Data
- Date:
- 08-05-2023
- Country:
- Italy
- Number:
- 782
- Court:
- Corte di Appello di Brescia
- Parties:
- --
Keywords
USAGES AND PRACTICES – PRACTICES ESTABLISHED BETWEEN PARTIES (ART. 9(1) CISG)
Abstract
[Abstract prepared by Dott. Marco Furio, La Sapienza University of Rome]
An Italian confectionery company (buyer) entered into a commercial relationship with a Polish manufacturer (seller) for the supply of large quantities of frozen sour cherries.
The commercial relationship between the two companies was regulated as follows: from 2010, the buyer reserved a certain quantity of goods needed for the current year and then purchased a part of it in installments throughout the year according to its production needs.
Unexpectedly, in 2017, the buyer asked the seller for the entire quantity of the goods it had formerly reserved. The seller was unable to comply with the buyer's request.
Having not received payment for earlier deliveries made during the year, the seller obtained a summary judgment against the buyer. The buyer opposed the order and claimed that it was entitled to recover the additional costs it had incurred for procuring the remaining part of goods from other suppliers.
The Court of First Instance held that the CISG did not apply to the case while admitting the buyer’s claim for damages. The buyer appealed the ruling seeking to obtain a higher amount of damages. The seller filed a counter-appeal requesting the overturning of the first instance decision.
After asserting that CISG applied to the merits of the dispute (Art. 1(1)(a)), the Court of Appeal reviewed the parties’ obligations under the Convention, as suggested by the seller. In particular, the Court found that the course of dealing established between the parties constituted a binding practice within the meaning of Art. 9(1) CISG. Accordingly, the Court of Appeal overturned the first instance judgment. It held that the practice established between the parties should be understood as meaning that the seller was obliged to deliver some goods equal to approximately 50% of the amount booked by the buyer at the beginning of the year while remaining free to dispose of the remaining part of the goods. As a result, in demanding the entire amount of the cherries for 2017, it did not act following a long-established and binding practice between the parties.
Conclusively, the Court of Appeal held that (i) the seller was entitled to payment for the goods delivered during that year and (ii) the buyer had no legitimate claim against the seller for damages relating to the additional costs it had sustained for purchasing the goods from other suppliers.
Fulltext
La vicenda posta all'attenzione del Collegio è relativa ad una compravendita internazionale di beni commestibili.
(...) s.p.a. ha concluso a partire dall'anno 2010 una serie di accordi con (...) Z.O.O., società
polacca, per la fornitura di ingenti quantitativi di amarene, da utilizzarsi nell'attività produttiva di (...) s.p.a. I rapporti commerciali fra le due società erano così regolati dal 2010: (...) s.p.a. prenotava il quantitativo di amarene necessarie per l'annata in corso, procedendo poi ad acquisti frazionati nel corso dell'anno in ragione dell'organizzazione della produzione.
Nel mese di luglio 2017 (...) s.p.a., diversamente dalla consuetudine instaurata negli anni precedenti, ha richiesto a (...) Z.O.O. l'integrale fornitura del quantitativo di amarene che aveva prenotato.
La società venditrice non è stata, però, in grado di eseguire quanto chiesto soprattutto a causa di una eccezionale gelata verificatasi nei giorni 9 - 10 del mese di maggio 2017 nonché confidando nel rispetto della prassi ormai instaurata fra le parti secondo la quale non tutto il quantitativo prenotato veniva poi richiesto.
Non avendo ricevuto il pagamento delle precedenti forniture eseguite nell'anno, (...) Z.O.O. ha chiesto e ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti di (...) s.p.a..
(...) s.p.a. ha proposto opposizione e, in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna di (...) al risarcimento dei danni per i maggiori costi sostenuti per il reperimento presso altri fornitori del quantitativo di merce non ricevuto.
