Data

Date:
13-12-2001
Country:
Italy
Number:
Court:
Tribunale di Busto Arsizio
Parties:
--

Keywords

CONFORMITY OF GOODS (ART. 35 CISG)– FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE MADE KNOWN TO THE SELLER

NOTICE OF LACK OF CONFORMITY (ART. 39 CISG)– TO BE GIVEN WITHIN A REASONABLE TIME

NOTICE OF LACK OF CONFORMITY (ART. 39 CISG) – SUFFICIENTLY PRECISE IF IT DESCRIBES THE DEFECTS AS THEY APPEAR WITHOUT SPECIFYING THE ORIGIN

NON-CONFORMITY OF GOODS - FUNDAMENTAL BREACH - BUYER'S RIGHT TO AVOID (TERMINATE)CONTRACT (ARTS. 25 AND 49(1)(A) CISG)

AVOIDANCE (TERMINATION) OF CONTRACT FOR NON-CONFORMITY OF GOODS - LAST RESORT WITH RESPECT TO OTHER REMEDIES AVAILABLE TO THE BUYER

GOOD FAITH AND FAIR DEALING IN THE PERFORMANCE OF CONTRACT - PRINCIPLE VALID ALSO WITHIN SYSTEM OF CONVENTION

BUYER'S RIGHT TO AVOID (TERMINATE) CONTRACT FOR LACK OF CONFORMITY - NOTICE OF AVOIDANCE TO BE GIVEN WITHIN A REASONABLE TIME (ART.49(2)(B)CISG)- TIME LIMIT DIFFERENT FROM TIME LIMIT FOR NOTICE OF NON-CONFORMITY (ART. 39(1) CISG)

Abstract

An Ecuadorian buyer and an Italian seller concluded a contract for the sale of machinery to be used in the recycling of plastic bags. During the negotiations, the buyer sent a sample of the goods to the seller, so as the latter could be aware of the specific features of the goods to be processed; the buyer also informed the seller of the difficulties incurred by other companies previously entrusted with the recycling. The seller assured the buyer that the machinery would fit the particular purpose made known to seller and that it would reach a specific level of production. Upon installation, the machinery turned out to be defective and not capable of reaching the promised production level. The buyer notified forthwith the seller of non -conformity; however, the defects could not be repaired by the seller’s technicians even after several attempts. Since the seller, arguing that the buyer had not properly used the machinery and had used material other than that of the sample, declined any responsibility, the buyer brought an action claiming avoidance of the contract.

The Court held that the contract was governed by CISG (art. 1(1)(a) CISG).

As to the merits, the Court found that the seller had failed to deliver conforming goods (art. 35 CISG). Indeed, as from the time it was installed, the machinery turned out to be totally unfit for the particular use made known to the seller before the conclusion of the contract; the machinery was also not capable of reaching the promised production volume, which was an essential condition for the conclusion of the contract.

Furthermore, the Court rejected the seller’s argument that notice of non-conformity was untimely (Art. 39(1) CISG). Not only did the buyer give notice of the defects immediately after the installation of the machinery, but it continued to inform the seller or its agent of any additional defect it had discovered subsequently.

The Court also held that the buyer’s notice was sufficiently specific (Art. 39(1) CISG), as it contained a description of the defects as they appeared. According to the Court the buyer was not under a duty to indicate also the cause of the defective functioning of the machinery, all the more so as it in the case at hand not even the seller could provide the necessary information.

Finally, the Court held that the buyer had declared the avoidance of the contract within a reasonable time (Art. 49(2) CISG). In reaching this conclusion, the Court stated that the “reasonable time” ex Art. 49 CISG differs from the "reasonable time" ex Art. 39 CISG with respect to both its starting point and its lengh. Since in the system of the Convention the remedy of avoidance of contract represents a last resort as compared to all the other remedies available to the buyer, it follows that the the starting point of the time limit for declaring avoidance is not the same moment as that of the time limit for giving notice of non-conformity. In fact, whereas non-conformity has to be notified as soon as it is discovered or ought to have been discovered (in the case at hand: as soon as the machinery was put into operation), avoidance has to be declared only after it appears that the non-conformity amounts to a fundamental breach which cannot be otherwise remedied (in the case at hand: only after the buyer becoming aware that all the seller's attempts to make the machinery fit for the particular purpose had failed).

