Data

Date:
08-06-1999
Country:
Switzerland
Number:
12.99.00036
Court:
Tribunale d'appello di Lugano
Parties:
Unknown

Keywords

LACK OF CONFORMITY - TIME OF NOTICE WITHIN A REASONABLE TIME (ART. 39 (1) CISG) - EXPRESS TIME AND MANNER OF NOTICE AGREED UPON BY PARTIES

LACK OF CONFORMITY - SPECIFICATION OF NOTICE (ART. 39(1) CISG)

Abstract

An Italian seller and a Swiss buyer concluded a contract for the sale of glass bottles to be distributed in Switzerland. As the price remained unpaid, the seller brought an action against the buyer. The buyer on its part asked for set-off, alleging lack of conformity.
The Tribunal rejected the buyer's claim, confirming the first instance judgement. In doing so, the Tribunal firstly upheld that CISG was applicable under its Art. 1(1)(a).

Further, the Tribunal stated, inter alia that the buyer had lost its right to rely on lack of conformity, since notice of lack of conformity had not been given neither within the time provided by standard terms of the contract in derogation of Art. 39 CISG, nor within a reasonable time according to Art. 39 (1)CISG.

Moreover, the Tribunal pointed out that the untimely notice did not satisfy the required precise specification of the lack of conformity (art. 39 (1) CISG).

Fulltext

[…]1. L'attrice ha fornito ripetutamente alla convenuta - suo distributore per la Svizzera- bottiglie in vetro per la commercializzazione di vino. La vertenza concerne principalmente l'incasso del valore corrispondente alle quattro seguenti forniture di merce:
- fatt. no. 130 del 24.07.96 per Lit. I 5'505'350.- (doc. D),
-fatt. no. 159 del 21.11.96 per Lit. 14'319'000.-(doc. E),
- fatt. no. 5 del 12.02.97 per Lit. 9'452'520.- (doc. F),
- fatt. no. 7 del 25.02.97 per Lit. 9'452'520.- (doc. G), ovvero in totale Lit. 48'729'390.-A questo importo l'attrice somma Lit. 13'986'000.- pari al valore di un certo numero di pianali (o palette) necessari al trasporto della merce e rimasti presso F. SA alla fine dei rapporti commerciali fra le parti.

La convenuta non contesta il credito complessivo per le quattro forniture non pagate, ma vi oppone in parziale compensazione, un proprio credito di fr. 24'424.- corrispondente complessivamente agli esborsi da essa sopportati per porre rimedio nei confronti di propri clienti alla fornitura di merce difettata. Per quanto riguarda i pianali sostiene l'inesistenza del credito poiché la merce è stata regolarmente riconsegnata all'attrice. Contesta inoltre il calcolo degli interessi di mora così come proposto in causa.

2. Il Segretario assessore della Pretura di Lugano, in merito all'eccezione di compensazione, ha accertato che parte della merce comandata nel dicembre del 1995 e fornita in partite diverse nel 1996 presentava difetti. Ha però anche osservato che la vertenza sulla merce difettosa è stata già composta fra le parti con la consegna alla convenuta di due note di credito per complessive Lit. 20'491'499.-. Comunque, il primo giudice ha respinto il credito in discussione poiché la convenuta non ha notificato tempestivamente i difetti della merce, ciò che è in contrasto sia con le condizioni generali del contratto, sia con l'art. 39 della Convenzione di Vienna (CV), applicabile nel caso concreto di compravendita internazionale. Per quanto riguarda i pianali forniti con le bottiglie, sulla base dei conteggi riferiti alla consegna e alla riconsegna di questo materiale, ha riconosciuto integralmente la pretesa. Delle censure dell'appello e delle relative osservazioni di controparte si dirà nei considerandi seguenti.

3. In merito al diritto applicabile l'appellante contesta il riferimento pretorile alle condizioni contrattuali e dissente dall'applicazione della CV così come effettuata dal primo giudice. A torto.
Per quanto riguarda il primo punto, l'appellante considera la circostanza secondo cui non sarebbe possibile far capo alle condizioni generali del contratto (CO) solo quando fa comodo, tant'è che il presente processo si svolge a Lugano, mentre il contratto prevedeva per ogni contestazione la competenza del Tribunale di Orvieto (doc. C, foglio 2, retro). Contrariamente a quanto possa apparire, l'appellante non ha sollevato né tardivamente, né mai eccezione d'incompetenza territoriale; tuttavia la sua argomentazione non può essere seguita per il motivo che le parti possono rinunciare a un foro convenzionale, anche nella forma tacita: in concreto, la convenuta, entrando nel merito della lite senza eccepire alcunché, ha permesso l'attuarsi di una proroga di foro (art. 22 cpv. I lett. b CPC) rispetto al foro convenzionale. Ciò riguarda però esclusivamente il punto 11 delle CC e non può rendere invalide le altre norme pattuite che nulla hanno a che vedere con il luogo del processo.
La Convenzione di Vienna dell'11 aprile 1980 (CV) costituisce una raccolta di norme dì diritto sostanziale che regolano il contratto di compravendita di merci fra soggetti aventi il loro stabilimento in Paesi diversi, purché fra loro vincolati dallo stesso trattato (Erdem H. E., La livraison des marchandises selon la Convention de Vienne, Friborgo, 1990, p. 15). La CV vale per l'Italia dal 1 gennaio 1988 e per la Svizzera dal 1 marzo 1991: essa potrebbe quindi trovare applicazione nella presente controversia. L'appellante ritiene monco il riferimento del primo giudice all'art. 39 CV per non aver tenuto conto del suo capoverso 2. Sennonché, nel caso in esame, tale seconda norma non concerne i termini della lite: essa infatti non deroga al contenuto del capoverso 1, limitandosi a indicare il tempo massimo di due anni trascorso il quale decade il diritto del compratore di prevalersi di difetti di conformità nei confronti del venditore (Dessemontet E, Les contrats de vente internationale de marchandises, Losanna 1991 - Cedidac, p. 228-229).

