Data
- Date:
- 27-04-1992
- Country:
- Switzerland
- Number:
- 6252
- Court:
- Pretura di Locarno-Campagna
- Parties:
- Unknown
Keywords
APPLICATION OF CISG - RULES OF PRIVATE INTERNATIONAL LAW REFERRING TO LAW OF CONTRACTING STATE (ART. 1(1)(B) CISG)
LACK OF CONFORMITY - NOTICE BY BUYER OF DEFECTS ONLY AFTER CUSTOMER COMPLAINTS - BUYER'S LOSS OF RIGHT TO RELY ON NON-CONFORMITY (ARTS. 38 AND 39 CISG)
LACK OF CONFORMITY - SELLER'S OFFER TO REMEDY DEFECTS (ART. 48 CISG) - BUYER'S DUTY TO ACCEPT OFFER BY SELLER
LACK OF CONFORMITY - BUYER'S RIGHT TO REDUCE PRICE (ART. 50 CISG) - CALCULATION OF REDUCTION - VALUE OF CONFORMING GOODS DETERMINED BY CONTRACT PRICE - NO NECESSARY CORRESPONDENCE BETWEEN PRICE REDUCTION AND REPAIR COSTS
Abstract
In 1988 an Italian seller and a Swiss buyer concluded contracts for the sale of furniture. The buyer sold a set of living-room furniture on to a customer who shortly thereafter complained that the goods were defective (by sitting on the sofas, the cushions slid forward). The buyer refused to accept the seller's offer to repair the goods by substituting the cushions' upholstery and declared the contract avoided. The buyer further claimed that another living-room set delivered by the seller was defective and, upon the seller's refusal to repair it, requested a refund of repair costs. The seller commenced legal action to recover the full price of all furniture sold.
The court held that the contracts were governed by CISG, as the Swiss private international law rules led to the application of the law of Italy, a contracting State (Art. 1(1)(b) CISG).
With respect to the first set of furniture, the court held that the buyer was not entitled to declare the contract avoided, as it had not examined the goods and given notice of the non-conformity in accordance with Arts. 38 and 39 CISG. In the opinion of the court, as both parties were merchants, the buyer should have examined the goods upon delivery and, since the defect was apparent, it should have given immediate notice of the non-conformity, instead of doing so only following customer complaints.
The court also observed that the buyer should have accepted the seller's offer to remedy the non-conformity by substituting the upholstery, in accordance with Art. 48 CISG.
With respect to the second set of furniture, the court found that the buyer was entitled to a reduction of the price, calculated as provided in Art. 50 CISG (in the same proportion as the value the goods actually delivered had at the time of delivery bears to the value conforming goods would have had at that time). The court held that, in the absence of evidence to the contrary, the value that conforming goods would have had is determined by the price agreed upon in the contract. The court further specified that the sum by which the price is to be reduced may not correspond to the repair costs actually suffered by the buyer.
Fulltext
IN FATTO
A.
Nel 1989 la ditta convenuta ha acquistato presso il [...] un tavolo da riunione, tre divani rispettivamente a 4, 3 e 2 posti e un pouf.
Per tali forniture la ditta attrice ha emesso le seguenti fatture:
- 19.2.88 Lit 4'928'000.- - (pari a Fr. 5'420.80)
- 17.6.88 Lit 2'470'000.- - (pari a Fr. 2'730.25)
- 01.7.88 Lit 2'596'000.- - (pari a Fr. 2'894.55)
vantando così un saldo a suo favore per un importo di Lit. 9'994'800.- -, pari a Fr. 11'045.60.
Nonostante i numerosi solleciti di pagamento (doc. C e D) le fatture risultano tuttora non saldate e la ditta attrice si è vista costretta ad intentare la presente azione.
B.
La ditta convenuta pone in compensazione al saldo di cui è debitrice i seguenti importi:
- Fr. 5'420.80 relativi alla fattura di un salotto fornito al cliente che glielo ha ritornato poichè difettoso;
- Fr. 2'700.- - pari al preventivo di riparazione di un divano difettato;
- Fr. 550.- - relativi a uno sconto concesso al cliente [...] per una fornitura di mobilio pure difettoso;
- Fr. 450.- - pari al preventivo di riparazione di cui altra fornitura difettosa effettuata al cliente [...].