In this respect the Court, though without mentioning Art. 7(1) CISG, expressly stated that the principle of good faith in the performance of the contract applies also "under international law", and that in in the case at hand to avoid the contract without waiting the outcome of the attemps to cure the defects would have been contrary to such principle.

Fulltext

(...)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

Con atto di citazione notificato l'8 luglio 1998 la Expoplast C.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio, innanzi a questo Tribunale, la Reg Mac s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo che ritenuto cd accertato l'inadempimento per fatto e colpa esclusivo della società convenuta relativamente al contratto di compravendita del macchinario « Medw Asb 10001100 lino with agglometrator» fornito dalla convenuta detto contratto venisse dichiarato risolto con condanna della convenuta al risarcimento, in favore della medesima attrice, di tutti i danni cagionati anche a titolo di danno emergente e di lucro cessante.

Esponeva la società attrice che tra le parti e per il tramite della società Imocom, agente per I'Equador della società convenuta, era intervenuto un contratto relativo alla vendita di un macchinario destinato al riciclaggio di sacchetti di plastica utilizzati nella produzione delle banane; che preliminarmente al perfezionamento del predetto contratto erano intervenute intense trattative tra le parti circa la disamina del tipo di materiale che si intendeva lavorare; che proprio per tale ragione la società attrice aveva inviato alla convenuta una campionatura del prodotto che intendeva riciclare, altresì segnalando, anche verbalmente, la peculiarità delle problematiche connesse al riciclo di detto materiale; che la società convenuta, effettuati gli opportuni accertamenti aveva garantito l'idoneità del macchinario oggetto di compravendita alle lavorazioni previste garantendone altresì la capacità produttiva di 250/300 Kg/h; che il contratto che si era perfezionato tra le parti aveva altresì previsto il tipo di garanzie, le modalità di pagamento e tutto quanto necessario per l'adempimento del contratto; che integralmente pagato dalla attrice il prezzo convenuto, già in fase di collaudo il macchinario aveva evidenziato problemi di malfunzionamento con indici di produttività ampiamente inferiori a quelli promessi; che detti problemi, che continuarono a manifestarsi anche successivamente, erano sempre stati denunziati dalla attrice alla convenuta sia direttamente sia tramite l'agente per detto paese, senza peraltro che gli interventi sollecitati alla convenuta per porre rimedio venissero tempestivamente da quest'ultima evasi; che peraltro anche gli attuati interventi, tutti diretti ad accertare il tipo di problema del macchinario, non avevano portato ad alcun miglioramento di produzione; che solo in ultima analisi la convenuta aveva imputato il problema connesso alla ridotta capacità produttiva al tipo di prodotto utilizzato per la lavorazione, assumendone una diversità rispetto a quello utilizzato per le prove; che attesa la gravità ed essenzialità dell'inadempimento della convenuta, legittimo doveva ritenersi il diritto della attrice ai sensi della convenzione di Vienna di ritenere risolto il contratto de quo, come comunicato alla convenuta, ottenendo la restituzione del prezzo corrisposto nonché l'ulteriore ristoro dei danni cagionati.

Costituitasi in giudizio la Reg Mac s.r.l. chiedeva il rigetto di tutte le domande contro la stessa spiegate denunziando la totale infondatezza in fatto ed in diritto all'uopo rilevando da un lato la conformità del macchinario fornito alla previsione contrattuale e dall'altro evidenziando ed eccependo la decadenza della convenuta sia dalla tempestività della denunzia dei vizi, sia dal diritto ad esercitare la risoluzione del contratto attesa la corretta interpretazione da fornire alla richiamata convenzione.

[...]

M0TIVI DELLA DECISIONE.

[...]

Sul punto concorda questo giudice sulla applicabilità alla fattispecie attesa la natura del contratto intercorso tra le parti e la qualità soggettive delle parti medesime, delle disposizioni di cui alla convenzione di Vienna applicabilità invero non contestata dalla società convenuta la quale, svolgendo una interpretazione della richiamata convenzione, eccepisce la mancanta dei requisiti di legge ivi previsti per l'accoglimento della domanda
Orbene alla luce dell'istruttoria svolta ritiene questo giudice che le prove orali e la copiosa quantità di documenti prodotti dalla difesa di parti attrice non lascino sussistere dubbi avuto riguardo al contenuto del contratto intercorso tra le parti nonché sulle obbligazioni specificamente incombenti tra le parti. In particolare, accertata la tipologia del macchinario compravenduto, appare rilevante osservare che l'obbligazione di fornitura espressamente assunta dalla Reg Mac srl. prevedeva altresì la necessità che il macchinario garantisse determinati livelli-capacità produttive della macchina.