Con separato giudizio, instaurato in epoca coeva all'opposizione a d.i. ed iscritto a ruolo nello stesso giorno in cui è stata iscritta anche la causa di opposizione, (...) s.p.a. aveva svolto la medesima domanda di risarcimento dei danni.
Il giudizio, svoltosi dopo la riunione delle due cause, è stato istruito mediante produzione di documenti ed assunzione di prova per testi ed è stato definito con la sentenza oggetto di gravame che ha: 1. accertato il diritto di (...) s.p.a. ad ottenere la corresponsione da parte di (...) Z.O.O. della somma di euro 33.773,30 a titolo di risarcimento del danno; 2. rigettato le ulteriori domande proposte da (...) s.p.a.; 3. rideterminato in euro 77.889,00 le somme spettanti a (...) Z.O.O. a titolo di corrispettivo per le forniture di cui alle fatture
azionate in via monitoria; 4. revocato il decreto ingiuntivo 3118/2018 emesso dal Tribunale di Bergamo in data 23 luglio 2018; 5. previa compensazione delle le reciproche poste creditorie, condannato (...) s.p.a. a corrispondere in favore di (...) Z.O.O. la somma di euro 44.115,70 oltre interessi legali dalla data della domanda introduttiva del giudizio (individuata nel giorno di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo) al saldo effettivo; 6. compensato fra le parti le spese di lite.
In sintesi, il Tribunale ha così motivato:
ha ritenuto inadempiente (...) Z.O.O. non ritenendo applicabile ai rapporti commerciali fra le due società la Convenzione di Vienna poiché la ridefinizione di anno in anno degli obblighi contrattuali faceva venir meno la sussistenza di usi vincolanti e quindi anche la pretesa violazione degli stessi che era stata invocata dalla fornitrice;
(...) s.p.a. ha quindi diritto al risarcimento del danno per avere dovuto pagare la merce prenotata a un prezzo maggiorato ma quanto dalla stessa chiesto va ridotto poiché non ha provato il nesso di causalità fra tutti gli acquisti presso terzi e l'inadempimento della controparte, con la conseguenza che rispetto alla domanda di condanna al pagamento di € 241.244,90 le spettano a titolo di risarcimento del danno € 33.773,30; il credito azionato in via monitoria da (...) Z.O.O. è fondato, ma deve essere ridotto, seppur in minima misura, poiché alcune fatture sono state emesse per un importo superiore a quello effettivamente dovuto per il tipo di merce consegnata e quindi le spettano € 77.889,00 con una differenza di € 370,60 rispetto al decreto ingiuntivo;
operata la compensazione fra le due opposte ragioni di credito, (...) s.p.a. è tenuta al pagamento in favore di (...) Z.O.O della somma di euro 44.115,70.
Avverso la decisione è stato proposto appello da Italcanditi s.p.a. con atto di citazione articolato in due motivi con il quale ha chiesto che le sia risarcito il danno nella sua integrità.
Costituendosi, l'appellata ha chiesto il rigetto del gravame ed ha proposto appello incidentale chiedendo la riforma della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha riconosciuto, sebbene in minor misura, il danno alla controparte.
All'udienza del 27 aprile 2022 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione di termini di giorni sessanta per il deposito di conclusionali e di ulteriori giorni venti per repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente trattata la richiesta dell'appellante Italcanditi s.p.a. di declaratoria di inammissibilità dell'appello
incidentale proposto da (...) Z.O.O. L'istanza è motivata con il fatto che quest'ultima società ha
provveduto alla notifica della sentenza e, per effetto di ciò, il termine per proporre appello nei confronti delle statuizioni ad essa sfavorevoli sarebbe stato, al pari di quello del ricevente la notifica, di trenta giorni da quest'ultima.
Secondo Italcanditi s.p.a., infatti, l'eseguita notifica ha fatto decorrere il termine per l'eventuale impugnazione sia nei confronti del soggetto destinatario sia nei confronti del notificante.
(...) Z.O.O., argomentando al riguardo, ha richiamato il disposto degli artt. 334 e 343 c.p.c..
