Data

Date:
15-12-1998
Country:
Switzerland
Number:
10.96.00029
Court:
Tribunale di Appello di Lugano, seconda camera civile
Parties:
Unknown

Keywords

TERRITORIAL SCOPE OF CISG - CONTRACT FOR THE SALE OF GOODS - PARTIES WITH PLACES OF BUSINESS IN THE SAME STATE - CISG NOT APPLICABLE

MATERIAL SCOPE OF CISG - JOINT-VENTURE AGREEMENT - NOT COVERED BY CISG

Abstract

The Court held that CISG is not applicable to a sales contract when both parties have their places of business in the same State (in the case at hand: Chile).

The Court also held that a joint-venture agreement as such is outside the scope of CISG.

Fulltext

[…]

In diritto

che giusta l'art. 302 cpv. 1 CPC le cause di natura patrimoniale appellabili al Tribunale federale di valore superiore al fr. 100'000.- possono, per accordo delle parti, proporsi direttamente alla Camera civile di appello quale prima istanza, ritenuto inoltre che l'accordo delle parti non c necessario se il valore della lite supera i fr. 200'000.-;

che affinché una causa patrimoniale - com'è pacificamente quella qui in esame - sia appellabile al Tribunale federale, e meglio sia ad esso deducibile con un ricorso per riforma, è necessario che essa verta sull'applicazione del diritto federale (art. 43 OG e art. 43a cpv. 2 OG e contrario; Poudret, Commentaire de la Loi fédérale d'organisation judiciaire, Vol. ll, Berna 1990, N. 1.1 e 5 ad art. 43a OG; Rep. 1981 p. 381, 1984 p. 391; Cocchi/Trezzini, CPC, N. 6 e 9 ad art. 302), indipendentemente dal fatto che tale applicazione derivi o meno da norme di collisione federali (RVJ 1998 p 20O);

che la deferibilità del giudizio d'appello al Tribunale federale deve essere esaminata d'ufficio (Rep. 1981 p.381; Cocchi/Trezzini, op. cit., N. 9 ad art. 302);

che, con riferimento alla proponibilità della petizione, si osserva innanzitutto che effettivamente il contratto dl cui al doc. B è stato sostituito dall'accordo, di cui per altro la convenuta non è più parte, di cui al doc. 9;

che mentre con il doc. B l'attrice concedeva alla convenuta la prima opzione sull'80% della sua produzione di per un periodo di 4 anni a far tempo dal 1° luglio 1993, con il doc. 9 era per contro la nuova associazione e che avrebbe avuto per 5 anni a far tempo dal 1° maggio 1994 la prima opzione per la commercializzazione di un minimo dell'80% del volume prodotto dall'attrice - per inciso si osserva che l'attrice non ha in proposito obiettato che la merce oggetto dei due contratti fosse diversa - ciò che evidentemente comprende, già per il fatto che la concessione di un "minimo dell'80% del volume prodotto dall'attrice" non esclude la concessione di una percentuale maggiore (del 90% o anche del 100%), anche la quota sulla produzione di ... a suo tempo attribuita alla convenuta;

che nel doc. 10, concluso tra la convenuta e la in tempi non sospetti (13 aprile 1994) - e non eccepito di falso dall'attrice, la quale si è limitata ad affermare che quell'accordo fosse irrilevante, siccome res inter alios acta (replica p. 4 e 5) - si da del resto atto che i rapporti tra l'attrice e la convenuta erano stati sostituiti da quelli conclusi nel doc. 9;

che la tesi sostenuta dall'attrice in replica (p. 3), secondo cui l'accordo di cui al doc. 9 in realtà dovesse semplicemente affiancare ed ampliare il precedente (doc. B), oltre che in contrasto con la logica commerciale, non è stata in definitiva suffragata da alcuna prova, tanto è vero che l'attrice non è stata in grado di dimostrare che dopo l'8 aprile 1994 la convenuta abbia continuato ad ordinare forniture di pesce in base all'accordo di cui al doc. B ed anzi dal plico doc. D è risultato semmai il contrario, cioè che le stesse erano ora richieste dalla ...; la circostanza che dopo quella data la convenuta abbia continuato a retribuire l'attrice per le forniture eseguite da quest'ultima (cfr. doc. 27o- 27t) non appare tutto sommato decisiva, tanto è vero che essa in base all'accordo di prestazione di servizi di cui al doc. 10 aveva ricevuto l'incarico da parte della ... sia di versare, secondo le istruzioni di quest'ultima, su conti cileni - tra cui, evidentemente, quelli dell'attrice - le somme incassate dalla commercializzazione dei prodotti, sia di ridistribuire tra l'attrice (in ragione del 40%) e la stessa ... (in ragione del 60%) l'utile che sarebbe derivato dall'operazione di commercializzazione (cfr. doc. 16a-16b, 17a-17b);

che le fatture per le quali l'attrice procede in causa sono tutte successive alla sottoscrizione dell'accordo di cui al doc. 9 e sono perciò chiaramente regolate da quest'ultimo;

che è senz'altro vero che le varie forniture di pesce, in margine alle quali sono stati conclusi gli accordi di cui al doc. B -e prima di questo, un altro, datato 7 dicembre 1990 (doc. 7) rispettivamente quello di cui al doc. 9, erano in definitiva avvenute in forza di un contratto di compravendita, ancorché non formalizzato per iscritto; è tuttavia altrettanto vero che a far tempo dall'8 aprile 1994, stante la validità del doc. 9, parti di questo tacito contratto di compravendita erano da una parte l'attrice e dall'altra la..., entrambe società cilene con sede in..., per cui alla fattispecie non risultava più applicabile la Convenzione di Vienna sui contratti di compravendita internazionale di merci -la quale entra in effetti in linea di conto solo se le parti contrattuali hanno sede in un Paese diverso (art. 1 cpv. 1 CVM; Honsell, Kommentar zum UN-Kaufrecht, Berlino-Heidelberg-New York 1997, N. 6 ad art. 1 CVM; Herrmann, Anwendungsbereich des Wiener Kaufrechts -Kollisionsrechtliche Probleme, in: Bucher, Wiener Kaufrecht, Berna 1991, p. 84 e seg.; Neumayer/Ming, Convention de Vienne sur les contracts de vente internationale de marchandises, Losanna 1993, N. 4 ad art. 1 CVM; Ercüment Erdem, La livraison des marchandises selon la Convention de Vienne, Friborgo 1990; p. N. 83 e 103; Ferrari, La vendita internazionale, in: Galgano, Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia, Vol. XXI, Padova 1997, p. 58 e 66, ove la sede in Paesi diversi è addirittura considerata una premessa ovvia)- bensì chiaramente il diritto cileno;

che al medesimo risultato dell'applicazione del diritto cileno si giungerebbe pure se si ritenesse che il contratto di compravendita non costituiva che un aspetto secondario del complesso accordo concluso tra le parti con il doc. 9;

che pertanto la fattispecie oggetto della petizione non é retta dal diritto svizzero e non può di conseguenza essere portata direttamente in appello ai sensi dell'art. 302 CPC;

che non risultando applicabile al litigio il diritto svizzero, la riconvenzionale è a sua volta inammissibile e non torna perciò conto determinare se il valore di causa avrebbe permesso la sua introduzione direttamente in appello;

che l'irricevibilità della petizione esclude di esaminare la richiesta formulata in via subordinata dalla convenuta, volta a far accertare la ricevibilità, per motivi di unità del diritto applicabile, della domanda riconvenzionale;

[…]}}

Source

Original in Italian:
- Unpublished}}