Data

Date:
16-12-1991
Country:
Switzerland
Number:
15/91
Court:
Pretura di Locarno-Campagna
Parties:
Unknown

Keywords

APPLICATION OF CISG - RULES OF PRIVATE INTERNATIONAL LAW REFERRING TO LAW OF CONTRACTING STATE (ART. 1(1)(B) CISG)

INTEREST (ART. 78 CISG) - TIME OF ACCRUAL OF INTEREST - ACCRUAL FROM DATE PAYMENT OF PRICE IS DUE - NO NECESSITY OF FORMAL REQUEST BY SELLER - INTEREST RATE - DETERMINED BY DOMESTIC LAW APPLICABLE IN THE ABSENCE OF CISG

Abstract

In summer 1990, a French seller concluded a sales contract with a Swiss buyer. Subsequently, the buyer refused to pay by the due date (July 12, 1990), alleging that the sum due should be set-off against the value of a sample of goods which it had sent back to the seller on June, 26. After the seller commenced legal action to recover the price, it was found in August 1991 that the seller refused to accept the sample, which the mail service later destroyed. Though the buyer acknowledged that it had to pay the price, it claimed that interest on the price should accrue only from August 1991, when the buyer was first informed of the seller's refusal to accept the sample, as the buyer could not be held responsible for the delay in receiving such information.

The court held that the contract was governed by CISG, as the Swiss private international law rules led to the application of the law of France, a contracting State (Art. 1(1)(b) CISG).

The court observed that according to Art. 78 CISG, the duty to pay interest for the delay in payment for the price is not subordinated to a formal request by the seller. The court held that the events concerning the sample did not alter the buyer's obligation to pay interest from the date by which the price was due (July 12, 1990).

The court held that the rate of interest be determined by the law governing the contract in the absence of CISG (in the case at hand, French law as the law of the seller's place of business). The relevant rate amounted to 9.5% but since the seller asked only for 6% interest rate, the court awarded the latter rate.

Fulltext

In fatto

A.

Tra le parti esisteva da tempo un rapporto d'affari che si è concluso nell'estate del 1990.

Alla convenuta restavano da saldare, entro il 12 luglio 1990, diverse fatture per un importo totale di Fr. 6'604.45.

B.

La convenuta al contraddittorio non ha contestato di non aver pagato il dovuto, ma ha opposto in compensazione il valore di un campionario di Fr. 6'000.- - ritornato all'istante il 26 giugno 1990 (v. doc. 1 e 2 ), ma da quest'ultima rifutato il 12 luglio 1990, come è poi risultato solo in corso d'istruttoria, più precisamente dall'indagine esperita nell'agosto 1991 presso l'ufficio postale di [...] da cui è altresì emerso che il campionario è stato distrutto ('traité comme abandonné' - v. doc. B).

Al dibattimento finale egli ha conseguentemente rinunciato alla compensazione, riconoscendo di dover pagare l'importo preteso dall'istante, però con gli interessi solo a partire dall'agosto scorso, quando è venuto a conoscenza del rifiuto dell'istante di ricevere di ritorno il campionario, e chiedendo di tener conto, nel giudizio sulle ripetibili, di questa tardiva conoscenza a lui non imputabile.

Considerato

In diritto

1.

Tra le parti si è concluso un contratto di compravendita a carattere internazionale, i contraenti essendo una ditta francese ed una ditta svizzera. E' quindi necessario determinare il diritto applicabile.

Alla compravendita internazionale di cose mobili corporee si applica la convenzione dell'Aia del 15 giugno 1955 (cfr. RS 0.221.211.4) secondo l'art. 1 cpv. 2 LDIP, rimangono infatti sempre riservati i contratti internazionali.

L'articolo 2 si quella convenzione esprime il principio dell'elezione del diritto.

Secondo la girisprundenza del Tribunale federale (DTF 87 II 94 e 91 II 44) le parti sono libere di scegliere il diritto applicabile ad un contratto internazionale, tuttavia questa scelta deve essere cosciente e volontaria.

L'elezione del diritto deve risultare senza ombra di dubbio dal contratto o dalle circostanze; le parti devono essere state coscienti dell'esistenza di un problema relativo al diritto applicabile e devono avere espresso la loro volontà di scelta in modo chiaro.

