Data

Date:
29-12-1999
Country:
Italy
Number:
468
Court:
Tribunale di Pavia
Parties:
Unknown

Keywords

UNIFORM INTERPRETATION AND APPLICATION OF CISG (ART. 7(1) CISG) - RELEVANCE OF INTERNATIONAL CASE LAW

RIGHT TO INTEREST (ART. 78 CISG) - RATE OF INTEREST - MATTER EXCLUDED FROM CISG - DOMESTIC LAW APPLICABLE

INTEREST ACCRUAL - NO NEED FOR FORMAL REQUEST BY SELLER

BURDEN OF PROOF OF DAMAGES - MATTER GOVERNED BUT NOT EXPRESSLY SETTLED IN CISG (ART. 7(2) CISG) - RECOURSE TO GENERAL PRINCIPLE UNDERLYING CISG THAT CLAIMANT MUST PROVE ITS CAUSE OF ACTION

Abstract

An Italian seller delivered fashion goods to a Greek buyer. The buyer refused to pay the price and the seller commenced an action to obtain payment.

The Court applied CISG according to its Art. 1(1)(b), observing that uniform law prevails over applicable private international law rules (which in the case at hand would be contained in the 1955 The Hague Convention for the law applicable to contracts of sale).

The Court held that the seller was entitled to payment for the delivered goods under Arts. 53 and 62 CISG.

Moreover, the Court awarded the seller interest on the sums due, accruing from the dates payment was due without the need for a formal request by the seller. As to the rate of interest, the Court observed that while CISG contains a general rule on the right to interest, it does not specify its rate. In the Court's opinion, since the question was intentionally left unsolved by the drafters, it is not possible to consider it a matter governed but not expressly settled in CISG and subject to a general principle underlying the Convention, according to Art. 7(2) CISG. On the contrary, it is a matter excluded from CISG, to be solved under the domestic law otherwise applicable to the contract, which in the case at hand was Italian law. In order to reach this conclusion the Court relied on a previous decision of a Swiss court (Pretore di Locarno-Campagna dated 16.12.1991, see abstract and fulltext in UNILEX), observing that precedents in international case law should be taken into account to promote uniformity in the application and interpretation of CISG (Art. 7(1) CISG).

Finally, the Court rejected the seller's claim to damages for devaluation of currency, holding inter alia that CISG makes a clear distinction between interest and damages, and that the burden of proving a further damage deriving from the late payment falls on the claimant (in the case at hand the seller). In this regard the Court mentioned, without further specification, Arts. 7(2) and 79 CISG, implicitly holding that the burden of proof is a matter governed but not expressly settled in CISG, to be solved applying the general principle underlying the Convention that the claimant must prove its cause of action.

Fulltext

[...]
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 10.11.1998 la s.r.l. tessile 21 in liquidazione (già Hertess s.r.l) conveniva in giudizio Nana Anast Platania esponendo di vantare un credito di £. 19.642.960 nei confronti di quest’ultima per la vendita di tessuti d’alta moda, dei quali la convenuta non aveva pagato il prezzo nonostante reiterate richieste, anche a mezzo di legale.

Chiedeva pertanto la condanna di Nana Anast Platania al pagamento della somma suddetta, con interessi legali e svalutazione monetaria dalle singole fatture al saldo.

Pur regolarmente citata, la convenuta non si costitutiva in giudizio e pertanto ne veniva dichiarata la contumacia.
Nelle more del giudizio veniva dichiarato il fallimento dell’attrice: si costituiva quindi, con autorizzazione del giudice delegato, il fallimento Tessile 21.

Dopo istruzione probatoria meramente documentale, la causa passava in decisione sulle conclusioni di parte attrice sopra riportate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Poiché il rapporto contrattuale dedotto in giudizio è un rapporto internazionale, questo giudice deve innanzitutto individuare la disciplina sostanziale applicabile al rapporto medesimo. Con riferimento a questa questione non può condividersi il richiamo fatto dalla parte attrice alla Convenzione di Roma del 19.6.1980, quale insieme di disposizioni al quale ricorrere per determinare il diritto applicabile. E ciò non soltanto perché le norme di conflitto rilevanti in materia di compravendita internazionale non sono quelle previste dalla Convenzione di Roma, ma semmai quelle previste dalla Convenzione dell’Aja del 15 giugno 1955 (ratificata con L. 4. 2. 1958, n. 50 ed entrata in vigore il 1 settembre 1964) che, in virtù sia dell’art. 21 della stessa Convenzione di Roma, sia dell’art. 57 della L.218/1995 prevalgono sulle norme di conflitto poste dalla Convenzione di Roma, ma anche perché al ricorso alla giustizia di diritto internazionale privato deve preferirsi quello a norme di diritto materiale uniforme (create da Convenzioni internazionali) che in ragione della loro specialità prevalgono sulle norme di conflitto.
Poiché in Italia vige la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni mobili, ratificata con L. 11.12.1985 n. 765, entrata in vigore il 1 gennaio 1988, occorre innanzitutto determinare se questa sia applicabile. Questa Convenzione si applica ai contratti di compravendita di beni mobili (corporali) conclusi tra parti aventi la loro sede d’affari in Stati diversi a condizione che questi Stati siano entrambi Stati contraenti (art. 1, comma I, lett. a) o che le norme di diritto internazionale privato del foro rinviino al diritto di uno Stato contraente (art. 1, comma I, lett. b). pur non essendo la Convenzione applicabile in virtù dell’art. 1, comma I, lett. a, in quanto al momento della conclusione del contratto la Grecia no risultava essere Stato contraente (infatti la Grecia ha ratificato la Convenzione solo il 1 febbraio 1999) la sua applicabilità non è esclusa. Essa è infatti applicabile (quale diritto italiano) in virtù dell’art. 1, comma I, lett. b, giacché le norme di diritto internazionale privato italiano rinviano alla legge del venditore italiano quale diritto applicabile (art. 3, comma 1 della Convenzione dell’Aja del 1955) ossia alla legge di uno Stato che al momento della conclusione del contratto risultava essere Stato contraente.

