Data

Date:
24-11-1989
Country:
Italy
Number:
77/89
Court:
Pretura di Parma-Fidenza
Parties:
Foliopack AG v. Daniplast S.p.A.

Keywords

FUNDAMENTAL BREACH (ART. 49(1)(A) CISG) - LATE DELIVERY OF ONLY A PART OF THE GOODS

REFUND OF PRICE PAID - RIGHT TO INTEREST - INTEREST RATE - STATUTORY RATE - TIME OF ACCRUAL - ACCRUAL FROM DATE OF AVOIDANCE

Abstract

A Swiss buyer ordered goods (plastic knapsacks, wallets and bags) from an Italian seller. The order contained a request that the goods be delivered within 10 to 15 days. Two months later the seller, after asking the buyer to renew its order, specified the purchase price and assured the buyer that all the goods would be dispatched within a week. Almost two months after paying the price, the buyer had not yet received the goods. As a consequence the buyer sent the seller a notice cancelling the order and requiring refund of the price. The seller admitted that it had handed over the goods to the carrier only after receiving the notice of cancellation from the buyer and that, moreover, the delivery was partial. The buyer refused to accept the late and partial delivery and commenced an action claiming avoidance of the contract for breach by the seller. The buyer also claimed a refund of the purchase price with interest and damages.

The Court held that according to the statements and conduct of the parties the contract was to be considered concluded when the seller specified the price and that the seller was bound to dispatch all the goods within the following week. Therefore the Court held that the delay by the seller in delivering the goods together with the fact that after two months from the conclusion of the contract the seller had delivered only one third of the goods sold amounted to a fundamental breach of the contract according to Art. 49(1)(a) CISG.

The Court held that the buyer was entitled to avoid the contract and to recover the full purchase price already paid to the seller. Without referring to CISG, the Court awarded the buyer interest on the price to be refunded at the Italian statutory interest rate. Contrary to what is provided in Art. 84(1) CISG with regard to time of accrual of interest, the Court held that interest was payable from the date of avoidance of the contract. The Court did not grant any further damages as there was no evidence of any further damage suffered by the buyer.

Fulltext

[...]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 13/3/1989, la Foliopack AG, con sede in Widen (Ch) citava in giudizio davanti a questa Pretura la Daniplast S.p.A., con sede in Fidenza, esponendo di aver ordinato in data 8/2/1988 alla Daniplast S.p.A. oltre 500 prodotti della linea definita Air Bubble (zaini, sacche e portafogli in plastica), richiedendo espressamente che la merce fosse consegnata entro 10-15 giorni, ed altresì insistendo per la consegna nel più breve tempo possibile anche con comunicazioni inviate nelle settimane successive.

Aggiungeva che dopo diverse telefonate in merito a quantità, colori e condizioni di pagamento e dopo che la convenuta aveva richiesto di rinnovare l'ordine, in data 1/4/1988 la società Daniplast inviava comunicazione in cui specificava il prezzo della fornitura ed assicurando che l'ordine completo sarebbe stato evaso entro la settimana successiva. Proseguiva la società attrice affermando di avere in data 5/4/1988 inviato un assegno per l'importo di L. 3.936.690 (pari al prezzo della intera fornitura) e chiedendo altresì che la spedizione fosse fatta prima possibile.

Specificava inoltre che, non avendo ricevuto la merce e non avendo trovato riscontro i vari solleciti nel frattempo inviati, in data 30/5/1988 inviava a controparte comunicazione in cui dichiarava di rinunciare all'acquisto e contemporaneamente invitava la convenuta a restituire la somma di L. 3.936.690 nel frattempo incassata.

In data 1/6/1988 la società Daniplast rispondeva che la merce era già stata spedita da qualche tempo.

Il giorno successivo, a fonte delle richieste di chiarimento inviate dalla attrice, rispondeva nuovamente specificando di aver consegnato parte della fornitura allo spedizioniere in data 1/6/1988. Non avendo controparte aderito alla richiesta di restituzione della somma già incassata, la società attrice concludeva chiedendo che venisse dichiarato risolto il contratto de quo per fatto e colpa della venditrice Daniplast; che quest'ultima venisse condannata alla restituzione della percepita somma di L. 3.936.690 oltre svalutazione ed interessi; che venisse altresì condannata al risarcimento dei danni. Vinte le spese di causa e sentenza provvisoriamente esecutiva.

Si costituiva in causa la società convenuta la quale specificava che il contratto con controparte si era concluso in data 1/4/1988 e che aveva condizionato la spedizione della merce a due elementi: a) conoscenza dell'esito positivo dell'assegno inviato dall'acquirente in quanto tale assegno non era circolare e la Banca presso il quale era stato presentato per l'incasso non aveva ricevuto né dato il benefondi; b) conoscenza del nome del trasportatore e incaricato del ritiro della merce.

Verificatesi tali condizioni verso la fine del mese di maggio 1988, in data 1/6/1988 aveva eseguito la fornitura mediante consegna del materiale al vettore Danzas di Parma.

Specificava che in ogni caso la pretesa attorea di risoluzione del contratto era illegittima anche perché tale pretesa era stata implicitamente ritrattata dalla attrice con la comunicazione inviata alla convenuta in data 1/6/1988.

Offerta in restituzione la somma di L. 1.128.987, concludeva per la reiezione della domanda attorea, vinte le spese di causa.

