Data

Date:
24-07-2018
Country:
Italy
Number:
789
Court:
Tribunale di Arezzo
Parties:
Autocomponent Manufacturing Company Cjsc v Wood Line s.r.l.

Keywords

LACK OF CONFORMITY OF THE GOODS - BUYER'S RIGHT TO REDUCE PRICE (ART. 50 CISG)

Abstract

A Russian buyer bought parquet flooring panels from an Italian manufacturer. After being assembled, the panels showed defects. Following notification by the buyer, the seller tried to remedy the problems, though refusing to substitute the goods entirely at its expense. The buyer sued the seller seeking the reduction of price plus damages. The seller argued, among other things, that the sudden changes in temperature occurring in the place where the panels had been installed, and of which the seller was not aware, were the reasons of the lamented defects.

The Court ruled in favor of the buyer. After establishing that the contract at stake was governed by CISG (Art. 1(1)(a)), the Court ascertained that the lack of conformity of the goods was imputable to the seller since it had been provoked by circumstances that occurred during the production process. Therefore, the Court recognized that the buyer was entitled to reduce the price as per Art. 50 CISG, while rejecting its claim for compensation of the costs incurred for removal and restoration of the pavement as such incompatible with the remedy envisaged by Art. 50.

Fulltext

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con atto ritualmente notificato, Autocomponent Manufacturing Company Cjsc (d'ora in avanti solo “Atutocomponent“),società di diritto russo, ha citato Wood Line S.r.l. dinanzi all'intestato Tribunale esponendo che: in data 31.3.2014 acquistava dalla Wood Line S.r.l. 420 pannelli di parquet al prezzo di E 101.054,60, interamente corrisposto; tali pannelli erano destinati ad un'abitazione di campagna a Nizhny Novgorod, località ad est di Mosca; all'esito del montaggio e dell'assemblaggio del parquet, a propria cura e spese, risultavano presenti difetti in quasi il 25% dei pezzi acquistati e la circostanza veniva fatta oggetto di denunzia via email in data 29.10.2014 nei confronti della società venditrice; a seguito di alcuni solleciti, anche da parte del procuratore legale incaricato, la società venditrice effettuava un sopralluogo in data 7.7.2015, all'esito del quale emergeva la difettosità di circa 80 mattonelle; in data 10.8.2015 la società venditrice eseguiva dei lavori di ripristino; successivamente ulteriori mattonelle manifestavano difetti e, a seguito di un'ulteriore denuncia, la società venditrice effettuava un nuovo sopralluogo in data 25.2.2016 e poneva in essere un intervento di ripristino attraverso l'applicazione di chiodi, colla e stucco; nella stessa occasione il legale rappresentante della società venditrice, non potendo escludere la formazione di ulteriori difetti in futuro, proponeva la sostituzione integrale della pavimentazione; seguiva una trattativa con la stessa Wood Line S.r.l. finalizzata alla sistemazione integrale della pavimentazione che, tuttavia, non aveva esito positivo poiché l'odierna convenuta si impegnava soltanto a compiere gratuitamente i lavori di smontaggio e rimontaggio, esigendo però il pagamento delle nuove mattonelle in parquet. Ha quindi esperito una domanda estimatoria, chiedendo altresì il risarcimento di tutti i danni subiti a causa dell'inadempimento della convenuta.
Si è costituita in giudizio Wood Line S.r.l. esponendo: che le mattonelle erano state ordinate da soggetto distinto dall'effettivo destinataria; che soltanto dopo l'emersione degli asseriti vizi veniva a sapere che il materiale era stato utilizzato in una villa russa e installato in un salone adiacente alla piscina interna, con conseguenti sbalzi termici; che il proprio legale rappresentante si recava in Russia in due occasioni al solo fine di mantenere un buon rapporto con i clienti, risolvendo i problemi attraverso chiodi per l'ancoraggio ed evidenziando che il clima esistente all'interno dei locali avrebbe potuto determinare in futuro ulteriori problemi. In punto di diritto ha eccepito: la carenza di legittimazione attiva della parte attrice, il quanto il soggetto legittimato a proporre la domanda sarebbe stato soltanto Closed Joint Stock Company; la mancanza di difetto di conformità, risultando il materiale fornito uguale al campione esaminato; la tardività della denuncia dei vizi; che la domanda attorea è infondata del merito in quanto le problematiche riscontrate nelle mattonelle sono dovute non già a vizi intrinseci alle stesse ma alle peculiarità dell'ambiente nel quale sono inserite e nel tipo di colla utilizzato per il montaggio sul massetto; che non sono in ogni caso dovute tutte le somme richieste a titolo di danno.
