Data

Date:
07-08-1998
Country:
Italy
Number:
7759
Court:
Corte Suprema di Cassazione, Sez. Un.
Parties:
AMC di Ariotti e Giacomini S.n.c. v. Zimm & Söhne GmbH

Keywords

JURISDICTION - JURISDICTION OF COURT FOR PLACE OF PAYMENT OF PRICE

PLACE OF PAYMENT OF PRICE (ART. 57(1) CISG) - SELLER'S PLACE OF BUSINESS - GENERAL RULE APPLICABLE IF THERE IS NO SPECIFIC AGREEMENT TO PAY THE PRICE AT ANOTHER PLACE

Abstract

An Italian seller and an Austrian buyer concluded a contract for the sale of women block stockings. The seller commenced an action before an Italian court to recover the unpaid balance of the contract price. The buyer objected to the jurisdiction of the Italian courts to hear the case on the ground that the parties had established a practice under which the price was to be paid in Austria. The case was deferred to the Italian Supreme Court on the issue of jurisdiction.

The Supreme Court applied Art. 57(1) CISG in order to determine the place of performance of the buyer's obligation to pay the price, since, according to the Italian Code of Civil Procedure, a foreign party may be sued before an Italian court if the obligation in question is to be performed in Italy. The court stated that Art. 57(1) CISG sets forth the general rule pursuant to which if the buyer is not bound to pay the price at any other particular place, the place of performance of the obligation to pay the price coincides with the seller's place of business or, if the payment is to be made against the handing over of the goods or of documents, with the place where the handing over takes place.

In the court's opinion, the word "bound" contained in Art. 57(1) CISG, means that the general rule of payment at the seller's place of business does not apply only if there is a specific agreement that the buyer is obliged to pay the price at a different place. A mere practice between the parties, which may well depend on a tolerance on the part of the seller, is not sufficient to justify a derogation from the general rule. This interpretation is corroborated by the use of the very same word "bound" in Art. 58(1) CISG, regarding time of payment.

In the case at hand, the existence of a specific agreement that the buyer was to pay the price in Austria was disputed between the parties and could not be ascertained by the Supreme Court. Therefore the court held that the Italian courts had jurisdiction to hear the case on the ground that the place of performance was the seller's place of business in Italy.

Fulltext

[...]

Svolgimento del processo

Con citazione del 29 novembre 1990 la A.M.C., di Ariotti e Giacomini s.n.c., con sede in Rodigo (Mn) dichiarò che essa, nel periodo marzo 1989 - luglio 1990, aveva venduto alla Adolf Zimm e figli, fabbrica di calze e maglierie Heidenreichstein s.r.l., con sede in Vienna Salztorgasse 2, i collants da donna indicati nelle 71 fatture, che esibiva, per un importo complessivo di lire 3.723.491.160. Aggiunse che la società compratrice aveva effettuato in varie riprese versamenti per complessive lire 3.110.710.080, mentre nessuno degli assegni emessi a parziale copertura dei residuo debito aveva avuto buon fine, sicché la medesima società doveva ancora lire 612.781.080. Dedusse ancora che il Tribunale di Mantova era competente a decidere la controversia, ai sensi dell'art.5 n. 3 della convenzione italo - austriaca del 16 novembre 1971, ratificata con legge 12 febbraio 1974 n. 71, in quanto l'obbligazione contrattuale oggetto della causa (pagamento di fatture) doveva essere eseguita in Italia al domicilio del creditore. Convenne pertanto la menzionata società davanti al detto Tribunale di Mantova, chiedendo che fosse condannata a pagare la somma di lire 612.781.080, oltre agli interessi e alla svalutazione monetaria, con vittoria di spese.

Con la comparsa di risposta la società A. Zimm & Soehne Gmbh (s.r.l.), con sede a Vienna, contestò preliminarmente la giurisdizione sostenuta dall'attrice, precisando: a) di essere una società austriaca con sede a Vienna; b) di aver concluso i contratti per l'acquisto della merce in questione in Austria; c) di avere ivi pagato tutte le somme concordate mediante assegni, pagabili in quel Paese; d) di non intrattenere in Italia alcun institore idoneo a rappresentarla in giudizio, ai sensi dell'art.77 secondo comma c.p.c.