A fronte di detta difesa l'appellante principale non ha poi svolto alcuna deduzione nella sua comparsa conclusionale.
L'eccezione di improcedibilità è infondata.
Co. è il richiamo eseguito dall'appellante incidentale agli artt. 334 e 343 c.p.c..
Il suo interesse ad agire è dato dalla necessità di contrastare la richiesta avversaria di riconoscimento in misura
superiore a quella già eseguita dal Tribunale dei danni che essa avrebbe causato all'appellante Italcanditi s.p.a..
Con la proposizione dell'appello incidentale, inoltre, (...) Z.O.O. non ha formulato domande diverse da quelle precisate nel giudizio di primo grado.
Possono essere esaminati nel merito i motivi di appello proposti da entrambe le parti.
* * *
Appello principale di (...)
Con il primo motivo di gravame, (...) s.p.a. censura la sentenza asserendo che il Tribunale, nel quantificare in difetto il danno che aveva subito, non ha correttamente valutato le prove documentali fornite.
Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza laddove il tribunale ha ritenuto fondato il credito di controparte, anche se parzialmente, sostenendo che il prodotto consegnato dalla venditrice sarebbe stato di qualità inferiore a quella pattuita, tale da non poter essere utilizzato.
Appello incidentale di (...) Z.O.O
Con motivo unico (...) Z.O.O. censura la sentenza laddove è stato riconosciuto, sebbene parzialmente, il danno di controparte, sostenendo che ha errato il Tribunale a respingere la
propria tesi secondo cui la controversia avrebbe dovuto essere risolta secondo la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci CIGS
(Contracts for the International Sale of Goods) o Convenzione di Vienna del 1980.
…..
Secondo l'ordine logico giuridico viene esaminato con precedenza l'appello incidentale.
La CISG, approvata a Vi. nel 1980, stabilisce le norme che devono essere rispettate dalle parti che stipulano contratti di compravendita di merce fra soggetti di Stati diversi.
E' divenuta legge nazionale applicabile alla compravendita internazionale di beni mobili per tutti gli Stati che l'hanno ratificata.
L'Italia ha provveduto in tal senso con la legge 11 dicembre 1985 n. 765 ed è in vigore dal 1° gennaio 1988. L'applicazione della CISG, peraltro, è già stata riconosciuta dal Tribunale e non è contestata da (...) s.p.a..
Deve, quindi, verificarsi se nei rapporti intercorsi fra le parti vi sia stata violazione di una o più delle norme di comportamento contenute nella Convenzione e quali siano le eventuali conseguenze.
Gli scambi commerciali fra le due società sono iniziati nel 2010 ed hanno sempre avuto ad oggetto l'acquisto da parte di (...) s.p.a. di ingenti quantitativi di amarene surgelate pressoché esclusivamente, salvo piccoli quantitativi con altre caratteristiche, di qualità 1/25 (rapporto che indica il numero di noccioli non superiore a 1 ogni 25 chilogrammi).
La merce acquistata veniva poi utilizzata in varie lavorazioni dalle quali originavano i vari prodotti poi immessi nella distribuzione da parte di (...) s.p.a..
Quest'ultima provvedeva all'inizio di ogni annata a prenotare presso (...) Z.O.O. i quantitativi di merce di cui riteneva di avere necessità per le proprie lavorazioni.
Gli accordi fra le parti non sono mai stati siglati con un unico atto scritto ma si sono conclusi, con beneplacito di entrambe, con scambio di mail.
Italcanditi s.p.a., una volta eseguita la prenotazione del prodotto, provvedeva ad eseguire vari ordini di consegna (tre /quattro circa per ogni annata) ma non ha mai acquistato l'intera quantità di merce che aveva prenotato.
La percentuale di prodotto opzionato e poi non richiesto si aggira, nelle annate dal 2013 al 2016, attorno al 50%.