La causa è stata istruita attraverso l'espletamento di una c.t.u. e, a seguito di discussione orale all'udienza odierna, il Giudice si è ritirato in camera di consiglio.
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo alla società attrice. Proprio dalla lettura dell'ordine datato 31.3.2014 formato dalla stessa Wood Line S.r.l. (doc. 1 di parte attrice) può infatti evincersi con chiarezza che Autocomponent Manufacturing Company e Closed Joint Stock Company (denominazione racchiusa nella sigla “CJSC“) non sono due distinte società con sede legale nel medesimo indirizzo, ma costituiscono la doppia denominazione della stessa persona giuridica, con la quale la società convenuta ha concluso il contratto di compravendita e che ha provveduto al pagamento del dovuto (doc. 3 e 4 di parte attrice, nei quali figura sempre anche la dicitura “Autocomponent“).
Ciò detto, e prima di entrare nel merito della controversia, occorre chiarire il perimetro normativo entro il quale va ricondotta la presente controversia. Invero, il contratto di compravendita, le cui condizioni sono racchiuse nel già citato ordinativo di cui al doc. 1, è stato stipulato tra una società (venditrice) con sede legale in Italia (precisamente a San Sepolcro, provincia di Arezzo, via C. Dragoni n. 20) ed una società (acquirente) con sede legale in Russia (esattamente a Nizhnij Novgorod, Monastyrka Street n. 17 A), sicché non risulta applicabile sic et simpliciter la legge italiana, dovendo piuttosto farsi ricorso alle disposizioni di cui alla Legge 218 del 1995 ed ai relativi criteri di collegamento. Trattandosi di obbligazione ex contractu, a norma dell'art. 57 deve trovare applicazione la Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 - successivamente sostituita dal Regolamento (Ce) N. 593/2008, meglio noto come Regolamento Roma 1 -, "senza pregiudizio delle altre convenzioni internazionali, in quanto applicabili". Nel caso di specie risulta applicabile in effetti una diversa Convenzione internazionale, non rientrando la Federazione Russa né tra i firmatari della Convenzione di Roma né tra i membri dell'Unione Europea (ai quali è applicabile il Regolamento Roma 1); precisamente, la fattispecie è regolata dalla Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di merci siglata l'11 aprile 1980, ratificata dall'Italia con Legge 765/1985 e alla quale ha aderito anche la Federazione Russa, che all'art. 1, nel delineare il proprio campo applicativo, così recita: "la presente Convenzione si applica ai contratti di vendita delle merci fra parti aventi la loro sede di affari in Stati diversi a ) quando questi Stati sono Stati contraenti [...]".
Per ciò che rileva ai fini della soluzione della presente causa, assume particolare importanza l'art. 35 della Convenzione, ai sensi del quale "le merci sono conformi al contratto solo se: a) sono atte agli usi ai quali servirebbero abitualmente merci dello stesso genere; b) sono atte ad ogni uso speciale, espressamente o tacitamente portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto, a meno che risulti dalle circostanze che l'acquirente non si è affidato alla competenza o alla valutazione del venditore o che non era ragionevole da parte sua farlo; c) possiedono le qualità di una merce che il venditore ha presentato all'acquirente come campione o modello; d) sono imballate o confezionate secondo i criteri usuali per le merci dello stesso tipo, oppure, in difetto di un criterio usuale, in maniera adatta a conservarle e proteggerle". L'art. 36 prevede la responsabilità del venditore in caso di difetto di conformità, purché il difetto sia stato denunciato in maniera specifica "entro un termine ragionevole, a partire dal momento in cui l'ha constatato o avrebbe dovuto constatarlo" (art. 39). Sul piano più strettamente rimediale, l'acquirente può esigere dal venditore la consegna di altre merci in sostituzione o che il venditore ponga riparo al difetto di conformità (art. 46); inoltre, se l'inadempimento ha carattere essenziale, può essere chiesta la risoluzione del contratto (art. 49) o, in caso di semplice difetto di conformità, può domandarsi la riduzione del prezzo, "proporzionalmente alla differenza fra il valore che le merci effettivamente consegnate avevano al momento della consegna ed il valore che merci conformi avrebbero avuto in tale momento", fermo restando il diritto ai c.d. danni-interessi, che "sono uguali alla perdita subita ed al guadagno mancato dell'altra parte a seguito dell'inadempienza" (art. 76).