Sostenne che non era invocabile nella specie la convenzione italo - austriaca del 1971, perché questa regolava esclusivamente la c.d. competenza internazionale indiretta, ossia fissava i criteri che consentivano di delibare una sentenza intervenuta nell'altro Stato, ai sensi dell'art.1 della convenzione medesima, onde la competenza giurisdizionale dei tribunale adito discendeva dalle sole norme procedurali interne (art. 4 c.p.c.), mentre nessun accordo era intervenuto tra le parti in ordine all'esecuzione nel territorio dello Stato italiano dell'obbligazione contrattuale oggetto della controversia, essendo avvenuto invece il contrario, in quanto le parti avevano determinato come luogo di pagamento l'Austria.

Nel merito dedusse che, dal 1987 in poi, essa era stata in relazione d'affari con la s.r.l. GI & MA di Orsenigo (Como) il cui legale rappresentante e factotum era il signor Renato Bagnoli, e da tale società essa Zimm aveva rilevato cospicue quantità di calze nel corso degli anni, finché nella primavera dei 1989 la società comasca, tramite il detto Bagnoli, aveva comunicato che, per determinate partite di merce, la A.M.C. di Rodigo avrebbe effettuato le forniture concordate e avrebbe fatturato direttamente.

Peraltro - proseguì la convenuta - nessun rapporto diretto si era mai voluto instaurare con la A.M.C., in quanto il Bagnoli aveva dichiarato di agire anche per conto di essa, avendone ottenuto l'autorizzazione; e, del resto, il rapporto si era articolato sempre attraverso la persona del Bagnoli e mai la A.M.C. aveva trovato alcunché da ridire. Dopo il marzo del 1989 era avvenuto che delle fatture A.M.C. presentassero a volte prezzi alquanto maggiorati rispetto a quelli concordati, ma il Bagnoli, cui la circostanza era stata contestata, aveva replicato che gli importi maggiorati erano dovuti a "motivi aziendali" della A.M.C. (valutari, fiscali, o di altra natura) e che gli unici prezzi impegnativi erano quelli concordati a voce, in relazione ai quali egli aveva provveduto a rettifiche.

La deducente continuò ad esporre: che essa aveva scritto alla A.M.C. ribadendo che tutta la merce ordinata presso la GI & MA (sig. Bagnoli) era stata pagata a quest'ultima e che, anche in prosieguo di rapporto, il contraente era e rimaneva la stessa GI & MA, con la quale la A.M.C. avrebbe dovuto regolare eventuali conguagli; che il Bagnoli, quasi ogni settimana, visitava a Vienna la deducente, confermando gli ordini dati e ricevuti ed incassando gli assegni che la Zimm gli rimetteva su sua richiesta; che soltanto per un determinato affare, da espletare in URSS, vi era stato un rapporto diretto Zimm/A.M.C. ed anche in tal caso il luogo di pagamento era stato stabilito in Austria mediante assegno; che il Bagnoli aveva chiesto e ricevuto spesso degli acconti, sicché la Zimm non poteva essere chiamata a rispondere di ipotetici mancati versamenti di parte delle somme riscosse dal mandatario; che, quanto alle fatture, una parte era stata portata direttamente tramite il Bagnoli a Vienna, una parte era stata inviata per fax ed una piccola parte, infine, era stata inviata dall'attrice ad essa convenuta; che in contraddittorio col Bagnoli si era provveduto a rettificare gli importi contrastanti sia con le intese intervenute sia con i prezzi di mercato, senza rilievi da parte di A.M.C., la quale mai aveva protestato per le riduzioni di prezzo operate sulle fatture; che i conteggi effettuati dall'attrice non trovavano rispondenza nelle risultanze contabili della convenuta; che, conclusivamente, la deducente non aveva motivo per dubitare che A.M.C. fosse d'accordo sulle modalità esecutive degli affari, tutti conclusi a Vienna come in quella città erano state pagate, per la massima parte mediante assegni incassabili in moneta locale, le fatture, onde anche il luogo di pagamento concordato era stato l'Austria; che, in ogni caso, la deducente riteneva la causa comune alla GI & MA e/o al signor Renato Bagnoli in proprio, sicché ne chiedeva l'intervento in causa, intendendo essere garantita per ogni somma che essa fosse condannata a pagare all'attrice.