Ad esempio: annata 2013/2014 quantitativo prenotato 430.000 kg, acquistato 226.900 kg, non ordinato 203.100 kg;
annata 2015/2016 quantitativo prenotato 350.000 kg, acquistato 168.060 kg, non ordinato kg 181.940.
(...) Z.O.O., a fronte del comportamento della compratrice, per effetto del quale era costretta a
sostenere ingenti costi per la conservazione del prodotto, ha tentato nel corso degli anni di ottenere il rispetto degli accordi intercorsi, sollecitando l'acquisto di tutto il prodotto opzionato, non riuscendo tuttavia nel proprio intento, ma senza intraprendere alcuna azione per il timore di perdere il rapporto commerciale con un buon cliente.
Il comportamento tenuto da (...) s.p.a. ed accettato da (...) Z.O.O., succedutosi dal 2013 al 2016, e cioè la reiterazione di prenotazione di una certa quantità di prodotto ad inizio annata, acquisti frazionati in più riprese di un certo quantitativo di merce, rilevante quota opzionata poi non acquistata, ha dato luogo a quelle che la CIGS qualifica “practices established between the parties” e ritiene essere prassi vincolante fra le parti stesse.
In altre parole ciò significa che (...) Z.O.O. ha legittimamente ritenuto che Italcanditi s.p.a. potesse opzionare una certa quantità di prodotto, acquistarne una parte con richieste frazionate nel tempo e non provvedere all'acquisto della parte residua, anche di cospicua entità.
Al contempo essa si è ritenuta libera di disporre della merce opzionata e non acquistata cedendola ad altri acquirenti ma, ciò che più rileva nel caso di specie, ha considerato prassi ormai consolidata quella secondo cui (...) s.p.a. non avrebbe mai richiesto la consegna, in unica soluzione, di tutto il quantitativo di merce opzionato.
Tale prassi non è stata, però, rispettata nell'annata 2016 / 2017 per la quale gli accordi, conclusi a dicembre 2016, prevedevano l'opzione da parte di (...) s.p.a. di 300.000 kg di amarene 1/25 per ordini da eseguire sino a luglio 2017.
Alla fine di aprile 2017, quando mancavano poco più di due mesi al termine di validità degli accordi, (...) s.p.a. aveva eseguito ordini per soli 131.440 kg di prodotto, cioè meno del 50% precedentemente opzionato.
In tale contesto (...) Z.O.O. ha ritenuto che, come da prassi commerciale ormai instaurata fra le parti, non sarebbero stati eseguiti ulteriori ordinativi di merce.
Ciò in coerenza con quanto accaduto nelle annate precedenti nelle quali gli acquisti erano stati di circa il 50% della merce prenotata.
E' invece accaduto che nella fra il 9 ed il 10 maggio 2017 si è verificato un eccezionale calo delle temperature rispetto alle medie del periodo, scese a -5°, accompagnato da copiose nevicate che hanno provocato la distruzione per l'80% del raccolto di amarene che sarebbe avvenuto durante l'estate.
Del tutto inaspettatamente (...) s.p.a. ha chiesto la consegna, in unica soluzione, dell'intero quantitativo di prodotto opzionato e non ancora ordinato.
La richiesta di avere, per la prima volta rispetto a quanto accaduto negli anni precedenti, la consegna di tutta la merce prenotata ha messo nell'impossibilità (...) Z.O.O. di farvi fronte, sia in ragione della ingente distruzione di prodotto che, ove eventualmente reperito sul mercato, sarebbe stato pagato ad un prezzo più che raddoppiato rispetto a quello di vendita pattuito con (...) s.p.a., sia per la convinzione che ormai non sarebbero state richieste ulteriori forniture oltre a quelle già eseguite in quell'annata.
Nonostante tale situazione (...) Z.O.O. è comunque riuscita ad eseguire l'ulteriore fornitura di 35.000 kg di prodotto, la cui qualità è stata però dapprima contestata da (...) s.p.a. ma che successivamente è stata accettata.
