Data
- Date:
- 30-01-1997
- Country:
- Italy
- Number:
- Court:
- Pretura di Torino
- Parties:
- C. & M. S.r.l. v. D. Bankintzopoulos & O.E.
Keywords
NOTICE OF LACK OF CONFORMITY - WITHIN REASONABLE TIME AFTER DISCOVERY (ART. 39(1) CISG) - NOTICE GIVEN SEVEN MONTHS AFTER DELIVERY - NOT TIMELY
Abstract
An Italian seller and a Greek buyer had concluded a contract for the sale of cotton fabric. The buyer did not pay the contract price and the seller commenced a legal action to recover it. The buyer counter-claimed for avoidance of the contract on the ground that the goods delivered did not conform to contract specifications (different consistency of the fabric) as proved by a notice of lack of conformity given to the seller seven months after delivery of the goods.
In the Court's opinion the buyer was not entitled to avoid the contract since it had lost the right to rely on the alleged lack of conformity, not having given notice thereof within a reasonable time after it had discovered it or ought to have discovered it (Art. 39(1) CISG). The Court pointed out that the buyer ought to have discovered the alleged defects at the time of delivery and that in the light of the nature and quantity of the goods a notice given seven months later was not timely.
The Court awarded the seller the contract price plus interest at the Italian statutory rate and the additional damages exceeding the interest that the seller had proved to have suffered.
Fulltext
[...]
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 29 gennaio 1996, la C. & M. S.rl. evocava in giudizio la D. Bakintzopoulos & c.o. O.K. per ivi sentirla dichiarare tenuta e condannare al pagamento della somma di lire 13.218.000, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di prezzo per la vendita della merce indicata nella fattura 30/94.
Esponeva l'attrice che nel luglio del 1994 aveva fornito alla società D, Bakintzopoulos & c.o. O. E. la merce indicata nella fattura 30/94, il cui prezzo doveva essere pagato all'atto della consegna della merce;
- che, a seguito di richiesta dell'acquirente, ella consentiva allo sdoganamento della merce senza ricevere il corrispettivo il cui versamento veniva concordato a trenta giorni dal ricevimento della merce;
- che in realtà il pagamento non veniva effettuato entro tale data e neppure a seguito dei primi solleciti di pagamento;
- che solo dopo la minaccia dell'azione legale si aveva una relazione della convenuta che asseriva essere la merce difforme da quanto ordinato e chiedeva uno sconto;
- che tale sconto veniva rifiutato essendo la contestazione del tutto pretestuosa ed oltretutto tardiva.
Si costituiva ritualmente la D. Bakintzopoulos & c.o. O.E. proponendo domanda riconvenzionale per ottenere la risoluzione del contratto di vendita per fatto e colpa dell'attrice.
In particolare la convenuta asseriva che i campioni di tessuto che le erano stati rammostrati dalla S.rl. C. & M. erano composti di cotone al 100% di colore bianco;
- che ella indicava nell'ordine "di voler acquistare tale tessuto, ma di colore bordeaux-gold e blu-gold";
- che la S.r.l. C. & M. le inviava "tessuto di consistenza difforme rispetto a quello esaminato all'atto della sottoscrizione dell'ordine, e precisamente cotone misto poliestere"
- che la convenuta contestava immediatamente tale fornitura e, dopo inutili trattative, restituiva al venditore la merce tramite la Dim Trans International Transport in data 25 aprile 1995;
- che solo dopo la diffida del legale della società venditrice la D. Bakintzopoulos & c.o. O.E. veniva a conoscenza che il venditore aveva rifiutato di ritirare la merce resa.
All'udienza del 23 aprile 1996 le parti rinunciavano concordemente agli incombenti di cui all'art. 183 c. p. c. e chiedevano fissarsi udienza per le deduzioni istruttorie ex art. 184 c. p. c.
Nel corso dell'udienza tenutasi il giorno 9 luglio 1996, attrice e convenuta davano atto a verbale che in precedenza, e per la precisione nel febbraio 1996, parte convenuta aveva stragiudizialmente consegnato all'attrice parte dei tessuti prodotti in causa e facenti parte della campionatura rammostrata per farne analizzare la composizione dall'Istituto Tecnico Industriale del setificio "Paolo Carcano" di Como.
All'udienza medesima i risultati delle analisi espletate venivano prodotti in causa dall'attrice.
In sede di precisazione delle conclusioni la convenuta rinunciava alla richiesta CTU.
Considerato che non erano stati proposti mezzi di prova, alla successiva udienza del 1° ottobre 1996, sulle conclusioni in epigrafe riportate, il pretore disponeva lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica nei termini fissati dalI'art. 190 c. p. c., richiamato dall'art. 314 c. p. c., e rinviava per la discussione ex art. 62 disp. att. c p. c all'udienza dì 14 gennaio 1997.
