Data

Date:
05-11-1998
Country:
Italy
Number:
11088
Court:
Corte Suprema di Cassazione, Sez. Un.
Parties:
AMC di Ariotti e Giacomini S.n.c. v. V.B. GmbH

Keywords

JURISDICTION - JURISDICTION OF COURT FOR PLACE OF PAYMENT OF PRICE

PLACE OF PAYMENT OF PRICE (ART. 57(1) CISG) - SELLER'S PLACE OF BUSINESS - GENERAL RULE APPLICABLE IF THERE IS NO SPECIFIC AGREEMENT TO PAY THE PRICE AT ANOTHER PLACE

Abstract

An Italian seller and an Austrian buyer concluded a contract for the sale of women block stockings. The seller commenced an action before an Italian court to recover the unpaid balance of the contract price. The buyer objected to the jurisdiction of the Italian courts to hear the case. The case was deferred to the Italian Supreme Court on the issue of jurisdiction.

The Supreme Court applied Art. 57(1) CISG in order to determine the place of performance of the buyer's obligation to pay the price, since, according to the Italian Code of Civil Procedure, a foreign party may be sued before an Italian court if the obligation in question is to be performed in Italy. The court stated that Art. 57(1) CISG sets forth the general rule pursuant to which if the buyer is not bound to pay the price at any other particular place, the place of performance of the obligation to pay the price coincides with the seller's place of business or, if the payment is to be made against the handing over of the goods or of documents, with the place where the handing over takes place.

In the court's opinion, the word "bound" contained in Art. 57(1) CISG, means that the general rule of payment at the seller's place of business does not apply only if there is a specific agreement that the buyer is to pay the price at a different place.

Since the parties had agreed neither on a particular place of payment nor on payment against handing over of the goods or of documents, the place of performance was the seller's place of business. On this ground the Supreme Court held that the Italian courts had jurisdiction.

Fulltext

[...]

Svolgimento del processo

Con citazione del 15 novembre 1990 la AMC di Ariotti e Giacomini s.n.c., con sede in Rodigo (MN), dichiarò che nel periodo dicembre 1989 - luglio 1990 essa aveva venduto alla VB società commerciale a r.l., con sede in Vienna Peregringasse 3, i collants da donna indicati nelle nove fatture (che esibiva), per un importo complessivo di lire 522.144.000 come da conteggio del pari prodotto. Aggiunse che l'acquirente VB aveva effettuato in varie riprese versamenti per complessive lire 308.413.420, mentre nessuno degli assegni emessi a parziale copertura dei residuo debito aveva avuto buon fine, onde residuava un debito della detta società pari a lire 213.730.580, sul quale erano dovuti i danni da svalutazione monetaria e gli interessi. Dedusse ancora che il Tribunale di Mantova era competente a decidere la causa, ai sensi dell'art.5 n. 3 della convenzione italo-austriaca dei 16 novembre 1971, ratificata con legge 12 febbraio 1974 n.71, in quanto l'obbligazione contrattuale oggetto di controversia (pagamento di fatture) doveva essere eseguita nel territorio dello Stato italiano al domicilio dei creditore.

Pertanto convenne la VB società commerciale a r.l. davanti al menzionato Tribunale, chiedendo che fosse condannata a pagarle la somma di lire 213.730.580, oltre ai danni da svalutazione e gli interessi, con vittoria di spese giudiziali.

Con la comparsa di risposta la VB - Handelsgesellschaft MbH (VB società commerciale a r.l.) , con sede in Vienna Peregringasse 3, impugnò la domanda, esponendo che nel periodo tra il dicembre 1989 e il marzo 1990 essa aveva concluso con la AMC tre negozi, concernenti tre forniture di collants da donna per la somma complessiva di lire 247.104.000 (indicata in tre delle fatture prodotte dall'attrice), pagata tramite rimesse bancarie effettuate a mezzo della Banca popolare di Verona, agenzia di Mantova.

Aggiunse che, oltre tali forniture, essa null'altro aveva ordinato o ricevuto dall'attrice, alla quale perciò non doveva alcuna somma, contestando le altre fatture elencate in citazione. Sostenne, in particolare, di essere totalmente estranea alla vicenda riguardante presunti assegni rimasti insoluti. Dedusse altresì che, avendo la propria sede in Austria senza alcuna filiale in Italia, non poteva essere citata davanti a un giudice italiano per difetto di giurisdizione, stante l'inesistenza di qualsiasi rapporto contrattuale concernente presunte forniture il cui pagamento era indebitamente chiesto dall'attrice.

Instauratosi il contraddittorio la causa (come si espone nel ricorso proposto a questa Corte) subì varie vicende processuali, che peraltro nei termini prospettati non risultano rilevanti in questa sede.

Infine, con atto notificato il 5 giugno 1996 la A.M.C. di Ariotti e Giacomini s.n.c. ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, cui la VB Handelsgesellschaft resiste con controricorso.

La ricorrente ha anche depositato memoria ex art.378 c.p.c.

Motivi della decisione

Deve essere dichiarata la giurisdizione dei giudice italiano.

La controversia ha per oggetto rapporti negoziali di compravendita, cioè forniture di calze da donna che la ricorrente società italiana afferma di avere effettuato alla resistente società austriaca nell'arco cronologico compreso tra il dicembre del 1989 e il luglio dei 1990. Più precisamente, l'obbligazione dedotta in causa è il pagamento del residuo prezzo di quelle forniture, cui la ricorrente sostiene di avere diritto, mentre la resistente contesta ogni sua obbligazione in proposito deducendo di avere pagato tutte le ordinazioni effettuate e di non avere chiesto e ricevuto le altre forniture alle quali la AMC si richiama.