Così instauratosi il contraddittorio, dopo alcune vicende processuali (riunione e separazione di cause) che non risultano avere rilevanza ai fini dei presente giudizio, l'A.M.C. ha proposto ricorso per regolamento di giurisdizione, chiedendo dichiararsi la giurisdizione dei giudice italiano e richiamando, a sostegno di tale richiesta: a) la documentazione prodotta (fatture e copie di assegni); b) l'inidoneità dell'emissione di assegni in pagamento di merci a spostare il "forum destinatae solutionis"; c) le regole stabilite dagli artt.1182 e 1498 c.c. e la disposizione dell'art.4 n. 2 c.p.c.; d) il principio secondo cui la giurisdizione del giudice adito deve essere accertata in base alla domanda, prescindendo da ogni indagine sulla fondatezza o meno della questione di merito con essa prospettata; e) l'applicabilità alla fattispecie della convenzione italo - austriaca dei 1971. Nel ricorso si deduce anche che a Vienna il Bagnoli sarebbe stato sottoposto a procedimento penale con emissione a suo carico di mandato di cattura.

La Zimm resiste con controricorso, col quale, richiamate le circostanze esposte in comparsa di costituzione, chiede il rigetto dei ricorso, sostenendo: l) che Vienna sarebbe stata, da un lato, il luogo di conclusione del contratto tra la medesima Zimm e il Bagnoli (agente di A.M.C.) e, dall'altro, che quella città costituisse anche il "forum destinatae solutionis" (circostanza, in definitiva, "neppure revocata in dubbio da controparte": pag. 6 del controricorso); 2) che la convenzione italo-austriaca dei 16 novembre 1971 sarebbe invocabile soltanto qualora la AM.C. dovesse risultare vittoriosa nel merito e volesse eseguire in Austria il titolo giudiziale in ipotesi ottenuto a Mantova; 3) che, nella specie, dovrebbe trovare applicazione la legge 31 maggio 1995 n. 218, con i richiami in essa contenuti alla convenzione di Bruxelles ed ai criteri giurisdizionali fissati dagli artt.2,3 e 4 di essa ; 4) che non sarebbero applicabili gli artt.1498 o, in alternativa, 1182 terzo comma c.c., vertendosi in tema di vendita internazionale disciplinata dalla convenzione di Vienna dell'11 aprile 1980; 5) che tra le parti si sarebbe quanto meno consolidata una prassi, realizzante in pieno la premessa dell'art.57 della citata convenzione di Vienna; 6) che il tema controverso, in definitiva, non sarebbe costituito dal mancato pagamento di questa o di quella fattura, bensì dal potere di rappresentanza di A.M.C. da parte del Bagnoli.

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

La resistente ha depositato osservazioni ex art. 79 c.p,c

Motivi della decisione

Deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice italiano.

La controversia ha per oggetto rapporti negoziali di compravendita, cioè forniture di calze da donna che la ricorrente società italiana afferma di avere effettuato alla resistente società austriaca nell'arco cronologico compreso tra il marzo del 1989 e il luglio dei 1990. Più precisamente, l'obbligazione dedotta in causa è il pagamento del residuo prezzo di quelle forniture, cui la ricorrente sostiene di avere diritto, mentre la resistente contesta ogni sua obbligazione, prospettando una ricostruzione del tutto diversa dei rapporti intercorsi tra le parti.

A tal proposito, peraltro, non può essere condiviso l'argomento della Zimm, secondo cui in realtà il tema controverso non sarebbe costituito dal mancato pagamento di questa o quella fattura, bensì dal potere di rappresentanza di A.M.C. da parte dei Bagnoli. Certamente questo è un tema importante della causa, ma esso appartiene al merito in quanto si traduce nell'accertare l'esatto svolgimento dei rapporti negoziali, con i conseguenti riflessi sulla fondatezza o infondatezza della pretesa azionata. Tuttavia, ai fini dell'indagine sulla giurisdizione, il dato rilevante è che la domanda è diretta ad ottenere l'adempimento di un'obbligazione, (o, piuttosto, di una pluralità di obbligazioni) di pagamento, aventi origine contrattuale, come si evince in modo inequivocabile dalla causa petendi e dal petitum esposti in citazione.

