Data

Date:
23-01-2001
Country:
Italy
Number:
Court:
Corte di Appello di Milano
Parties:

Keywords

JURISDICTION - 1988 LUGANO CONVENTION (ART.5(1) - JURISDICTION OF COURT FOR PLACE OF PERFORMANCE

PLACE OF PAYMENT - SELLER'S PLACE OF BUSINESS (ART.57(1)(A)CISG)

Abstract

An Italian seller and a Finnish buyer concluded a contract for the sale of industrial machinery. After delivery the seller was declared bankrupt. In consideration of the fact that the buyer had paid only a part of the purchase price, the trustee in bankruptcy of the seller sued the buyer before an Italian Court, claiming the payment of the balance. The buyer denied that the Court had jurisdiction over the case, arguing that jurisdiction should be vested in a Finnish Court. The buyer also contested the claim on the merits, with particular reference to a subsequent agreement on payment of price concluded by the parties.

The First Instance Court affirmed its jurisdiction on the basis of Art. 6(1) of the Convention on Jurisdiction and the Enforcement of Judgements in Civil and Commercial Matters (Lugano 1988) and granted the seller’s claim on the merits. The buyer appealed.

The Appellate Court confirmed the First Instance Court's decision, stating that jurisdiction was vested in the Italian Court, but relying on a different ground. The Court pointed out that the action brought by the trustee of the seller for the full payment of price was to be qualified as an action in contract and not in bankruptcy, the trustee being in the same position as the seller. Consequently the Court applied Art. 5(1) of the Lugano Convention, according to which a person domiciled in a contracting State may be sued before the Court of the place of performance of the disputed obligation.

As to the applicable law to determine the place of performance of that obligation, the Court held that, as both parties had their places of business in contracting States, CISG had to be applied, except for its provisions on contract formation as Finland had declared that it did not accept Part II of CISG (Art. 92 CISG). The Court further pointed out that the dispute was not related to the formation of contract but to the execution of the subsequent agreement made by the parties, concerning the terms of payment of purchase price. Since the parties in this agreement did not determine the place of payment, the Court applied Art. 57(1)(a) CISG, according to which if the buyer is not bound to pay the price at any particular place, it must pay it at the seller’s place of business (in the case at hand, Italy). Thus, the first instance decision was confirmed as to the question of jurisdiction and the buyer was condemned to pay the balance of the price.

