al giudice francese da un testo contrattuale che, oltre a non essere mai stato accettato da controparte, aveva il valore di una mera minuta o puntuazione.
Sostiene che la corte d’ appello ha omesso di considerare: che il contratto, prodotto dalla convenuta, difetta di data e non è sottoscritto dalla Eberehardt Freres; che alcune clausole sono incomplete; che il contratto è stato prodotto senza che gli allegati ed in particolare senza l’ elenco dei prodotti oggetto dell’ accordo di esclusiva.
3. Con il terzo motivo, la ricorrente afferma che sussiste la giurisdizione del giudice italiano con riferimento alle norme di diritto internazionale privato applicabili alla fattispecie (art. 360, n.1, c.p.c.).
Sostiene che il criterio di collegamento da seguire è quello previsto dall’ art. 5.1. della Convenzione di Bruxelles del 27.9.1968, ai sensi del quale il convenuto domiciliato in uno Stato contraente può essere chiamato in giudizio anche davanti al giudice del luogo in cui l’ obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita; che, essendo l’ obbligazione dedotta in giudizio quella avente ad oggetto il pagamento del prezzo di una fornitura, il luogo di esecuzione, da individuare alla stregua della legge italiana quale legge dello Stato in cui ha sede la parte che ha eseguito la prestazione caratteristica del contratto ai sensi dell’ art. 4, n. 1 e n. 2, della Convenzione di Roma del 19.6.1980, deve essere individuato, ai sensi dell’ art. 1498, comma 3, c.c., nel domicilio del venditore.
4. Il ricorso è fondato e va accolto, dichiarando la giurisdizione del giudice italiano.
5. La questione, sorta in relazione ad una controversia internazionale in materia contrattuale introdotta da una società italiana, S.r.l. Tekna, contro una società francese, S.a. Eberhardt Freres, davanti al giudice italiano con citazione del 16.4.1993, va definita facendo applicazione della Convenzione di Bruxelles del 27.9.1968, ratificata in Italia con la legge 21.6.1971.
5.1. La Eberhardt Freres, a sostegno dell’ eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, sussistendo quella del giudice francese, ha fatto riferimento ad una clausola, inserita in un contratto di concessione commerciale di distribuzione, in Francia, con diritto di esclusiva, di manufatti prodotti dalla Tekna, attributiva al giudice francese della competenza esclusiva in relazione alle controversie nascenti dal contratto, ai sensi dell’ art. 17 della detta Convenzione.
Dispone il citato art. 17 che la clausola attributiva di competenza esclusiva deve essere conclusa per iscritto o verbalmente con conferma scritta.
Tale requisito formale è nella specie assente.
Non è controverso tra le parti, e comunque risulta dagli atti, che questa S.C. può direttamente esaminare, poiché, vertendosi in materia di decisione su questione di giurisdizione, la sua cognizione è estesa al fatto, che l’ invocato contratto è stato sottoscritto solo dalla Tekna , e non ache dalla Eberhardt Freres.
Non giova indagare su una eventuale conclusione per comportamento concludente, consistente nella esecuzione del contratto da parte di entrambi i contraenti, poiché non sarebbe rilevante, potendo una siffatta modalità di conclusione operare solo sul piano sostanziale, ma non anche ai fini della realizzazione del requisito formale di cui al citato art. 17 (S.u. n. 718/02).
E va altresì rilevato che la menzionata eventualità è comunque contrastata da quanto emerge dalla corrispondenza intercorsa tra le parti. E’ sufficiente notare, infatti, che la Eberhardt Freres, con la lettera del 10.11.1992, rispondendo ad una richiesta della Tekna, mediante fax del 2.10.1992, di restituzione della copia del contratto di distribuzione inviata per la controfirma, oltre ad esprimere un in equivoco rifiuto di sottoscrivere il contratto, ha fatto presente di non averlo messo in applicazione, precisando di non aver mai manifestato il suo consenso alla conclusione del medesimo.