La parte attrice ha provato di aver venduto alla convenuta i tessuti per i quali ha emesso la fattura n. 856/97 e 190/98 e di vantare un credito per tale vendita di £. 19.642.960. Infatti. è stata prodotta in causa, oltre alle fatture (docc. 2 e 3), la documentazione bancaria dalla quale si evince l'avvenuta consegna (docc. 4 e 5); è stato inoltre prodotto un estratto autentico delle scritture contabili, regolarmente tenute, della Hertess s.r.l. dalle quali si evidenzia il credito nei termini indicati dall'attrice (doc. 11): tale documento costituisce prova sufficiente ai sensi dell'art. 2710 c.c..

È stata infine prodotta la copia di lettera e di fax di sollecito al pagamento da parte del legale dell'attrice, pervenute nell'estate 1998 alla convenuta (docc. 6 e 7): non risultano risposte di quest'ultima a tale richiesta. Il fatto che la convenuta non abbia ritenuto di fornire alcuna giustificazione né abbia ritenuto di costituirsi in giudizio conferma, secondo un ragionamento di ordine presuntivo, l'esistenza del credito nei termini indicati dall'attrice.
Ne deriva che, ai sensi degli artt. 53 e 62 della citata Convenzione delle Nazioni Unite Nana Anast Platania deve essere condannata a pagare al fallimento Tessile 21 la somma di £. 19.642.960.

Per quanto riguarda gli interessi sulle somme non pagate, va rilevato che la Convenzione delle Nazioni Unite prevede solo un generale diritto agli interessi, senza specificare quale sia il tasso da applicare. Alla luce del fatto che i redattori della Convenzione hanno intenzionalmente lasciato irrisolto il problema del tasso applicabile, come si evince dai lavori preparatori, non si può ritenere che si tratti una delle materie che, in virtù dell'art. 7, comma II della Convenzione, dovrebbero essere regolate dai principi generali cui la Convenzione stessa si ispira. Si tratta invece di una questione per niente disciplinata dalla Convenzione e che quindi va risolta alla luce del diritto applicabile (da determinarsi in virtù delle norme di diritto internazionale privato italiano) ossia alla luce del diritto italiano (quale diritto del venditore, al quale rinvia l'art. 3, comma I della Convenzione dell'Aja del 1955). Questa soluzione corrisponde del resto a quella adottata dalla giurisprudenza straniera (v. ad esempio Pretore della giurisdizione Locarno-Campagna 16.12.1991) che, seppur non vincolante, va tenuta in considerazione come, d'altronde, richiesto dall'art. 7, comma I della Convenzione delle Nazioni Unite. Conseguentemente gli interessi vengono determinati nella misura del tasso legale vigente in Italia.
Con riferimento alla decorrenza degli interessi, va rilevato che non occorre la messa in mora e gli interessi sono quindi dovuti dalle scadenze delle singole fatture al saldo.

Nulla è invece dovuto al titolo di maggior danno da svalutazione monetaria in quanto nel periodo che qui interessa, i tassi annuali degli interessi legali sono sempre stati superiori agli indici di inflazione. D'altra parte l'attrice che ne aveva l'onere (artt. 7, comma II e 79 Convenzione della Nazioni Unite) non ha provato un danno per il mancato pagamento e la Convenzione distingue nettamente tra interessi e danno (v. art. 78).

Le spese di lite, liquidate in dispositivo, devono essere poste a carico della convenuta soccombente.

PER QUESTI MOTIVI

il giudice istruttore del Tribunale di Pavia in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Tessile 21 in liquidazione (ora Fallimento Tessile 21) con atto di citazione notificato il 10 novembre 1998 a Nana Anast Platania di Atene, così decide:
1) condanna la convenuta a pagare all'attrice, a titolo di corrispettivo per la vendita per cui è causa, la somma di £. 19.642.960, con interessi legali dalla scadenza delle singole fatture al saldo;
2) condanna la convenuta a rifondare all'attrice le spese di lite, che liquida in complessive £. 4.655.000, di cui £.1.360.000 per diritti, £. 2.690.000 per onorari, il rimanente per spese, comprese quelle generali, oltre IVA e CPA come per legge.
Pavia, 27 dicembre 1999
(…)}}

Source

Published in Italian (excerpt):
- Corriere Giuridico, 2000, 932-933.

Commented on by:
-Prof. F. Ferrari, Rapporto tra diritto materiale uniforme di origine convenzionale e diritto internazionale privato, in Corriere Giuridico 2000, pp.933-939.

Source:
-Prof. F. Ferrari, University of Verona, Italy.}}