Data
- Date:
- 19-11-1992
- Country:
- Italy
- Number:
- 465
- Court:
- Corte Costituzionale
- Parties:
- F.A.S. Italiana s.n.c. - Ti.Emme s.n.c. - Pres. Cons. Ministri (Avv. gen. Stato)
Keywords
SELLER'S OBLIGATION TO DELIVER PERFORMED BY HANDING GOODS OVER TO THE CARRIER (ART. 31(A) CISG) AND PASSING OF RISK WHEN GOODS ARE HANDED OVER TO THE CARRIER (ART. 67(1) CISG) AS A PRECEDENT FOR DOMESTIC LAW
Abstract
Before the Italian Constitutional Court the argument was made that Art. 1510, par. 2, of the Italian Civil Code, stating that the seller performs its obligation to deliver the goods by handing them over to the carrier and thereby implicitly placing the risk for the carriage on the buyer, was inconsistent with the principle of equality provided for by Art. 3 of the Italian Constitution. In fact, according to the general rule contained in Art. 1228 of the Italian Civil Code the carrier should be considered the agent of the seller who would be liable for the agent's acts.
The Court rejected the argument, inter alia, on the ground that Art. 1510, par. 2, of the Italian Civil Code reflected a rule generally accepted at international level and in this respect express reference was made to Arts. 31 and 67 CISG.
Fulltext
RITENUTO IN FATTO
[...]
CONSIDERATO IN DIRITTO.
1. Il Pretore di Torino dubita della legittimità costituzionale dell'art. 1510, comma 2, c.c., nella parte in cui prevede che 'il venditore si libera dall'obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere', con la conseguenza che della perdita o della avaria della cosa non risponde il venditore, ma solo il vettore (o lo spedizioniere) secondo le regole proprie e nei limiti previsto per il contratto di trasporto.
La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., sul presupposto che nella vendita con trasporto la responsabilità del venditore, cui incombe l'obbligo di consegnare la cosa venduta al compratore, sia disciplinata in modo irragionevolmente diverso dalla responsabilità del debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi e che risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.
[...]
2. La questione non è fondata.
Il trasferimento del rischio all'acquirente con la consegna della merce al vettore, nel caso di vendita con trasporto, è previsto da una regola che si applica solo in mancanza di uso contrario o di diversa pattuizione tra le parti e che è coerente con la più generale disposizione, anche questa suppletiva, in ordine alla cui legittimità costituzionale non è stato formulato dal giudice a quo alcun dubbio, secondo la quale la consegna della cosa deve avvenire nel luogo dove questa si trovava al momento della vendita ovvero presso il domicilio o la sede dell'impresa del venditore (art. 1510, comma 1, c.c.; ma si veda anche l'art. 1182, comma 2, c.c.). Pertanto è ragionevole considerare il trasporto della cosa venduta effettuato nell'interesse ed a carico, quindi a rischio, del compratore, il quale può anche indicare a quale vettore o spedizioniere la merce debba essere rimessa.
Non appare, inoltre, invocato in modo appropriato, quale elemento di comparazione di una disciplina che il giudice rimettente ipotizza irragionevolmente diversa, il principio della responsabilità del debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi (art. l228 c.c.), appena si consideri che rimettere la cosa al vettore già realizza l'adempimento dell'obbligo di consegna che incombe al venditore. Quest'ultimo principio vige in ordinamenti di altri paesi con tradizione giuridica affine alla nostra e trova espressa enunciazione legislativa anche in sistemi nei quali il contratto di vendita ha effetti solo obbligatori (par. 447 del codice civile germanico) e non reali, come invece secondo la disciplina del codice italiano. Il trasferimento del rischio dal venditore al compratore con la consegna della cosa al vettore risponde anche ad un principio che, già affermato nell'art. 19 della Convenzione attinente alla legge uniforme sulla vendita internazionale di beni mobili (adottata a l'Aja il 1° luglio 1964 e ratificata in forza della legge 21 giugno 1971 n. 816), è stato ribadito dagli artt. 31 e 67 della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (adottata a Vienna l'11 aprile 1980, ratificata in forza della legge 11 dicembre 1985 n. 765, ed entrata in vigore il 1° gennaio l988).
[...]
P.Q.M.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1510, comma 2, c.c., in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., sollevata dal Pretore di Torino con ordinanza emessa l'11 marzo 1992.}}
Source
Published in Italian:
- Giurisprudenza Costituzionale, 1992, 4191-4194;
- Giustizia Civile, 1994, 314.}}