Fulltext

Svolgimento del processo.
Con atto di citazione notificato il 25 febbraio ‘ 1 marzo 1994 il curatore del fallimento P.D.P. s.r.l., dichiarato dal Tribunale di Milano il 12 dicembre 1991, conveniva avanti a quel Tribunale il Credito Italiano s.p.a. e la società di diritto finlandese Nelostuote KY avente sede in Noormarkku (Finlandia), esponendo quanto segue.
La società P.D.P., nel maggio dell'anno 1991, eseguiva in favore di quell'acquirente la spedizione di una linea completa per la produzione di scatole rigide rivestite, colà consegnata nei primi giorni del mese successivo, rimanendo in prosieguo creditrice del residuo prezzo in ragione di 170.000 marchi finlandesi, ma a fronte della richiesta di saldo formulatane dal curatore del sopravvenuto fallimento era stato opposto un documento sottoscritto dalle parti in data 30 agosto 1991 che conteneva bensi un impegno al relativo pagamento, ma in subordine alla previa prova dell'impossibilità per il Credito Italiano, che aveva vantato una cessione in proprio favore del credito medesimo, di far valere connesse pretese.
Ciò premesso, l'attore contestava che detta cessione, emergente da una lettera della società P.D.P. in data 7 giugno 1991, fosse stata notificata a quel debitore ceduto ovvero da esso accettata anteriormente alla sentenza dichiarativa del fallimento, e di conseguenza la sua opponibilità alla procedura al sensi dell'articolo 2914 n. 2 cod. civ., ed, in subordine ne invocava la revocabilità a norma dell'articolo 67 comma 1 n. 2 del d.p.r. n. 267/1942; chiedeva pertanto in via principale accertarsi detta inopponibilità, ed in subordine l'inefficacia della cessione medesima, con conseguente condanna della acquirente Nelostuote KY al pagamento in favore della procedura dell'importo del residuo prezzo insoluto di marchi finlandesi 170.000 oltre interessi.
Rimasto contumace il Credito Italiano s.p.a., si costituiva in causa la società Nelostuote KY, eccependo in via preliminare, a norma della convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, il difetto di competenza dell'adito organo giudiziario italiano in favore del giudice finlandese di Pori, stante il luogo di proprio domicilio (sede), e nel merito opponeva l'incompleto adempimento dell’obbligazione gravante sulla venditrice sia per riscontrati difetti di funzionamento e carenze varie nella fornitura, che per il mancato addestramento all'impiego del proprio personale, ed in subordine concludeva quindi per il rigetto della domanda di pagamento proposta dal fallimento P.D.P. s.r.l.
A decisione della causa il Tribunale, con sentenza del 15 giugno 1998, ravvisava sussistere la propria giurisdizione nei confronti della convenuta Nelostuote KY in base all'articolo 6 della suddetta convenzione di Lugano, per essere competente a conoscere della domanda in «stretta correlazione» proposta -e definita «anzi... la stessa domanda» -, nei confronti dell'azienda bancaria italiana; nel merito, ritenuta essere opponibile al fallimento attore in causa la cessione di credito di cui sopra, e per contro fondata la domanda di revoca, dichiarava cosi inefficace la cessione medesima, ed accertato infine che con la su indicata scrittura dell'agosto 1991 l'acquirente si era impegnata a completare il pagamento dovuto, stimava a fronte di tale obbligo essere «pretestuose e infondate» le lamentele prima riferitesi, e condannava pertanto la convenuta società finlandese al pagamento richiesto.
Avverso la sentenza ha quindi proposto appello detta soccombente con citazione del 13 ottobre 1998, chiedendo la sua integrale riforma sulla base di due motivi.
Non comparso in giudizio il Credito Italiano s.p.a. vi si è costituito l'appellato fallimento P.D.P. s.r.l. per resistere all'impugnazione, formulando inoltre appello incidentale.
Precisate dalle parti le rispettive conclusioni di cui in epigrafe, la causa veniva infine rimessa dall'istruttore avanti al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE. Dichiarata, pregiudizialmente, la contumacia del Credito Italiano s.p.a., non essendosi nd corso anteriore di questo processo provveduto all'incombente, dunque l'appellante Ndostuote KY a giustificazione del proprio gravame deduce, con il primo motivo, la nullità della pronunciata sentenza per violazione delle norme sulla competenza giurisdizionale.
Contesta infatti, in argomento, l'applicazione nella specie compiutasi dell'art. 6 n. 1 della convenzione di Lugano del 18 settembre 1988, e nonostante l'espressa esclusione dal suo campo di operatività dei fallimenti disposta dal precedente art. 1 n. 2, sottolineando che la procedura concorsuale agente in causa aveva esercitato l'azione revocatoria di cui all'articolo 67, secondo comma della legge fallimentare italiana, e per di più in mancanza comunque -assume -di un vincolo di connessione fra la domanda a tale titolo proposta contro il Credito Italiano s.p.a. e quella invece avanzata nei propri confronti, di saldo del prezzo.