Infondata è risultata, quindi, l'eccezione relativa alla mancata garanzie del promesso livello produttivo, atteso l'espresso contenuto dei documenti 2, 5, 6, e 10 prodotti dalla medesima società attrice. Né può dirsi che l'ottenimento dei predetti livelli produttivi non sia un elemento essenziali dell'accordo dal momento che, al contrario, tutto l'insieme delle trattative precontrattuali precedenti la definitiva formalizzazione dell'accordo ebbe particolare riguardo a tale aspetto, ben presente alla società attrice e dalli stessa evidenziato sia direttamente sia indirettamente attraverso la Imocom (agente della convenuta per 1'Equador) alla Reg. Mac s.r.l., medesima. In tal senso, peraltro, significativo risulta il pacifico invio di campioni del materiale da riciclare attesa la peculiarità dell'utilizzo che del macchinario la società attrice intendeva attuare e, attese soprattutto le problematiche evidenziate dalla medesima attrice alla convenuta anche per il tramite della società agente in ordine a problemi che la lavorazione di tale materiale aveva presentato per macchine fornite ad altre società del settore da altri produttori europei. E, poi, inconfutabilmente emerso che la convenuta anche attraverso Imocom avesse fornito ampie assicurazioni sul punto attesa la propria specifica tecnologia.

Peraltro una volta concluso il contratto e installata presso la sede dell'attrice la macchina compravenduta e della quale si erano garantite le capacità produttive e l'idoneità all'uso, detto macchinario manifesta sin da subito problemi di funzionamento. Che la macchina non abbia funzionato mai ai livelli ottimali raggiunti durante le prove effettuate in Italia è peraltro circostanza da ritenersi pacifica, anche in relazione alla stessa prospettazione difensiva della società convenuta la quale non contesta il mancato raggiungimento di determinati standard produttivi, ma nega che tali manchevolezze siano imputabili alla propria fornitura dipendendo, a suo parere, da fattori differenti quali una diversità del materiale utilizzato per la lavorazione in loco ovvero una incapacità di far funzionare la macchina, ed in ogni caso contestando la tempestività della denunzia dei vizi da parte della società attrice.

Peraltro il malfunzionamento del macchinario si palesava sin dalla sua installazione come confermato dalle dichiarazioni testimoniali dei testi Vaca, Mattiello ed Echeverria oltre che dal contenuto del doc. 14, come dimostrato dalle lettere degli esperti di Expoplast ( doc. 15, 24 e 32) dalla stessa Imocom (doc. 19 e 20) oltre che dalla medesima convenuta con lettere del 26 e 29 agosto 1996 (doc. 27 e 28) e dai verbali redatti dall'Ing. Girardello nel maggio e nell'ottobre 1997 (doc. 30 e 34). Invero risulta inconfutabilmente dimostrato che, anche dopo gli interventi ed i correttivi apportati dalla convenuta, la macchina era ben lungi dal garantire la capacità produttiva promessa. Risultano infatti comprovati continue interruzioni del ciclo produttivo, sostituzioni ed interventi di riparazione e manutenzione, elevato consumo energetico rispetto ai, non raggiunti, livelli produttivi con conseguente antieconomicità della produzione.

Quanto al tipo di problema che, in concreto, determinava le descritte disfunzioni, devesi osservare che la stessa convenuta andava per cosí dire per tentativi, non essendo mai stata in grado di individuare, con certezza, la causa dei relativi problemi che a volte imputava alla «lavatrice» a volte alla pressa essicatrice, altre volte alla valvola idraulica di pressione ed altre ancora all'addensatore, come ampliamente dimostrato da tutta la documentazione prodotta in atti e confermata dall'istruttoria svolta.
In siffatto contesto ritiene questo giudice che nel caso concreto risultino pienamente confermati i requisiti richiesti dall'art. 35 della convenzione di Vienna atteso che il bene compravenduto si è dimostrato inidoneo all'uso pattuito, mancante delle qualità che il venditore aveva assicurato come modello e peraltro inidonea allo specifico uso, noto alla venditrice, al momento della conclusione del contratto.