4. […]

5. Il primo giudice ha risolto questo contenzioso anche facendo riferimento all'obbligo dell'acquirente di notificare tempestivamente i difetti della cosa acquistata. Al proposito va ricordato che uno degli scopi della notifica di difetti è quello di chiarire al più presto all'interesse del venditore se la merce è stata o no accettata dal compratore, rispettivamente se debba attendersi che quest'ultimo possa avvalersi del diritto di garanzia (Honsell H., in Comm. di Basilea al CO, ed. 2, ad. 201 CO, N. 1). Per questa ragione l'art. 201 CO (le cui caratteristiche sono simili all'analoga regolamentazione della CV: cfr. Keller I Siehr, Kaufrecht, ed. 3, p. 192) prevede che il compratore si faccia diligente nel segnalare eventuali difetti della cosa acquistata appena sia consentito dall'ordinario andamento delle cose: trascorso tale termine, la merce si considera accettata e l'acquirente perde il suo diritto alla garanzia (Honsell, op. cit., ibidem, N. 2). Inoltre, la verifica della cosa può avvenire in modi e in tempi diversi, tenendo conto in particolare degli usi del ramo commerciale, rispettivamente degli accordi contrattuali. Se la merce acquistata è destinata ad essere ulteriormente alienata (come nel caso concreto), l'acquirente è ugualmente tenuto a verificarla da sé, salvo accordi particolari (Honsell, op. cit., ibidem, N. 6). Dal punto di vista del contenuto, la notifica dev'essere tale da mettere il venditore nella situazione di poter valutare l'entità della lagnanza (Honsell, op. cit., ibidem, N. 10); in altre parole, questi, sulle informazioni ricevute, deve poter decidere come far fronte all'eccezione di cattivo adempimento: la notifica deve pertanto concernere non solo la natura del difetto, ma anche l'entità della contestazione (Keller I Siehr, op. cit., p. 84).

Nel concreto, il punto 7 delle CO recita che eventuali reclami devono essere comunicati per scritto a mezzo lettera raccomandata entro 8 giorni dalla data del ricevimento della merce, a pena di decadenza (doc. C). Questa limitazione nel tempo - in evidente favore del venditore- prevale sulla CV la cui applicazione può essere esclusa o limitata dall'autonomia dei contraenti (Herrmann O., Anwendungsbereich des Wiener Kaufrechts, in Wiener Kaufrecht, Berner Tage für die juristische Praxis, 1991, p. 93). Nel caso concreto, non si conosce alcun accordo sull'eventuale possibilità di verifica della merce presso terzi; ancorché esso sembri poter essere escluso dalla citata norma delle CO, la venditrice ha ammesso tale possibilità, inviando il proprio signor P. presso clienti dell'acquirente per verificare personalmente la carente qualità della merce fornita.

Inoltre, non si conosce quando la notifica avvenne; ma essa fu accettata dalla venditrice che reagì nel modo descritto. Nemmeno è nota l'entità della segnalazione che ad ogni modo avrebbe dovuto essere verificata dal signor P. il cui rapporto, poi trasmesso dalla venditrice alla produttrice V. C. P. (teste), indicava - come già detto- difetti presso 71 '900 bottiglie (doc. 1). Sta di fatto che la convenuta non ha dimostrato né presso quali clienti si sono trovate le bottiglie difettose di cui alla accennata verifica, né che, in particolare, la fornitura ai clienti indicati nell'allegato di risposta sia rimasta esclusa dalle trattative di liquidazione della pendenza relativa ai difetti. Si volesse ammettere la tesi dell'appellante e si volesse altresì prescindere dal significato chiaro degli accordi transattivi ottobre - dicembre 1996 (doc. U), può essere senz'altro rimproverato all'acquirente di non aver mai notificato alla controparte una quantità importante di bottiglie verosimilmente difettose: né nel termine contrattuale di 8 giorni da quando i clienti le avevano notificato i danni scoperti, né (semmai ne ricorresse l'applicabilità) nel termine ragionevole di cui all'art. 39 cpv. I CV, secondo il quale la notifica deve contenere informazioni sulla natura, il contenuto e l'entità della reclamazione (Dessemontet, op. cit., p. 229). In ogni modo l'acquirente è decaduta nel diritto di prevalersi per i difetti riscontrati nella merce, eventualmente non compresa nella transazione di cui al doc. U.
[…]}}

Source

Original in Italian:
- Unpublished

Published in German(abstract):
- Schweizerische Zeitschrift fuer internationales und europaeisches Recht (SZIER), 2000, 120.}}