Si invoca altresi, in convergente egual senso, l'art. 25 disp. cod. civ. ed abrogato dalla legge n. 218 del 1995 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato (art. 73), in ragione del trattarsi di una situazione esaurita nella vigenza di quella antecedente regolamentazione, e la cui cognizione sarebbe pertanto devoluta alla giurisdizione dello Stato finlandese: per essersi si afferma colà concluso il contratto di fornitura, ed avervi parimenti trovato esecuzione, attraverso la consegna dell'impianto e la corresponsione di una prima parte del prezzo, nonché infine per esservi stato previsto il versamento della relativa quota residua.
Ciò riferito e premesso, è da considerarsi, in diverso avviso dal Tribunale, che la competenza giurisdizionale del giudice italiano circa la domanda di adempimento proposta nei confronti del compratore finlandese non avente in sé alcun carattere fallimentare, a differenza delle domande proposte, contro il Credito Italiano s.p.a., essendo il curatore soltanto subentrato al venditore italiano nel diritto di chiedere l'adempimento di una obbligazione preesistente alla dichiarazione di suo fallimento, e rimasta immodificatane -, rinveniva e rinviene il referente normativo di propria pertinenza nel criterio, di competenza speciale, sancito dall'articolo 5 n. 1 della suddetta convenzione in materia contrattuale.
Ed alla sua stregua il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita, al quale scopo il giudice investito della causa è tenuto a determinare, in conformità al diritto internazionale privato nazionale, la legge applicabile al rapporto giuridico in dibattito per individuare quindi, secondo tale legge, il luogo di adempimento dell'obbligazione contrattuale: e cosi quello di pagamento.
E costituiscono, questi appena rammentatisi, principi affermati in sede interpretativa della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nelle decisioni del 6 ottobre 1976 in causa Tessili c. Dunlop e del 15 gennaio 1987 in causa Shenavai c. Kreischer: le quali, vincolanti rispetto ai rapporti intracomunitari, sono nondimeno state riconosciute per implicito fondative anche nell'ambito della successiva, analoga sconvenzione in esame da parte dei relativi Stati contraenti.
li che, in effetti, è quanto è dato di ricavare, in particolare dal Preambolo dell'allegatole protocollo n. 2 del 16 settembre 1988 relativo all'interpretazione uniforme dello strumento medesimo: «le Alte Parti contraenti, ... considerando il legame sostanziale esistente tra detta convenzione e la convenzione di Bruxelles; ...avendo piena conoscenza delle decisioni emesse ~ dalla Corte di giustizia delle Comunità europee... fino al momento della firma della presente convenzione; considerando che i negoziati... sono stati fondati sulla convenzione di Bruxelles alla luce di tali decisioni «e costituente sua parte integrante per dettato dell'art. 65 (dandosi in aggiunta atto, ancora nel citato preanbolo, dell'avvenuto recepimento della «sostanza» della convenzione di Bruxelles del 1968), cosicché la portata delle menzionate decisioni riveste parimenti qui un imprescindibile, determinante rilievo.
Resta a dirsi, in immediata consecuzione, che la legge deputata a disciplinare il rapporto in conformità al considerato criterio selettivo può d'altro canto essere poi quella direttamente derivata da una normativa (in ipotesi anche sostanziale) di carattere convenzionale, la quale risulti essere immessa ed operante nel singolo ordinamento giuridico interno in relazione alla peculiare vicenda negoziale oggetto del contendere.
In ordine dunque alla concreta individuazione della legge regolatrice in argomento, è però da escludersi la pertinenza dell'evocato articolo 25 disp. prel. cod. civ., che concerneva le obbligazioni contrattuali in generale, vertendosi un rapporto suscettivo di essere pi6 specificamente qualificato, in base agli artt. 1 par. 1 letto a e 3 par. 1 della convenzione di Vienna dell'Il aprile 1980, in termini di contratto di vendita internazionale di merci, e da intendersi pertanto disciplinato dalle relative norme di diritto materiale uniforme, anche se con esclusione, nel presente caso, di quelle della parte seconda, in tema di formazione del contratto, avendo la Finlandia -per cui l'entrata in vigore dell'accordo risale al l0 gennaio 1989 dichiarato in sede di ratifica di non accettarla.
E va tuttavia osservato che neppure a tale ultimo riguardo, attinente cioè alla conclusione del contratto, potrebbe ritenersi corretto l'effettuato richiamo a quella originaria disposizione di diritto internazionale privato del nostro ordinamento, venendo in suo luogo senz' altro in rilevanza, invece, secondo un criterio di specialità, la convenzione dell' Aia del 15 giugno 1955 sulla legge applicabile alle vendite a carattere internazionale di oggetti mobili corporali, entrata in vigore per l'Italia il l0 settembre 1964, perché, in forza del suo art. 7, -a tenore del quale gli Stati contraenti avevano convenuto di introdurre le disposizioni dei precedenti artt. da 1 a 6 nel loro rispettivo diritto interno, con validità cioè erga omnesle inerenti disposizioni uniformi si sono integralmente sostituite, nell'ambito contemplato di applicazione, alle corrispondenti regole interne di conflitto.
