Data
- Date:
- 19-04-1994
- Country:
- Arbitral Award
- Number:
- Court:
- Ad Hoc Arbitral Tribunal - Firenze (Florence), Italy
- Parties:
- Società X v. Società Y
Keywords
CHOICE OF THE LAW OF CONTRACTING STATE AS GOVERNING LAW OF CONTRACT (ART. 1(1)(B) CISG) - IMPLIED EXCLUSION OF CISG (ART. 6 CISG)
Abstract
A contract concluded by an Italian seller and a Japanese buyer for the supply of leather and/or textile wear contained a clause under which the contract was to be 'governed exclusively by Italian law'.
By majority, the Arbitral Tribunal decided that CISG did not apply to the contract, either because Japan had not yet ratified CISG or because the contract itself had been made subject exclusively to Italian law. This would mean that CISG was implicitly excluded by the parties under Art. 6 CISG.
One of the arbitrators, dissenting, held that CISG did apply since, on one hand, the choice of Italian law as governing the contract confirmed that the parties intended to apply CISG pursuant to Art. 1(1)(b) CISG, and, on the other hand, it was not a declaration pursuant to Art. 6 CISG.
Fulltext
[...]
FATTO E SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA ARBITRALE
1. Fatto. - In data 1 giugno 1989 le società [X] con sede in Firenze e [Y] con sede in Tokio stipulavano un contratto di concessione di vendita di capi di abbigliamento in pelle e/o tessuto, prodotti da [X] e contrassegnati dal marchio ['HM'], con esclusiva per il Giappone e con l'obbligo del concessionario [Y] di effettuare un minimo garantito di acquisti per la durata di anni cinque, dall'1 luglio 1989 al 30 giugno 1994.
[...]
MOTIVI DELLA DECISIONE
[...]
3. Applicabilità della Convenzione di Vienna. - Poiché la difesa della [Y] ha fatto più volte riferimento ai principi recepiti nella Convenzione di Vienna 11 aprile 1980 sui contratti di vendita internazionale (ratificata dall'Italia con legge 11 dicembre 1985 n. 765 ed entrata in vigore l'1 gennaio 1988), il Collegio ritiene, a maggioranza, senza entrare nel merito della rilevanza della Convenzione stessa ai fini della controversia, che sia da escludere la sua applicabilità. E ciò sia perché la Convenzione non è stata ratificata dal Giappone, sia perché il contratto di concessione, all'art. 39, prevede che il rapporto sia sottoposto unicamente alla legge italiana.
[...]
L'arbitro, dissentendo dalla maggioranza del Collegio, ha così sintetizzato la posizione da lui assunta:
'L'arbitro dissente dalla decisione della maggioranza del Collegio, in particolare per le seguenti ragioni: a) perché la maggioranza ha ritenuto che al contratto inter partes non si applichi la Convenzione di Vienna, e ciò nonostante essa sia applicabile in forza dell'art. 1.1 b, in quanto la indicazione da parte dei contraenti del diritto italiano come diritto applicabile conferma l'applicabilità della Convenzione, lungi dall'escluderla ex art. 6 della Convenzione stessa; b) [...]'.
[Arbitral Tribunal: Prof.ri Avv.ti Vittorio Denti, Giorgio De Nova, Vincenzo Vigoriti]}}
Source
Published in Italian:
- Diritto del Commercio Internazionale, 1994, 861-867
Commented on by:
- J. Cappuccio, La deroga implicita nella Convenzione di Vienna del 1980, in Diritto del Commercio Internazionale, 1994, 867-873}}