Ha fatto poi seguito un'ulteriore consegna di altri 32.860 kg. di prodotto, anch'essa dapprima contestata e poi accettata.
Il tentativo eseguito fra le parti di evitare un contenzioso non ha sortito esito positivo e sono stati instaurati i due giudizi, poi riuniti e decisi con la sentenza ora appellata.
Il tribunale ha ritenuto che non siano applicabili alla fattispecie di causa gli articoli 9 e 74 della CIGS, indicando che la norma di riferimento è l'art. 75 della CIGS che prevede la possibilità per l'acquirente di ottenere la differenza tra il prezzo del contratto e il prezzo dell'acquisto di sostituzione.
Muovendo da tale presupposto il giudice di prime cure ha esaminato la documentazione prodotta da (...) s.p.a.
relativa agli acquisti asseritamente eseguiti in sostituzione della merce non consegnata da (...) Z.O.O. riconoscendone la pertinenza per importi di gran lunga inferiori a quelli richiesti.
Si tratta di valutazione che il Collegio non condivide.
L'art. 75 della CIGS prevede, infatti, che la valutazione della differenza di prezzo subìta dall'acquirente trovi applicazione solo nel caso in cui quest'ultimo abbia previamente chiesto la risoluzione del contratto. Ciò, tuttavia, non è avvenuto; né peraltro la cosa è stata sostenuta da (...) s.p.a..
Il rapporto instauratosi negli anni fra le parti, con modalità costanti tali da dar luogo all'insorgere di una prassi vincolante, è stato caratterizzato dalla reiterazione del medesimo meccanismo.
Questo, come già indicato, è consistito nell'iniziale prenotazione di un certo quantitativo di prodotto, nell'acquisto rateale di solo una certa parte di essa, all'incirca sempre del 50%, nel successivo tentativo di subordinare l'acquisto della residua merce opzionata alla ridefinizione al ribasso del prezzo d'acquisto inizialmente pattuito e, in mancanza di prezzo migliore, di scelta da parte di Italcanditi s.p.a. di lasciare a (...) Z.O.O. il prodotto eccedente
rispetto a quello già ricevuto.
Il rapporto così delineato è reso possibile dal riconoscimento fatto dall'art. 6 della CIGS della possibilità data alle parti di poter “escludere l'applicazione della presente Convenzione o, con riserva delle disposizioni dell'art. 12, derogare a una qualsiasi delle sue disposizioni o modificarne gli effetti”.
L'art. 9 della CIGS prevede poi che “le parti sono vincolate dagli usi ai quali hanno assentito e dalle abitudini stabilitesi fra di loro”.
Ritiene perciò la Corte che gli usi e le abitudini stabilitesi fra (...) s.p.a. e (...) Z.O.O. siano state
nel senso che (...) Z.O.O. avrebbe dovuto garantire la consegna di un quantitativo all'incirca del 50% di quello opzionato ad inizio annata da parte di (...) s.p.a. Con la conseguenza che quest'ultima, nel richiedere per l'annata 2016/2017 la consegna dell'intero quantitativo prenotato, si è comportata, nell'ambito del contratto instauratosi, in maniera non conforme all'uso consolidato.
Il primo motivo di appello principale è assorbito.
Va invece respinto il secondo motivo dell'appello principale, con il quale (...) spa lamenta che un danno sussisterebbe comunque per essere stata fornita merce di qualità diversa ed inferiore a quella originariamente pattuita, poiché la merce è stata espressamente accettata da (...) s.p.a.
In conclusione, va accolto l'appello incidentale e quindi (...) Z.O.O. ha diritto di ottenere l'integrale pagamento della merce fornita dopo la richiesta di (...) s.p.a. di eseguire la consegna di tutto il prodotto opzionato per l'annata 2016 / 2017, senza che quest'ultima possa vantare un diritto al risarcimento del danno.
(...)}}
Source
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