Come dimostrato dai testi, infatti, prima della stipulazione del contratto erano state attuate prove sui campioni, con la conseguenza che la convenuta sapeva l'uso specifico che l'attrice intendeva svolgere, ma la macchina consegnata è risultata assolutamente inidonea all'uso pattuito e carente delle qualità, essenziali (corretto funzionamento e livelli produttivi) promesse.
Deduce in ogni caso parte convenuta che l'attrice sarebbe decaduta dal diritto azionato in quanto la denunzia dalla stessa operata sarebbe tardiva avuto riguardo ai criteri espressamente previsti dalla convenzione all'art. 39.
Detta eccezione è infondata e deve essere respinta. Ed invero l'invocata disposizione normativa àncora la tempestività della denunzia al criterio del «tempo ragionevole» dalla scoperta, ossia dal momento in cui il compratore ha scoperto tale vizio ovvero avrebbe dovuto scoprirlo. Come osservato la disposizione non pone un criterio fermo ed oggettivo, ma individua un criterio generale per la corretta interpretazione del quale non può che farsi riferimento al caso concreto ed in particolare alla natura e alla tipologia del vizio. Nel caso concreto, peraltro, come dimostrato dallo stesso procedere della convenuta in ordine alla individuazione (variata ad ogni intervento attuato) della probabile causa del non funzionamento del macchinario, e ragionevole ritenere che il problema non fosse di tipo palese e visibile ictu, uculi all'atto della consegna della macchina, con la conseguenza che dette termine entro il quale il compratore ebbe cognizione del vizio non può che essere spostato nel tempo per un periodo necessario alla valutazione, necessariamente tecnica, di tale problema, fermo restando il limite temporale «due anni» oltre il quale detta denunzia non può in ogni caso ritenersi tempestiva.

Orbene dagli atti di causa emerge che i vizi vennero denunziati e riscontrati sin dal momento dell'installazione della macchina alla presenza di Expoplast, Reg Mac e Imocom come dichiarato dai testi (Mattiello e Echeverria) e risultante dal doc. 14 di parte attrice, ma tale denunzia si è poi progressivamente specificata ed integrata a decorrere dalla lettera del 26 dicembre 1995 (doc. 15) della società attrice la quale anche successivamente a più riprese, si rivolgeva alla Imocom, agente Reg Mac, precisando di volta in volta il problema ( doc. 1.7, 18, 21, 22, 24) ovvero direttamente alla Reg Mac (doc. 18, 22).

La tesi della convenuta secondo la quale dette denunzie non integrerebbe i requisiti di cui all'art. 39 della convenzione in quanto rivolti a soggetto estraneo al rapporto e diverso dalla convenuta ed in ogni caso sarebbero attuati oltre il tempo ragionevole di cui all'art. 39, è sul punto del tutto infondata e deve essere respinta. Parte convenuta, infatti, assume come valida ed efficace la denunzia datata 3 luglio 1996, negando che i precedenti documenti abbiano spiegato un valido ed efficace effetto nei propri confronti. Ma tale assunto è privo di pregio, dal momento che a prescindere dal fatto che anche la richiamata denunzia è diretta alla Imocom, deve rilevarsi che il problema di non funzionamento della macchina è stato denunziato oltre che in sede di installazione anche a far data dal 26 dicembre 1995. Né può dirsi che la denunzia diretta a Imocom, agente della convenuta, non sia valida nei confronti della Reg Mac s.r.l. medesima atteso che, a sua volta, Imocom con proprio fax 22 gennaio 1996 (doc. 16) girò le doglianze alla convenuta.
Pertanto e conclusivamente, deve ritenersi che la società attrice abbia denunziato tempestivamente ed in ogni caso entro i termini di cui all'art. 39 della convenzione di Vienna i vizi del macchinario, rendendo infondata la diversa prospettazione della convenuta.

Altresí infondata è l'ulteriore censura mossa dalla convenuta circa la mancanza di «specificità» dei vizi denunziati. Assume invero la società convenuta che l'attrice si sarebbe limitata a dichiarare un generico malfunzionamento del macchinario, senza dettagliatamente individuare la tipologia del vizio. Ma tale censura è, a parere dello scrivente, priva di pregio, dal momento che incombe sul compratore l'onere di una tempestiva denunzia del vizio come si palesa (manifestazione esteriore del vizio), ma non anche della individuazione della causa dello stesso. Nel caso di specie, poi, attesa la stessa altalenante individuazione della convenuta in ordine alle presunte cause del non funzionamento della macchina e del non raggiungimento dei livelli produttivi - sicuramente indice di una relazione causa effetto di particolare complessità tecnica - appare ancor piú ingiustificata la pretesa di richiedere al compratore di specificare sotto un profilo tecnico il tipo di vizio riscontrato. I documenti 15, 17, 21 prodotti dalla parte attrice, peraltro, contengono una descrizione sufficientemente dettagliata dei vizi denunziati si da poter ritenere che la società attrice abbia adeguatamente e compiutamente assolto all'onere di denunzia sulla stessa incombente.