Fermo il punto che non è in discussione in questa sede la fondatezza o meno della pretesa azionata (la cui cognizione appartiene al giudice del merito), e che la decisione di questa Corte in sede di regolamento di giurisdizione è idonea a formare giudicato soltanto su questa, ma non anche su alcun profilo attinente al merito della domanda (Cass., 6 marzo 1998, n. 2526), si tratta di verificare - vertendosi in tema di vendita internazionale - se sussista un criterio di collegamento in grado di radicare la giurisdizione dei giudice adito (Tribunale di Mantova).

Ai fini di tale indagine è opportuno premettere che, in assenza di dati certi desumibili dagli atti, la giurisdizione va determinata con riguardo ai fatti allegati dall'attore, mentre le contestazioni sollevate dal convenuto contro quei fatti possono condurre al rigetto della domanda, ove si rivelino fondate, ma non spiegano efficacia per la dichiarazione o negazione della giurisdizione del giudice adito (v. al riguardo, Cass., 29 novembre 1996, n. 10698; Sez. Un., 13 giugno 1996, n. 5440; 11 febbraio 1982, n. 837; 16 marzo 1978, n. 1323).

Ciò posto, non sembra pertinente il richiamo della AMC alla convenzione bilaterale italo-austriaca 16 novembre 1971, ratificata dallo Stato italiano con legge 12 febbraio 1974, n.71. Tale convenzione riguarda il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, di transazioni giudiziarie e di atti notarili, e, ai fini del riconoscimento di efficacia di tali decisioni, stabilisce una serie di criteri di competenza, tra cui quello previsto nell'art.5 n. 3, alla stregua del quale, se oggetto della controversia sia stata un'obbligazione contrattuale, essa, per accordo espresso o tacito dell'attore e del convenuto, andava eseguita nel territorio dello Stato che ha pronunciato la decisione. La normativa de qua dunque, riguarda la fase di delibazione della decisione, mentre nel caso in esame si deve accertare la sussistenza di un criterio di collegamento idoneo ad attribuire al giudice adito il potere di decidere la controversia.

Il suddetto criterio si rinviene, ad avviso del collegio, nella convenzione delle Nazioni Unite riguardante i contratti di vendita internazionale di merci, adottata a Vienna l'11 aprile 1980, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 11 dicembre 1985 n. 765, ratificata dall'Austria il 29 dicembre 1987, in vigore nell'epoca cui risalgono le obbligazioni dedotte in giudizio.

Ai sensi dell'art.57, primo comma, lett. a), e b) della convenzione suddetta, se l'acquirente non è tenuto a pagare il prezzo in un altro luogo particolare, dovrà pagare il venditore presso la sede di affari di quest'ultimo, oppure, se il pagamento deve essere fatto al momento della consegna delle merci o dei documenti nel luogo di tale consegna.

Il significato della norma è sufficientemente chiaro: essa pone un criterio generale secondo cui l'acquirente deve pagare il venditore presso la sede di affari di quest'ultimo; l'acquirente, però, può essere tenuto a pagare il prezzo "in un altro luogo particolare", ma l'esistenza di un tale obbligo deve evidentemente risultare da una fonte specifica; se, infine, il pagamento deve essere fatto al momento della consegna delle merci o dei documenti, il luogo del pagamento coincide con quello della consegna.

Nel caso di specie nessun elemento consente di fare riferimento al secondo o al terzo dei criteri ora elencati, onde deve trovare applicazione il criterio generale stabilito dalla citata norma, in base al quale il pagamento delle forniture (che si assumono effettuate dall'attrice) si sarebbe dovuto eseguire presso la sede di affari di quest'ultima, ossia in Rodigo (Mantova, Italia), ove resta conseguentemente determinato il "forum destinatae solutionis".

Pertanto, per la presente controversia sussiste la giurisdizione del giudice italiano rispetto alla convenuta società straniera, sia in base al suddetto criterio di collegamento sia a norma dell'art.4, n. 2, c.p.c., vigente al momento della proposizione della domanda (ed applicabile, ai sensi dell'art.5 c.p.c. nel testo attuale, anche ai giudizi pendenti alla data dell'1 gennaio 1993, come quello di cui si tratta), alla stregua del quale lo straniero può essere convenuto davanti ai giudici della Repubblica se la domanda stessa riguarda (tra l'altro) obbligazioni quivi da eseguirsi.

Tale conclusione non trova ostacolo negli argomenti addotti dalla resistente nel controricorso.

In primo luogo, non è pertinente il richiamo al criterio dei petitum sostanziale, perché questo attiene al riparto tra gli ordini di giurisdizione per i quali si pone il problema d'identificare la consistenza delle situazioni giuridiche dedotte in giudizio (in particolare, se di diritto soggettivo o d'interesse legittimo), allo scopo di definire i limiti del potere giurisdizionale del giudice ordinario, mentre nel caso di specie si verte in ambito diverso, cioè relativo alla giurisdizione rispetto allo straniero.

In secondo luogo, non rileva in questa sede che la convenuta abbia eccepito l'insussistenza di qualsiasi legame giuridico tra le parti in ordine alla pretesa dell'attrice, perché, per quanto chiarito in precedenza, questo è profilo riguardante il merito ma ininfluente per dichiarare o negare la giurisdizione del giudice adito.

Dalle esposte considerazioni discende la giurisdizione dei giudice italiano.

Si ravvisano giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, a sezioni unite, dichiara la giurisdizione del giudice italiano e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 30 aprile 1998, nella camera di consiglio delle Sezioni unite civili della Corte suprema di cassazione.}}

Source

Original in Italian:
- Unpublished

Excerpt of judgement in Italian:
- Giurisprudenza Italiana, Recentissime, 1998, 164-165
- GIUS, 1999, 216}}