Considerato
IN DIRITTO
1.
Tra le parti sono chiaramente stati conclusi dei contratti di compravendita internazionale, avendo la ditta attrice la sua sede in Italia e la convenuta in Svizzera.
Occorre dunque determinare se questo giudice sia competente e quale diritto sia applicabile.
Giusta l'art. 112 LDIP i tribunali svizzeri del domicilio del convenuto sono competenti per giudicare le azioni derivanti da contratti.
Pertanto questo Pretore risulta competente, avendo la ditta convenuta la sua sede a Tenero.
In merito al diritto applicabile, l'art. 118 LDIP rinvia alla Convenzione dell'Aia del 15.6.1955 concernente la legge applicabile ai contratti di compravendita a carattere internazionale di cose mobili corporee.
Giusta l'art. 3 di suddetta convenzione (v. RS 0.211.211.4), nel caso in cui le parti non abbiano dichiarato quale diritto applicare, la compravendita è regolata dalla legge interna del paese in cui il venditore al momento in cui assume l'ordinazione, ha la sua dimora abituale.
In concreto, avendo la ditta attrice (venditrice) la sua sede in Italia, è il diritto italiano che trova applicazione, come tra l'altro già dichiarato dalle parti negli allegati scritti.
L'Italia ha aderito l'11.12.86 alla Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci conclusa a Vienna l'11.4.80, entrata poi in vigore l'1.1.88 (in seguito C.V.).
Torna pertanto applicabile detta Convenzione, le norme di diritto internazionale sfociano nell'applicazione della legge di uno Stato contraente (art. 1 cpv. 1 lett. b C.V.) al momento della conclusione del contratto (art. 100).
2.
Giusta l'art. 36 C.V. il venditore è responsabile di ogni vizio di conformità, esistente al momento del trasferimento dei rischi al compratore, anche se tale vizio risulta soltanto dopo questo momento.
In merito alla fornitura del salotto di cui al doc. H la ditta convenuta intende prevalersi del fatto che risulta difettoso per non pagarne la relativa fattura e rescindere il contratto con la ditta fornitrice.
Detto salotto era stato rivenduto dalla ditta [...] a un cliente ginevrino che glielo ha in seguito ritornato poichè difettoso: infatti, a sua detta, i cuscini di seduta sarebbero troppo grandi e, sedendosi sul bordo esterno, scivolerebbero facendo cadere chi si siede.
Dai doc. 1-16 relativi allo scambio di corrispondenza tra le parti e il cliente [...] risulta che la ditta [...], posta a conoscenza del problema, aveva inviato a Ginevra un suo rappresentante, il quale, pur non riconoscendo l'esistenza di difetti nei mobili consegnati, si era dichiarato disposto a cambiare l'imbottitura dei cuscini per risolvere bonalmente la vertenza.
Nonostante ciò il cliente non ha accettato tale soluzione di ripiego e il salotto è stato restituito alla ditta.
Al sopralluogo dell'11.12.91 è risultato che effettivamente, sedendosi sul limite massimo esterno, i cuscini di seduta escono dalla sede; si è inoltre costatato che i cuscini a lato sono flosci.
Per quanto riguarda la notifica dei difetti, la Convenzione di Vienna enuncia grossomodo gli stessi principi del diritto svizzero, cosicchè uno sguardo alla dottrina e alla giurisprudenza nostre è pertinente.
In Svizzera vige il principio secondo cui v'è un difetto anche quando viene a mancare una qualità che ci si può normalmente attendere da una cosa di una certa categoria; la merce acquistata deve essere propria all'uso alla quale è solitamente destinata (TERCIER. La partie spéciale du CO, pag.41).
Da un divano di una certa qualità e prezzo, si può pretendere che, sedendosi comodamente, i cuscini non scivolino in avanti e che non si debba continuamente riiordinarli per non dare al salotto una sembianza di trascuratezza, per cui si potrebbe anche ammettere che il divano è difettoso.