Alla luce delle emergenze processuali deve quindi ritenersi provato l'inadempimento contrattuale della convenuta avuto riguardo all'obbligazione sulla stessa incombente, dovendosi peraltro qualificare come «grave ed essenziale» ex art. 35 della convenzione detto inadempimento. Sul punto rileva questo giudice che l'istruttoria svolta consente di escludere, con certezza, l'imputabilità alla società attrice del malfunzionamento del macchinario. Ed invero la congiunta valutazione di tutte le emergenze documentali oltre che l'esito di quelle orali assunte nel corso del presente giudizio, consente di escludere che il mancato raggiungimento dei livelli produttivi garantiti dalla convenuta sia imputabile alla attrice per aver utilizzato durante la lavorazione una tipologia di materiale diversa rispetto a quella consegnata in fase precontrattuale ovvero per manomissioni tecniche (elettriche) dell'impianto.

Sotto il primo profilo, devesi rilevare che la stessa convenuta durante tutti gli interventi attuati ha sempre e categoricamente escluso che il problema fosse imputabile al materiale lavorato, percentuale di umidità dello stesso o percentuale di c.d. sporco. Tale prospettazione è stata invocata solo da ultimo e quando, malgrado i rimedi attuati a seguito degli interventi consigliati sulla macchina, i livelli produttivi continuavano a essere assai lontani dai promessi. Deve invero ritenersi valida la dichiarazione resa dal teste Mattiello in giudizio secondo la quale «Reg Mac non si pose mai il problema dello sporco». Le testimonianze assunte dimostrano invero, che il tipo di materiale utilizzato per la lavorazione (sporco, umido in misura maggiore o minore) non ebbero alcuna efficienza causale in termini di mancato raggiungimento degli standard produttivi. Tale circostanza è stata esclusa dai testi Mattiello e Sarac e viene altresí confermata anche per iscritto dallo stesso Mattiello (doc. 30) il quale ha precisato che il mancato funzionamento della macchina prescinde dal fatto che il materiale sia umido o secco, circostanza confermata anche dal teste Vaca lasciando priva di pregio la diversa prospettazione fornita in udienza dal teste Ing. Girardello il quale risulta sul punto del tutto inattendibile, laddove, soprattutto, evidenzia una circostanza contraria a quanto dallo stesso indicato (doc. 30) con la relazione redatta in esito alle visite in Equador dovendosi inoltre rivelare che in alcuni documenti (doc. 34) si parla di una percentuale di umido e sporco maggiore ma non di un materiale diverso. Orbene alla luce delle emergenze processuali, ritiene questo giudice che non vi sia prova, anzi vi sia la prova contraria, che il mancato funzionamento del macchinario sia dovuto ad un diverso materiale utilizzato per la lavorazione rispetto a quello inviato in campionatura. Anche il problema elettrico (diverso voltaggio) di funzionamento degli impianti non risulta elemento idoneo ad imputare all'attrice le responsabilità del mancato funzionamento dal momento che a prescindere dalla responsabilità della convenuta in ordine alla predisposizione del macchinario per il funzionamento in paese straniero (l'attrice doveva solo attuare il collegamento al proprio quadro elettrico) il malfunzionamento della macchina si perpetuò anche oltre il momento di individuazione di quell'aspetto (errato voltaggio su un motore), in ciò dimostrandone l'inidoneità causale rispetto al malfunzionamento denunziato.

Orbene per quanto detto risulta che il macchinario fornito fosse assolutamente inidoneo all'uso convenuto e promesso, e che la natura e la tipologia dell'inadempimento contrattuale da parte della convenuta, attesa la gravità e l'essenzialità, fosse di per sé idoneo a legittimare la richiesta di risoluzione del contratto ex art. 49 della convenzione di Vienna. Parte attrice, invero, invoca entrambi i sistemi rimediali previsti dalla convenzione in caso di inadempimento ossia, ex art. 45 il risarcimento del danno, ed ex art. 49 la risoluzione contrattuale atteso l'inadempimento essenziale da parte della convenuta.