Motivi
La domanda principale è fondata e deve essere accolta; quella riconvenzionale è infondata e va respinta.
Prima di affrontare il merito della causa, stante la difficoltà e la particolarità della questione proposta, sarà opportuno illustrare i principi generalii in materia, per poi applicarli al caso di specie.- Omissis.
Ai sensi dell'art. 35.1 Convenzione di Vienna del 1980, "il venditore deve consegnare beni della qualità, quantità e tipo richiesti dal contratto"... Possiedono tali qualità "i beni che il venditore ha presentato al compratore come campione o modello" (art. 35.2 lettera C).
Il venditore è responsabile nei confronti del compratore per difetto di conformità esistente al momento del passaggio del rischio al compratore, anche se il difetto di conformità si presenta solo dopo quel momento; il compratore è però tenuto a pena di decadenza a denunziare il difetto al venditore "specificandone la natura entro un tempo ragionevole dal momento in cui lo ha scoperto o avrebbe dovuto scoprirlo" (art. 39.1).
Nel disciplinare la delicata materia, la Convenzione in esame contiene una clausola generale ("un tempo ragionevole") sconosciuta al nostro codice civile, che impone al compratore di denunciare i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta (art. 1495, 1° comma, c. c.).
Nel caso di specie, secondo quanto sostenuto dall'attrice, la D. Bakintzopoulos & c.o. O.K. ha ricevuto la merce nel settembre del 1994 (doc. 1 parte attrice), ma solo nel marzo successivo avrebbe denunciato il difetto al venditore mediante la lettera senza data ricevuta appunto dalla s.r.1. C. & M. nel marzo del 1995 (cfr. il doc. 7 di parte attrice e il doc. 5 di parte convenuta).
La convenuta ha posto in discussione tale circostanza e ha sostenuto di aver contestato "immediatamente" la fornitura, ma non ha specificato con quale mezzo, diverso dalla lettera senza data ricevuta dalla S.r.1. C. & M. nel marzo del 1995, avrebbe portato a conoscenza del venditore gli asseriti "difetti" della merce.
Del resto, per avvalorare la propria tesi riguardante i "difetti" della merce, la D. Bakintzopoulos & c.o. O.K. ha fatto esclusivamente riferimento alla lettera senza data ricevuta dalla convenuta nel marzo del 1995 (cfr. la comparsa conclusionale alla pag. 3).
Per quanto risulta dagli atti, deve quindi ritenersi che i presunti difetti siano stati denunciati per la prima volta con la lettera senza data ricevuta dalla convenuta nel marzo del 1995 (cfr. il doc. 7 di parte attrice e il doc. 5 di parte convenuta) (si ricordi che ex art. 2697 c. c., l'onere probatorio della immediatezza della denuncia spettava alla convenuta, tenuta a dimostrare i fatti che costituiscono il fondamento del diritto fatto valere).
Prima di esaminare la problematica relativa all'effettiva esistenza dei vizi, è necessario stabilire se la loro denuncia sia stata tempestiva poiché in caso di tardività il compratore avrebbe perso il diritto di farli valere (are. 39.1 Convenzione, cit.).
Come sappiamo, il compratore deve denunziare il difetto al venditore "specificandone la natura entro un tempo ragionevole dal momento in cui lo ha scoperto o avrebbe dovuto scoprirlo" (art. 39.1).
Il momento in cui i vizi sono stati scoperti o avrebbero dovuto essere scoperti coincide con la consegna della merce che, nel caso di specie, è avvenuta nel mese di settembre del 1994; la denuncia dei vizi è stata fatta nel marzo del 1995, quindi, circa sette mesi dopo.
Tenuto conto della natura ed entità dei beni oggetto di vendita il termine di sette mesi deve ritenersi irragionevole ed eccessino con la conseguenza che il compratore ha perso il diritto di far valere i vizi, nel caso esistessero effettivamente (art. 39.1 Convenzione, cit.).
Per i motivi esposti deve essere accolta la domanda principale di pagamento del prezzo e respinta quella riconvenzionale di risoluzione del contratto.
Può essere inoltre accolta la domanda di parte attrice di risarcimento del maggior danno ex art. 1224 c. c., atteso che risulta provato che la predetta abbia patito un danno maggiore di quello remunerato con gli interessi legali (cfr. i prospetti liquidazione interessi prodotti sub 11 dall'attrice); gli interessi complessivi vengono fissati nella misura del 12% e decorrono dal 13 ottobre 1994 (la convenuta non ha contestato che le parti si siano accordate per il pagamento a trenta giorni dal ricevimento della merce).
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Source
Published in Italian:
- Giurisprudenza Italiana, 1998, 982-985
Commented on by:
- M. Callegari, La denuncia dei vizi nella Convenzione di Vienna: un difficile incontro con il criterio del reasonable man, in Giurisprudenza Italiana, 1998, 982-984}}