A mente dell'art. 38 C.V. il compratore deve però esaminare la merce entro il termine più breve possibile, tenuto conto delle circostanze; se egli non notifica al venditore il vizio scoperto entro un termine ragionevole a partire dal momento in cui l'ha rilevato o avrebbe dovuto rilevarlo, perde il diritto di prevalersi di tale vizio di conformità (art. 39 C.V.).
In questo caso è come se ci fosse stata un'accettazione tacita della merce difettosa, soprattutto se l'acquirente rivende la merce a terzi senza dapprima esaminarla (TERCIER pag. 42 e DTF 105 II 90).
Nella specie inoltre le parti sono entrambe commercianti e pertanto il dovere di verifica si impone con più rigore (v. BUCHER, Obligationenrecht, Besonderer Teil, 3. ediz. pag. 93 e DTF 99 II 365).
Di conseguenza si poteva ragionevolmente pretendere dalla ditta [...] che al momento della ricezione della merce ne esaminasse l'idoneità all'uso prima di rivenderla al cliente.
Non si potrebbe qui nemmeno parlare di difetti occulti, non costatabili mediante un semplice esame della merce e rilevabili solo in un secondo tempo.
Infatti era sufficiente sedersi sul divano per rendersi conto del difetto in questione.
Se la convenuta ha omesso di fare questa verifica, che le incombeva, ne deve ora sopportare le conseguenze, non risultando nè del resto avendo affermato una sua impossibilità ad eseguirla.
Tenendo pure conto del fatto che suddetto difetto è ritenuto dalla convenuta grave a tal punto da esigere una rescissione del contratto, non poteva non emergere al momento della ricezione della merce.
Pertanto la notifica dei difetti da parte della ditta [...] avvenuta solo dopo il momento in cui il cliente [...] si è lamentato della fornitura risulta intempestiva ex art. 39 C.V.: la notifica è del 13 giugno 1988 (doc. 2) e la fattura - e quindi presumibilmente la fornitura - è del 19.2.1988 (doc. H).
Abbondanzialmente va aggiunto che la ditta [...] si era dichiarata pronta a riparare il difetto: meglio avrebbe fatto la convenuta ad accettare tale proposta piuttosto che pretendere la rescissione tout court del contratto di compravendita (art. 48 C.V.).
3.
La ditta [...] pone inoltre in compensazione le spese di riparazione di un altro salotto, preventivate in Fr. 2'700.- - , poichè, a sua detta, dai cuscini uscivano delle piume probabilmente troppo grezze per il tipo di stoffa utilizzato come rivestimento.
Giusta l'art. 50 C.V. il compratore può ridurre il prezzo delle merci, se non sono conformi al contratto, in proporzione alla differenza tra il valore che le merci effettivamente fornite avevano al momento della fornitura e il valore che le merci conformi avrebbero avuto a quel momento.
E' riservato tuttavia il caso in cui il venditore ha accantonato il vizio o l'acquirente glielo ha impedito.
Dal doc. E si evince che la ditta convenuta aveva sollecitato l'istante a riprendersi i divani in questione al fine di ripararli.
Da parte sua la ditta [...] non ha dimostrato alcuna intenzione di porre rimedio al lamentato vizio che d'altronde contesta.
Tuttavia dalle testimonianze risulta che effettivamente dai cuscini dei divani uscivano delle piume (v. verbali teste Sutter pag.4); pertanto la ditta [...] può prevalersi dell'art. 50 C.V. per ridurre il prezzo della merce.
L'attrice contesta le spese di riparazione addebitate dalla convenuta, sostenendo che non risulta alcuna prova di una qualsiasi riparazione.
Va rilevato in proposito che la riduzione del prezzo di cui all'art. 50 C.V., non è un risarcimento delle spese di riparazione, bensì un 'adeguamento' del prezzo al valore effettivo della merce.
Conformemente a una costante giurisprudenza la riduzione del prezzo si effettua secondo il metodo relativo: il prezzo ridotto sta al prezzo convenuto come il valore oggettivo della merce difettata sta al valore senza difetti.
Il valore oggettivo senza difetti è presunto corrispondere al prezzo convenuto.
