Data
- Date:
- 03-07-2000
- Country:
- Italy
- Number:
- Court:
- Tribunale di Reggio Emilia
- Parties:
Keywords
JURISDICTION - 1988 LUGANO CONVENTION - JURISDICTION OF COURT OF PLACE OF PERFORMANCE
PLACE OF PERFORMANCE - SALE WITH CARRIAGE OF GOODS - PLACE OF DELIVERY WHERE GOODS ARE HANDED OVER TO FIRST CARRIER (ART. 31(A) CISG)
Abstract
An Italian buyer and a Swiss seller concluded a contract for the sale of industrial machinery, made in Great Britain by a British manufacturer. After delivery the buyer sued the Swiss seller before an Italian Court, claiming damages for defective functioning of the machinery. The Swiss seller objected that it had bought the machinery from a third party and asked for the intervention of the British manufacturer in the proceedings. The intervening British company denied the jurisdiction of the Italian Court over the case.
The Court applied Art. 5(1) of the 1988 Lugano Convention on Jurisdiction and Enforcement of Judgements in Civil and Commercial Matters, which states that a person domiciled in a contracting State may be sued in the Court of the place of performance of the obligation in question (in the case at hand, delivery of conforming goods). The Court held that Art. 31(a) CISG was applicable for determining the place of performance, considering Italian law applicable as the “lex causae” and Italy being a contracting State of CISG. According to Art. 31(a) CISG, in a sale involving the carriage of goods the obligation to deliver consists in the handing over the goods to the first carrier. The Court found that the place of performance was England since the goods had been delivered to a carrier in Sheffield.
The Court declared its lack of jurisdiction over the claim against the British manufacturer but ordered the continuance of the proceedings against the Swiss seller in consideration of its acceptance of the Italian Court's jurisdiction.
Fulltext
[…]
Ai sensi dell’art. 5 n. 1 della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, non sussiste la giurisdizione italiana qualora l’obbligazione di consegna della merce, determinata in base alla convenzione di Vienna dell’11 aprile 1980 (resa a sua volta applicabile dall’art. 3 della convenzione dell’Aja del 15 giugno 1955), sia stata eseguita presso il vettore nel Regno Unito.
Qualora il convenuto non contesti il difetto di giurisdizione del giudice adito al fine di radicare un’azione di garanzia presso quest’ultimo e sottrarre così un terzo al giudice naturale, non è applicabile l’art. 6, n. 2 della convenzione di Bruxelles del 1968.
Il giudice italiano non ha giurisdizione per la chiamata in garanzia di una società inglese da parte di una società svizzera, qualora non ricorra alcuno dei criteri posti dagli articoli 2 e 6, n. 2 della convenzione di Bruxelles del 1968.
Svolgimento del Processo (Omissis)
Motivi della decisione. La C.L.D.A. s.r.l., dopo aver premesso di aver acquistato dalla Muller Mecamac SA, con sede in Ginevra, una tornitrice Farmer Norton HS400 e una rullatrice Dahlhaus WR4, ha convenuto in giudizio la predetta società per sentirla condannare al risarcimento dei danni patiti a seguito dei vizi che si erano manifestati al momento della messa in funzione di tali macchinari.
La Mecamac, dopo aver premesso di aver a sua volta acquistato i ripetuti macchinari dalla M.& M. Greaves, con sede in Sheffield, ha chiamato in causa tale società al fine di essere tenuta indenne dalla domanda formulata dalla C.L.D.A. La società britannica ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione deducendo che la causa principale non appartiene alla giurisdizione italiana e che la società svizzera, omettendo di eccepire tale circostanza e quindi accettando la giurisdizione italiana, aveva distolto essa M.& M. dal giudice naturale in violazione dell’art. 6, n. 2 della convenzione di Bruxelles (del 27 settembre 1968, n.d.r.). La società inglese ha inoltre contestato il criterio di collegamento con la giurisdizione italiana deducendo che il menzionato art. 6 n. 2 non comprende la garanzia impropria in forma della quale il venditore, convenuto dall’acquirente per vizi, chiama in giudizio il proprio fornitore in base ad un rapporto contrattuale autonomo e distinto.
Così riassunti i termini della questione preliminare oggetto di decisione, occorre in primo luogo accertare se la causa principale attinente al rapporto fra la C.L.D.A. e la Mecamac appartenga alla giurisdizione italiana in forza della convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 che è applicabile nella specie in considerazione della nazionalità del convenuto ma che è peraltro omologa per disposizioni e criteri di interpretazione a quella di Bruxellex.
Esclusa la ricorrenza del criterio di collegamento di cui all’art. 2, deve rammentarsi, quanto al criterio di cui all’art. 5 n. 1,c he la Corte di giustizia delle Comunità europee ha affermato che occorre far riferimento alla sola obbligazione dedotta in giudizio (cfr. sentenza 6 ottobre 1976, in causa n. 14/76) ed ha poi precisato che il luogo di esecuzione dell’obbligazione va determinato in conformità alla legge che disciplina l’obbligazione controversa secondo il diritto internazionale privato del giudice adito poiché la lex causae prevale sulla lex fori.