Ciò posto - fermo il punto che non è in discussione in questa sede la fondatezza o meno della domanda e che la decisione di questa Corte in sede di regolamento di giurisdizione è idonea a formare giudicato soltanto su questa, non anche su alcun profilo attinente al merito della domanda medesima (Cass., 6 marzo 1998, n.2526) - si tratta di verificare, vertendosi in materia di vendita internazionale, se sussista un criterio di collegamento in grado di radicare la giurisdizione dei giudice adito (Tribunale di Mantova).

Ai fini di tale indagine è opportuno premettere che, in assenza di dati certi desumibili dagli atti, la giurisdizione va determinata con riguardo ai fatti dedotti dall'attore, mentre le contestazioni sollevate dal convenuto contro quei fatti possono condurre al rigetto della domanda, ove si rivelino fondate, ma non spiegano efficacia per la dichiarazione o negazione della giurisdizione del giudice adito (v., al riguardo, Cass., 29 novembre 1996, n. 10698; Sez. Un., 13 giugno 1996, n. 5440; 11 febbraio 1982, n, 837; 16 marzo 1978, n. 1323).

Ciò posto, non sembra pertinente il richiamo della A.M.C. alla convenzione bilaterale italo-austriaca 16 novembre 1971, ratificata dallo Stato italiano con legge 12 febbraio 1974, n. 71. Tale convenzione riguarda il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, di transazioni giudiziarie e di atti notarili, e, ai fini del riconoscimento di efficacia di queste decisioni, stabilisce una serie di criteri di competenza, tra cui quello previsto nell'art.5 n.3, alla stregua del quale, se oggetto della controversia sia stata un'obbligazione contrattuale, essa, per accordo espresso o tacito dell'attore e del convenuto, andava eseguita nel territorio dello Stato che aveva pronunciato la decisione. La normativa de qua, dunque, riguarda la fase di delibazione della decisione, mentre nel caso in esame si deve accertare la sussistenza di un criterio di collegamento idoneo ad attribuire al giudice adito il potere di decidere la controversia.

D'altro canto, neppure è invocabile nella fattispecie la legge 31 maggio 1995 n. 218 (richiamata invece dalla Zimm: pag. 7 del controricorso), perché detta normativa - ai sensi dell'art.72 primo comma della legge citata - si applica a tutti i giudizi iniziati dopo la data della sua entrata in vigore (1 settembre 1995: v. art.74 della legge medesima), mentre il giudizio di cui si tratta è iniziato nel novembre dei 1990. Il giudizio menzionato nell'art.72, primo comma, della legge n. 218 dei 1995, infatti, è quello avviato con l'atto introduttivo e non con il regolamento di giurisdizione, essendo quest'ultimo un istituto (non strutturato come mezzo d'impugnazione) che presuppone la pendenza di una causa già promossa ed ha soltanto lo scopo di provocare una pronuncia di questa Corte su una delle questioni di giurisdizione di cui all'art.37 c.p.c.

D'altro canto, anche l'art.8 della legge n. 218 del 1995 stabilisce nel primo comma che, per la determinazione della giurisdizione italiana. si applica l'art.5 del c.p.c., alla stregua del quale (secondo il testo sostituito dall'art.2 della legge 26 novembre 1990, n. 353, applicabile anche ai giudizi pendenti alla data dell'1 gennaio 1993 per effetto dell'art.90 legge cit.) la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo.

Il criterio di collegamento, invece, trattandosi di vendita internazionale, si rinviene nella convenzione delle Nazioni Unite riguardante i contratti di vendita internazionale di merci, adottata a Vienna l'11 aprile 1980, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 11 dicembre 1985 n.765, ratificata dall'Austria il 29 dicembre 1987, in vigore dal primo gennaio 1988 e quindi operante all'epoca cui risalgono le obbligazioni dedotte in giudizio (1989-1990), richiamata peraltro dalla stessa Zimm (v. pag. 10 del controricorso e, in modo più articolato, le osservazioni ex art. 379 c.p.c.).