[...]

MOTIVI DELLA DECISIONE

[...]

Per quanto concerne in particolare, il termine di adempimento delle rispettive obbligazioni, si può ritenere essenziale il termine entro cui la convenuta avrebbe dovuto spedire la merce alla attrice. Ciò lo si può desumere da tutta la corrispondenza intercorsa tra le parti prima della conclusione del contratto in oggetto. Un denominatore costante di tali trattative è, infatti, rappresentato dalla dichiarazione con cui Foliopack ha messo chiaramente in luce la sua necessità di avere a disposizione la merce acquistata entro il più breve termine possibile dalla conclusione del contratto [...].

E che anche la società Daniplast fosse edotta e convinta di ciò risulta dalle sue stesse comunicazioni dalle quali si evince la sua dichiarata capacità di provvedere alla consegna entro breve termine [...].

A fronte di siffatta situazione è pacifico che ben due mesi dopo la conclusione del contratto, la società Daniplast non aveva ancora in nessun modo adempiuto alla obbligazione su di lei gravante di consegnare la merce compravenduta alla Foliopack, tanto è vero che in data 30/5/1988 Foliopack inviava telex con cui, specificando di non aver ancora ricevuto la merce, dichiarava espressamente di rinunciare all'acquisto ed invitava controparte a restituire immediatamente la somma convenuta di L. 3.936.690 regolarmente incassata.

A fronte di tale comunicazione, in data 1/6/1988 la Daniplast rispondeva, falsamente, di avere già da qualche tempo spedito la merce ordinata. Che tale comunicazione sia falsa risulta dal telex 2/6/1988 della stessa Daniplast in cui, a fronte delle perentorie richieste di chiarimenti avanzate in data 1/6/1988 da Foliopack, si specificava che la merce ordinata era stata consegnata in data 1/6/1988 per il trasporto, specificando altresì che la consegna riguardava solo parte dell'ordine 8/2/1988 [...].

Né le giustificazioni addotte dalla società convenuta [...] appaiono convincenti ed idonee a giustificare il suo comportamento. Innanzitutto nella ricca corrispondenza scritta intercorsa fra le parti non vi è alcun riferimento a tali circostanze; inoltre, in particolare, per quanto concerne l'avvenuto pagamento della somma pattuita da parte della attrice risulta dalla documentazione prodotta dalla convenuta che la relativa valuta venne accreditata su conto corrente Daniplast in data 24/4/1988 vale a dire ben oltre 30 giorni prima dell'invio (parziale) della merce da parte della Daniplast.

Né si possono desumere argomenti contrari dal telex 1/6/1988 Foliopack. Tale comunicazione scritta non integra - ad avviso di questo Pretore - alcuna rinuncia da parte della Foliopack al contenuto di cui al telex 30/5/1988.

Più semplicemente la società attrice, ricevuto il telex 1/6/1988 n. 171 della Daniplast, legittimamente e fondatamente non prestando fede al contenuto di tale telex, chiedeva a controparte ulteriori spiegazioni che venivano fornite con il telex 2/6/1988 che sconfessavano apertamente il telex inviato solo il giorno prima.

Ma anche volendo pretermettere la natura essenziale del termine di cui si discute, rimane la circostanza, oggettivamente emergente da quanto sopra ricordato, che comunque la società convenuta si è resa gravemente inadempiente alle obbligazioni assunte con il contratto de quo: elemento questo che in ogni caso giustifica la risoluzione del contratto così come richiesta dalla attrice.

Come sopra visto, a fronte di un contratto concluso in data 1/4/1988 con l'assunzione dell'obbligo di inviare tutta la merce entro la settimana successiva nonché a fronte di un corretto e puntuale comportamento della società attrice che ha immediatamente provveduto ad inviare la somma pattuita, la società convenuta solo all'inizio del mese di giugno 1988 - e dopo che la attrice aveva manifestato la intenzione di 'rinunciare' al contratto - ha provveduto ad inviare parte della merce ordinata, ponendo in essere un adempimento parziale legittimamente rifiutato dalla attrice.

Tale inadempimento non può certo dirsi di scarsa importanza (ex art. 1455 cod. civ.) rappresentando viceversa una inosservanza essenziale ex art. 49 1¡ c. lett. a) L. n. 765/1985 sia alla luce dell'ingiustificato ritardo con cui è avvenuta la consegna sia alla luce della circostanza che comunque ad oltre due mesi dalla conclusione del contratto la società convenuta non era ancora in grado di provvedere alla consegna di circa 1/3 della merce venduta. [...] Occorre pertanto dichiarare la risoluzione del contratto intercorso tra le parti e conclusosi in data 1/4/1988 con conseguente condanna di parte convenuta a restituire a parte attrice la somma di L. 3.963.960 oltre svalutazione monetaria secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati nonché interessi legali sulla somma così rivalutata il tutto a fare tempo dal 30/5/1988 al saldo effettivo.

Si respingono la richiesta attorea di risarcimento danni e di concessione di provvisoria esecuzione del presente provvedimento non sussistendo in atti elementi a fondamento delle stesse.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

[...]}}

Source

Originalin Italian:
- Unpublished

Source:
- Prof. Avv. Gerardo Broggini, Studio Legale Broggini, Milan, Italy}}