La differenza tra il valore senza difetti e il valore con i difetti non coincide necessariamente con il costo della riparazione ma il più delle volte gli corrisponde (DTF 111 II 162 = JdT 1985 I 588).
Il teste [...] (arredatore d'interni) ha preventivato il costo di riparazione in Fr. 2'700.- - pari a Fr. 900.- - per cuscino.
La ditta convenuta non ha però chiesto la prova peritale, ma si è limitata a produrre agli atti i pareri dell'arredatore di interni [...].
Ora, per costante giurisprudenza, vale il principio secondo cui una perizia privata prodotta da una della parti in causa, ha giuridicamente il significato di una mera allegazione di parte e non può conferire carisma di prova nemmeno se chi l'ha effettuata è sentito come teste (Rep. 1984, 389).
Detto principio può essere applicato, mutatis mutandis, a un preventivo fatto allestire da una parte.
Pertanto l'importo preventivato di Fr. 2'700.- - non può essere tenuto in considerazione, non essendo inoltre stato in alcun modo specificato su che base sia stato calcolato, tanto più che un costo di Fr. 900.- - per la reimbottitura di un cuscino appare decisamente elevato.
Orbene, in mancanza di altri elementi atti a determinare il costo di riparazione del divano in questione, il cui onere probatorio le incombeva, alla ditta convenuta può essere riconosciuta in via del tutto equitativa la somma di Fr. 1'000.- -
4.
Per quel che concerne le forniture ai clienti [...] risulta dalle loro testimonianze che i mobili erano difettati: infatti dalle sedie e dal tavolo la vernice si staccava con una semplice spolverata.
A causa di questo inconveniente la ditta [...] ha concesso uno sconto a suddetti clienti determinato in modo puramente arbitrario.
Detto sconto non può quindi essere considerato pari all'effettivo minor valore dei mobili, cosa che giustificherebbe una riduzione del prezzo degli stessi.
Anche in questo caso una perizia giudiziale sarebbe stata utile, non potendo fondarsi questo giudice su valori soggettivi per determinare il prezzo effettivo della merce difettata.
Pertanto pure questa pretesa può essere riconosciuta solo per Fr. 500.- -
In sede conclusionale la ditta [...] per compensare totalmente il suo debito nei confronti della ditta [...] fa valere i danni subiti dalla perdita di credibilità commerciale della sua ditta dovuta alla fornitura di mobili difettosi.
Il CPC (art. 78) stabilisce che il giudice può tener conto solo dei fatti allegati con la petizione dell'attore e con la risposta dal convenuto, sicchè una circostanza addotta solo nella memoria conclusiva può essere considerata ai fini del giudizio (Rep.1989, 109).
Ne consegue che la convenuta non può far valere per la prima volta in fase conclusionale una pretesa all'unico scopo di raggiungere un totale che compensi interamente la pretesa di controparte.
Tutto quanto qui riconosciuto alla convenuta, la petizione può essere ammessa limitatamente all'importo di Fr. 9'500.- - (arrotondato), oltre gli interessi al 5% a far tempo dal 28.9.88 data giustificata dalla comminatoria doc. 10.
p.q.m.
Visti inoltre gli art. 147 ss CPC e la LTG,
p r o n u n z i a:
1. In parziale accoglimento della petizione, la convenuta [...] è tenuta a versare alla parte attrice [...], l'importo di Fr 9'500.-- oltre interessi al 5% dal 28 settembre 1988.
2. Le spese e la tassa di giustizia i Fr. 700.--, da antiipare dalla parte attrice, sono a suo crio per 1/5 e per la rimanenza a carico della convenuta, la quale rionderà alla parte attrice Fr. 800. -- per ripetibili.
3. Notificazione alle parti.}}
Source
Source:
- Mme Monique Jametti Greiner, Section droit international privé, Office fédéral de la justice, Berne, Switzerland
Published In Italian:
- Revue suisse de droit international et de droit européen (RSDIE), 1993, 665
Cited as precedent by:
- Italy, Tribunale Civile di Cuneo, 31-01-1996. (See Abstract and Full Text in UNILEX)}}