Per quanto detto innanzi debbono ritenersi provati la gravità ed essenzialità dell'inadempimento della convenuta.

Peraltro Reg Mac s.r.l. eccepisce la decadenza della società attrice dal diritto di dichiarare risolto il contratto ex art. 49 della convenzione di Vienna dal momento che detta facoltà, esercitata in concreto il 25 maggio 1998 laddove la consegna del macchinario è dell'ottobre 1995 e collaudo del dicembre dello stesso anno. Per parte convenuta, quindi, sarebbe in ogni caso decorso il «tempo ragionevole» cui la citata disposizione normativa ricollega detta facoltà. Ma l'osservazione sul punto svolta dalla parte convenuta appare sbrigativa; dire che siccome la macchina sin dall'inizio presentava problemi di funzionamento, in tale momento parte attrice avrebbe dovuto dichiarare la propria intenzione di risolvere il rapporto, equivale a negare la stessa della ratio della disposizione invocata da intendersi invero come strumento residuale rispetto a quelli possibili.

Valgono anche per il diritto internazionale gli obblighi di buona fede incombenti su entrambe le parti dell'esecuzione del contratto con la conseguenza che una dichiarazione resa ex art. 49 all'atto del collaudo avrebbe dimostrato una espressa malafede della società attrice.

Peraltro condivide questo giudice le considerazioni svolte dalla parte attrice avuto riguardo alla non coincidenza temporale tra il tempo ragionevole richiesto dall'art. 39 e quello di cui al successivo art. 49, attesa le diversa finalità che la decorrenza del tempo svolge avuto riguardo alla due fattispecie.Ed invero la prima disposizione individua detto lasso di tempo in relazione alla conoscenza e conoscibilità del vizio, prescindendo dalla possibilità, di cui all'art. 49, di avvalersi della dichiarazione di risoluzione del contratto. Peraltro, è evidente che, attesa la finalità estrema della risoluzione contrattuale, la stessa è destinata ad intervenire solo allorché non vi siano ulteriori e possibili margini per una soluzione di tipo differente, con conseguente impossibilità di far coincidere temporalmente le due ipotesi; cosí è, più specificamente, avvenuto anche nel caso di specie laddove la stessa individuazione delle ragioni di malfunzionamento della macchina hanno richiesto, anche per l'inadempimento della convenuta in ordine agli interventi e ai sopralluoghi, un considerevole lasso di tempo.

Allorché peraltro - in relazione al decorso del tempo, al mancato funzionamento della macchina malgrado gli interventi, al mancato raggiungimento degli standard produttivi promessi malgrado la certezza della identità del materiale lavorato (all'uopo si ricorda una successiva spedizione di materiale sporco e umido in Italia per ulteriori verifiche) e, soprattutto, in relazione alla assoluta negazione da parte della convenuta di ogni responsabilità alla stessa ascrivibile - è divenuta palese e certa l'inutilizzabilità produttiva della macchina acquistata, tempestiva deve ritenersi 1a soluzione attuata dalla convenuta, a nulla rilevando la considerazione circa il momento della consegna/collaudo della macchina, attesa l'assoluta ininfluenza di detto termine ai fini che qui interessano.

Conseguentemente e per tutte le ragioni che precedono, deve ritenersi che la dichiarazione di avvalersi della risoluzione del contratto ex art. 49 della convenzione di Vienna resa dalla attrice è da ritenersi attuata nei termini di cui alla richiamata convenzione; ritenuto peraltro accertato il grave ed essenziale inadempimento della convenuta, il contratto di compravendita de quo deve ritenersi risolto per fatto e colpa esclusivi della Reg Mac s.r.l. con tutte le relative conseguenze in termini risarcitori.
Ed invero, fermo il diritto della convenuta ad ottenere la restituzione da parte dell'attrice della macchina con oneri di riconsegna a suo integrale carico, la Reg Mac s.r.l. dovrà essere condannata alla restituzione del prezzo corrisposto pari a $ 247.300 oltre interessi al tasso legale calcolati dalla data dei pagamenti (su $ 74.190 dal dicembre 1994 e di $ 173.110 dal maggio 1995) sino all'effettivo soddisfo.

(...)}}

Source

Published in original:
- Rivista di Diritto Internazionale Privato e Processuale, 2003, 150-155.}}