Dovendo, pertanto, applicarsi nella specie di diritto internazionale privato itlainao, la compravendita fra Mecamac e C.L.D.A. deve essere regolata, in forza della espressa riserva contenuto nell’art. 57 della l. 31 maggio 1995 n. 218, dalla convenzione di Vienna dell’11 aprile 1980 sui contratti di vendita internazionale di merci resa a sua volta applicabile in forza del criterio di collegamento posto dall’art. 3 della convenzione dell’Aja del 15 settembre 1955.
Ciò posto occorre verificare, in primo luogo, quale sia l’obbligaizone concretamente dedotta in giudizio e, in secondo luogo, ove tale obbligazione doveva essere eseguita secondo i criteri stabiliti dalla predetta convenzione.
Avendo la società C.L.D.A. proposto una domanda risarcitoria che trova il suo indefettibile presupposto nell’accertamento della esistenza di vizi mei macchinari forniti dalla Mecamac, la pretesa dedotta in giudizio non può che essere identificata nell’inesatto adempimento dell’obbligo di consegna della merce posto a carico del venditore.
Quanto al luogo di adempimento, deve osservarsi che ove la cosa venduta debba essere trasportata da un luogo all’altro, l’obbligazione di consegna viene adempiuta mediante la rimessione dei beni al primo vettore per la trasmissione al compratore ai sensi dell’art. 31 lett. A della convenzione di Vienna, che pone una regola analoga a quella prevista dall’art. 1510 cod. civ.
Ciò posto deve osservarsi che dalla lettera di vettura prodotta sub 2 dalla terza chiamata emerge che i beni sono stati consegnati al vettore a Sheffield affinché li trasportasse in Reggio Emilia presso al sede della C.L.D.A. e che il fatto che l’obbligazione sia stata eseguita in Inghilterra trova ulteriore conferma nella locuzione free on truck apposta sia sul citato documento sia sulla fattura di vendita dei macchinari per specificare che i costi di trasporto erano a carico del compratore.
In forza di quanto precede la competenza giurisdizionale a conoscere della causa promossa dalla C.L.D.A. nei confronti della Mecamac sarebbe quindi spettare al giudice inglese in qualità di giudice del luogo di esecuzione della obbligazione dedotta in giudizio.
La società convenuto ha peraltro omesso di eccepire tale circostanza accettando così la giurisdizione italiana che non era ravvisabile in forza dei criteri posti dagli artt. 2 e 5 n. 1 della predetta convenzione.
Ma tale circostanza se, da un lato, è stata rutto di una libera scelta da parte della Mecamac, ha d’altro, imposto alla M.& M. l’onere di costituirsi di fronte ad un giudice diverso da quello competente in base alle norme internazionali.
Ed il fatto che la Mecamac abbia reiteratamente, prospettato alla M. & M. l’intenzione di “promuovere una azione giuridica congiunta con il signor Landini”, legale rappresentante dalla CLDA, è valido elemento per desumere che la società elvetica ha omesso di contestare il difetto di giurisdizione proprio al fine di radicare presso il giudice italiano l’azione di garanzia e, quindi, che la causa principale è stata proposta ad arte per sottrarre la società inglese dal proprio giudice naturale (cfr. le note in data 7 febbraio 1996 e 19 marzo 1996 prodotte sub 3 e 4 dalla terza chiamata).
Tali considerazioni sono di per se stesse sufficienti per escludere la sussistenza della giurisdizione italiana nei confronti della M. & M..
È quindi solo per completezza di motivazione che deve richiamarsi l’orientamento di legittimità secondo cui il criterio di spostamento della competenza previsto dall’art. 6 n. 2 della convenzione di Bruxelles (da integrare mediante la lex fori) non comprende la garanzia impropria in forza della quale il venditore, convenuto dall’acquirente per vizi della cosa, chiama in giudizio il proprio fornitore straniero in base ad un rapporto contrattuale autonomo e distinto (cfr. Cass. S.u., 15 gennaio 1987 n. 246).
Né tale orientamento appare contraddetto dalla sentenza n. 5713 del 12 giugno 1990 (cui la società Mecamac ha fatto riferimento in comparsa di conclusionale) atteso che in detta pronuncia la Corte ha riconosciuto la giurisdizione italiana nei confronti del venditore estero, convenuto a garanzia in fattispecie caratterizzata da vendite successive del medesimo bene, esclusivamente in forza del criterio posto dall’art. 4 n. 3 cod. proc. Civ. (ora abrogato) e a prescindere dalla questione relativa alla natura propria o impropria della garanzia.
In accoglimento della eccezione preliminare deve pertanto essere dichiarato il difetto di giurisdizione in relazione alla azione proposta dalla Mecamac nei confronti della M- & M. con conseguente condanna della prima al pagamento delle spese processuali sostenute dalla seconda che vengono liquidate come da dispositivo.
La causa deve essere rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza in data odierna, per il prosieguo del giudizio proposto dalla CLDA nei confronti della Mecamac.
PQM, il Tribunale di Reggio Emilia, I Sezione, così provvede: dichiara il difetto di giurisdizione in relazione alla domanda formulata dalla Muller Mecamac S.A. nei confronti della M. & M. Greaves (Machinery). Condanna la Mecamac al pagamento delle spese processuali sostenute dalla M. & M. che liquida… Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza in data odierna per il prosieguo del giudizio proposto dalla CLDA nei confronti della Mecamac.}}
Source
Published in Italian:
- Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 2001, 970-973}}