Senonché una reale questione in ordine specifico alla formazione del contratto di compravendita in oggetto (ed al quale soltanto l'appellante si riferisce negli scritti difensivi) non può neppure prospettarsi in causa, dal momento che la attuale controversia è insorta da un conclusivo, ben specifico sviluppo di quello, costituito dall'agreement stipulato in Pori il 30 agosto 1991 fra la Nelostuote Ky e la s.r.l. P.D.P., e mediante il quale la prima si impegnava a mettere a disposizione della seconda il restante prezzo di 170.000 marchi fin1JIndesi entro sette giorni da quando ne fosse stata esibita documentazione atta a comprovare che il Credito Italiano non aveva o non avrebbe avuto domande o pretese da avanzare nei confronti della Nelostuote Ky medesima.
E, poiché il tenore del documento in parola non esprimeva, circa le modalità del dovuto versamento -a parte quanto sopra riferitosi circa la comprovanda estraneità ad esso del Credito Italiano -, indicazioni ulteriori o precisazioni aggiuntive di sorta «
been able to show documents, that Credito Italiano has not or will not have any demands or claims against Nelostuote Ky»), nella specie trova immediata applicazione l'art. 57 par. 1 della convenzione di Vienna: onde il compratore, se non è tenuto a pagare il prezzo in altro luogo particolare, deve pagare il venditore presso la sede di affari di quest'ultimo.
Ne consegue che l'obbligazione fatta valere in giudizio, che concerne appunto quel concordato pagamento finale, era ed è comunque da eseguirsi in Italia, con il che risulta concretato il sancito criterio di competenza speciale a cui all'art. 5 par. 1 in principio richiamatosi: di per sé atto e bastante a fondare l'esercizio della giurisdizione italiana nei confronti dell'impresa finlandese, nel mentre era ad ogni effetto irrilevante l'avvenuto cumulo della relativa azione con quella, derivante dal fallimento e ad un tempo connessa per l'oggettiva sua funzione pregiudiziale, formulata nei confronti dell'azienda bancaria divenuta cessionaria del credito per l'eseguita fornitura (onde sono inappropriati i richiami insistiti della difesa del fallimento ad istituti e parametri caratteristici dell'ordinamento processuale interno).
E non v'era, quindi, giustificata ragione per farsi ricorso da parte del Tribunale al criterio di competenza speciale di cui al successivo art. 6 (e, con maggior esattezza, di cui al suo n. 1), che nel suo insieme, ed a raffronto con le precedenti e piu generali disposizioni della convenzione di Lugano, delinea non già un indifferenziato criterio concorrente od alternativo di giurisdizione -come appare postulato in quella sentenza -, quanto piuttosto un criterio integrativo e suppletivo.
Nella disposizione pattizia ultima indicatasi si trovano cioè enunciati singoli criteri sussidiari i quali, proprio perché concernono talune ben specificate categorie di controversie, risultano elettivamente diretti a consentire volta a volta, agli organi giurisdizionali degli Stati contraenti, di operare la concentrazione presso il medesimo giudice della cognizione di più rapporti denotati da un qualificato vincolo di interdipendenza: ovvero (soprattutto) l'esercizio cumulativo della giurisdizione in ipotesi in cui vi sarebbe altrimenti carenza di titolo nei confronti di un soggetto domiciliato nel territorio di altro Stato.
Dovrà per tal modo disattendersi l'eccezione di incompetenza giurisdizionale del giudice italiano rinnovata in giudizio dalla società Nelostuote Ky a mezzo del primo motivo di appello, non senza in concomitanza rilevare, ancora in rito, esserne fuor di luogo, giusta le antecedenti argomentazioni, la successiva richiesta di propria estromissione dalla lite attinente al negozio di cessione fra procedura concorsuale e Credito Italiano e di cui, quale mero debitore ceduto, non è di certo mai stata parte. Venendo poi alla disamina della seconda ed ultima censurà, va riferito che con essa si deduce un occorso travisamento dei fatti di causa, in sostanza imputandosi al Tribunale di avere interpretato il documento di accordo del 30 agosto 1991 come implicitamente abdicativo, da parte del soggetto compratore, rispetto a sue lamentele di inesatto adempimento del venditore nazionale. ( Omissis)
P.Q.M., la Corte di Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Nelostuote Ky con citazione del 13 ottobre 1998 contro Credito Italiano s.p.a. e Fallimento P.D.P. s.r.l. avverso la sentenza resa fra le parti dal Tribunale di Milano il 15 giugno 1998, nella contumacia del Credito Italiano s.p.a., cosi provvede: 1) rigetta l'appello; 2) condanna l'appellante al pagamento in favore del Fallimento appellato delle spese del presente giudizio, liquidate in lire ...}}

Source

Published in Italian:
- Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 2001, 1008-1013 ......}}