Nel nostro caso il richiamo dell'art. 1 e ss CO effettuato dall'istante non può essere considerato come una scelta espressa poichè dall'istruttoria non è mai emerso che le parti erano coscienti dell'esistenza di un problema relativo al diritto applicabile.

Secondo l'art. 3 cpv. 1 della convenzione dell'Aia, 'quando manchi una dichiarazione delle parti circa il diritto applicabile conformemente alle premesse previste nell'articolo precedente, la compravendita è regolata dalla legge interna del paese in cui il venditore, al momento in cui assume l'ordinazione, ha la sua dimora abituale...'.

E' quindi evidente che nel nostro caso va applicato il diritto francese.

La Francia ha aderito alla convenzione di Vienna dell'11 aprile 1980 che regola la compravendita internazionale di merci (cfr. RS 0.211.211.1).

L'art. 1 di questa convenzione prevede che: 'La presente convenzione è applicabile ai contratti di compravendita di merci tra le parti che hanno stabile organizzazione in stati diversi:...'b) se le norme di diritto internazionale privato sfociano nell'applicazione della legge di uno stato contraente.'

Alla presente fattispecie si applica pertanto la convenzione di Vienna e non il codice civile francese.

2.

La convenzione di Vienna regola il problema degli interessi molto brevemente all'art. 78, che prevede: 'se una parte non paga il prezzo o un'altra somma dovuta, l'altra parte ha il diritto agli interessi su tale somma, senza pregiudizio del risarcimento che avrebbe avuto il diritto di chiedere in virtù dell'art. 74.'

Questo articolo sancisce il principio che la decorrenza degli interessi non dipende da una messa in mora, ma semplicemente dal mancato pagamento del prezzo alla scadenza del relativo termine (cfr. Berner Tage fur die Juristische Praxis 1990, Wiener Kaufrecht, p. 208).

Nel nostro caso la convenuta era tenuta a pagare i fr. 6'604.45 entro il 12 luglio 19990 (v. doc. B); a partire da questa data decorrono pertanto gli interessi.

Il fatto che la convenuta abbia ritornato la merce all'istante, come pure il rifiuto di quest'ultima di riprenderla e la conseguente distruzione del pacco da parte della posta, nulla modificano in proposito, non potento ovviamente far ricadere anche sull'istante le conseguenze o di ordini non chiari dati dalla convenuta alla posta o di un malinteso sorto tra convenuta e la posta.

3.

L'art. 78 della Convenzione di Vienna è il frutto di un compromesso sul quale gli stati contraenti si sono accordati dopo lunghe discussioni.

Non è però stato possibile ottenere un accordo sul saggio degli interessi (cfr. Berner Tage fur die Juristische Praxis 1990, Wiener Kaufrecht, p. 208).

Deve di conseguenza far stato quello previsto dalla legge che sarebbe applicabile alla fattispecie (qui il Codice civile francese), se non si applicasse la Convenzione di Vienna.

Per l'art. 1153 del Codice civile francese l'interesse di mora è quello legale previsto all'art. 1907, che rinvia alla relativa legge no.75-619 dell'11 luglio 1975.

Secondo l'art. 1 di questa legge, il tasso d'interesse legale è fissato per la durata dell'anno civile, ed è uguale al tasso di sconto praticato dalla Banca di Francia il 15 dicembre dell'anno precedente.

Da informazioni assunte da questo giudice presso un istituto bancario, si è potuto determinare che attualmente il tasso di sconto praticato dalla Banca di Francia ammonta al 9,25%.

Pertanto la richiesta dell'istante può essere accolta sia per il capitale (riconosciuto), sia per gli interessi al 6%, siccome questo tasso è inferiore a quello previsto dalla legge.

p.q.m.

richiamati inoltre gli art. 147 ss CPC e la LTG,

p r o n u n z i a

1. In accoglimento dell'istanza, la convenuta [...] è tenuta a versare all'istante [...] la somma di Fr. 6'604.45 oltre interessi al 6% dal 12 luglio 1990.

2. Le spese e la tassa di giustizia di Fr. 200.--, già anticipati dalla parte istante, sono a carico della convenuta, la quale dovrà inoltre rifondere alla controparte Fr. 700.-- per ripetibili.

3. Notificazione alle parti.}}

Source

Source:
- Mme Monique Jametti Greiner, Section droit international privé, Office fédéral de la justice, Berne, Switzerland

Published in Italian:
-Revue suisse de droit international et de droit européen, (RSDIE), 1993, 663}}