Né, d’ altra parte, può ritenersi che sulla clausola si sia formato il consenso in virtù della produzione in giudizio del contratto nel quale è inserita da parte del contraente che non l’ aveva sottoscritto (la Eberhardt Freres), poiché con l’ avvenuta citazione davanti ad un giudice diverso da quello previsto dalla clausola il contraente che aveva opposto la sua sottoscrizione ( la Tekna) ha tenuto un comportamento sicuramente indicativo della volontà di revocare il suo consenso e di negare efficacia alla clausola (v. sent. N.5945/84; n. 4663/86; v. anche sent. N. 3937/97; n. 4905/98; n. 2826/00).
5.2. Da quanto sopra rilevato consegue che, ai fini della pronuncia sulla giurisdizione, non può tenersi conto del preteso contratto di distribuzione, che non risulta essere stato concluso, ma unicamente della fornitura di manufatti della quale la venditrice Tekna pretende il pagamento da parte della acquirente Eberhardt Freres.
La questione di giurisdizione, in assenza di una clausola attributiva di competenza esclusiva, va quindi definita, vertendosi, in ragione del petitum e della causa pretendi della domanda proposta dall’ attore, in materia contrattuale, in base all’ art. 5.1. della Convenzione di Bruxelles del 1968, secondo cui: il convenuto domiciliato in uno Stato contraente può essere chiamato in giudizio anche davanti al giudice del luogo in cui l’ obbligazione contrattuale dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita.
Nella specie, l’ obbligazione dedotta in giudizio dal produttore italiano Tekna ha ad oggetto il pagamento della fornitura di cose mobili (vetrine frigorifere) eseguita a favore della società francese Eberhardt Freres. Si tratta quindi dell’ adempimento di obbligazione nascente da vendita internazionale. Consegue che, nel procedere all’ individuazione del luogo di adempimento, non è necessario determinare la legge sostanziale applicabile al rapporto secondo le norme di conflitto del giudice adito, ricorrendo, ratione temporis, alle regole poste dalla Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali del 19.6.1980, ratificata con legge 18.12.1984 n. 975, in vigore dal 1°.4.1991, sostitutiva dell’ art. 25 delle Preleggi, ma può farsi direttamente riferimento alla Convenzione di Vienna sulla vendita di cose mobili dell’ 11.4.1980, ratificata con legge 11.12.1985 n. 765, in vigore dal 1°.1.1988, che, dettando la disciplina sostanziale uniforme della vendita internazionale, si sostituisce alle legislazioni dei singoli Stati, e prevale altresì sulla Convenzione di Roma, come risulta dall’ art. 21 di quest’ ultima (S.U. n. 14837/02).
La Convenzione di Vienna all’ art. 57, comma 1, dispone che : “Se il compratore non è obbligato a pagare il prezzo in altro luogo specifico, deve pagarlo al venditore: a) presso la sede di affari del venditore; b) se il pagamento dev’ essere effettuato alla consegna dei beni o dei documenti, nel luogo di tale consegna”.
La norma, prevede come criterio generale, che il compratore deve pagare il venditore presso la sede di affari di quest’ ultimo. Alla regola si apporta deroga nel caso in cui il compratore sia obbligato, in forza di una specifica pattuizione, a pagare il prezzo in altro luogo, che acquista così rilevanza come luogo di adempimento, ovvero nel caso in cui il pagamento debba avvenire al momento della consegna dei beni o dei documenti, nel quale il luogo del pagamento coincide con quello della consegna.
Nel caso di specie nessun elemento consente di ritenere operante la deroga al criterio generale, sotto uno dei due suindicati profili, e deve quindi trovare applicazione il criterio generale che individua nella sede degli affari del venditore ( nella specie: Sesto Calende, Varese) il luogo di adempimento dell’ obbligazione di pagare il prezzo.
Così definito nel suo contenuto precettivo il criterio di collegamento posto dall’ art. 5.1 della Convenzione di Bruxelles circa il luogo dove l’ obbligazione dedotta in giudizio ( pagamento del prezzo della fornitura di merce) deve essere eseguita, va affermata la giurisdizione del giudice italiano.
6. L’ impugnata sentenza va cassata e la causa rimessa ad altra sezione della Corte d’ appello di Milano, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
La corte accoglie il ricorso; dichiara la giurisdizione del giudice italiano; cassa e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d’ appello di Milano.

Roma, 20.11.2003}}

Source

Original in Italian:
- published in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, n.1/2005, p. 111 ff.}}