Ai sensi dell'art.57, primo comma, lett. a) e b) della convenzione suddetta, se l'acquirente non è tenuto a pagare il prezzo in altro luogo particolare, dovrà pagare il venditore presso la sede di affari di quest'ultimo, oppure, se il pagamento deve essere fatto al momento della consegna delle merci o dei documenti, nel luogo di tale consegna.

Il significato della norma è sufficientemente chiaro: essa pone un criterio generale secondo cui l'acquirente deve pagare il venditore presso la sede di affari di quest'ultimo; l'acquirente, però, può essere tenuto a pagare il prezzo "in un altro luogo particolare", ma l'esistenza di un tale obbligo deve evidentemente risultare da una fonte specifica; se, infine, il pagamento deve essere fatto al momento della consegna delle merci o dei documenti, il luogo del pagamento coincide con quello della consegna.

Nel quadro di tale norma la tesi della Zimm è che il pagamento delle forniture, e quindi l'adempimento delle relative obbligazioni, si sarebbe dovuto eseguire in Austria, dove in realtà sarebbe avvenuto, per il tramite del Bagnoli agente in nome e per conto della società mantovana, senza alcuna obiezione da parte della A.M.C., sicché sarebbe in tal senso intervenuto un accordo o almeno si sarebbe consolidata una prassi divergente in ordine al luogo di pagamento, realizzante la premessa dell'art.57 della citata convenzione di Vienna dell'11 aprile 1980.

Ma questa tesi non può essere condivisa.

Come si è già notato, l'art.57 primo comma della menzionata convenzione indica come luogo di adempimento dell'obbligazione di pagare il prezzo la sede di affari dei venditore (nella specie, A.M.C.). Tale principio si applica "se l'acquirente non è tenuto a pagare il prezzo in un altro luogo particolare". Il testuale tenore della norma impone di ritenere che al pagamento in un altro luogo l'acquirente deve essere "tenuto", cioè obbligato (il termine è ripetuto nel successivo art. 58), in virtù di un titolo che può essere legale o convenzionale ma che non è identificabile in una semplice prassi, la quale può essere anche conseguenza di una mera tolleranza del venditore, in quanto tale inidonea a radicare un luogo di adempimento diverso da quello legale.

Nel caso di specie, peraltro, contrariamente all'assunto della Zimm l'esistenza di un accordo circa il pagamento in Austria, il ruolo del Bagnoli, le modalità di pagamento sono tutte circostanze controverse. Basta rilevare, al riguardo, che, a dire della ricorrente, il pagamento delle forniture non si sarebbe dovuto eseguire al momento della consegna, bensì con rimesse entro termini prefissati nelle singole fatture e quindi al domicilio del creditore (v. pag. 10 del ricorso per regolamento); l'esistenza dell'accordo è ancora contestata dalla A.M.C. nella memoria ex art. 378, nella quale si afferma altresì che il Bagnoli avrebbe operato come agente della Zimm e non della stessa A.M.C. (v. pag. 7 di detta memoria).

Pertanto, in assenza di dati certi, idonei a giustificare una deroga al criterio legale circa il luogo di adempimento, questo, (ai fini della giurisdizione ed in virtù dei principi sopra richiamati) non può che essere determinato secondo il criterio generale fissato nell'art.57 primo comma della ricordata Convenzione di Vienna, ossia presso la sede di affari del venditore che, nella specie, risulta essere in Italia.

Consegue che per la presente controversia sussiste la giurisdizione del giudice italiano rispetto alla convenuta società straniera ai sensi dell'art.4, n. 2, c.p.c., vigente al momento della proposizione della domanda (ed applicabile alla fattispecie ai sensi dell'art.5 c.p.c. nel testo attuale), alla stregua del quale lo straniero può essere convenuto davanti ai giudici della Repubblica se la domanda stessa riguarda (tra l'altro) obbligazioni quivi da eseguirsi. Si ravvisano giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, a sezioni unite, dichiara la giurisdizione dei giudice italiano e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 30 aprile 1998, nella camera di consiglio delle sezioni unite civili della Corte suprema di Cassazione}}

Source

Original in Italian:
- Unpublished

Excerpt of judgement:
- GIUS, 1998, 3024}}