La ricognizione del quadro normativo applicabile appalesa l'infondatezza della seconda eccezione di parte convenuta - ad avviso della quale il difetto di conformità di cui tratta la Convenzione corrisponderebbe alla figura dell'aliud pro alio nell'ordinamento interno - giacché l'inadempimento allegato è riconducibile nella fattispecie di cui al sopra citato art. 35 lett. a), essendo evidente che, ove una significativa quantità delle mattonelle consegnate risulti viziata, le merci consegnate si rivelano non atte agli usi alle quali normalmente dovrebbero essere destinate.
Radicalmente inammissibile è, invece, l'eccezione di decadenza esperita dalla società convenuta, trattandosi di eccezione in senso stretto (cfr. art. 2969 c.c. che esclude la rilevabilità d'ufficio della decadenza) e non essendosi Wood Line S.r.l. costituita entro i venti giorni antecedenti la prima udienza.
Passando quindi al cuore della presente controversia, nella valutazione inerente alla sussistenza o meno di difetti di conformità occorre partire dalle risultanze della consulenza tecnica espletata nel presente giudizio per rispondere al seguente quesito: "letti gli atti di causa, esperiti gli accertamenti ritenuti necessari, se del caso avvalendosi dell'opera di collaboratori specializzati di propria scelta, provveda il consulente a descrivere compiutamente le lavorazioni e la merce oggetto di controversia, in particolare indicando le condizioni del manufatto oggetto di causa e, nello specifico, se esso presenti i difetti o le problematiche lamentate; in caso di positiva risposta sul punto provveda il consulente ad indicare le cause dei fenomeni riscontrati ed il soggetto o i soggetti cui gli stessi vadano ascritti, stabilendo altresì la rilevanza dei problemi individuati ed il costo per il loro ripristino o il danno economico da essi complessivamente derivato. Tenti in ogni caso la conciliazione della lite".
Anzitutto, merita un passaggio la metodologia prescelta per l'espletamento della consulenza, oggetto di specifica eccezione da parte della convenuta. In particolare Wood Line S.r.l. si è doluta del fatto che il c.t.u. incaricato abbia posto in essere le proprie valutazioni senza effettuare un sopralluogo presso l'immobile nel quale sono stata installate le mattonelle in parquet dalla medesima vendute, sito in Russia, e quindi senza visionare personalmente le mattonelle viziate e senza accertare personalmente le condizioni climatiche dell'ambiente dove è stato posto in opera il pavimento ed effettuare dei rilievi specifici circa il contenuto dell'umidità del legno.
E' ben vero che di norma qualunque accertamento che abbia ad oggetto la sussistenza di vizi su uno o più beni viene compiuto direttamente su quest'ultimi; del pari vero, però, è che in questo caso l'esame diretto della pavimentazione presentava delle difficoltà di non poco momento tenuto conto della posizione geografica in cui si trova l'immobile al quale le mattonelle in parquet sono state destinate, motivo per cui il c.t.u., anche per contenere entro termini di ragionevolezza tempi e costi della propria attività, prima di effettuare il sopralluogo ha cercato di capire se fosse possibile, con la collaborazione delle parti, giungere ad un accertamento soddisfacente restando in loco, pervenendo a una risposta positiva.
Ad avviso di questo Giudice la scelta fatta dal c.t.u. è in tutto e per tutto condivisibile poiché questi si è assicurato di avere a disposizione tutto quanto necessario per poter giungere a delle conclusioni assolutamente affidabili e rendendo essenzialmente sovrabbondante un accertamento diretto della pavimentazione viziata. Ciò è stato possibile, in particolare, attraverso l'acquisizione di una consistente documentazione fotografica e videografica relativa allo stato in cui versano la pavimentazione danneggiata ed i locali circostanti, di una pianta dell'immobile e di un campione del pavimento difettoso, nonché attraverso l'audizione del Direttore di lavori della abitazione russa, Goryunov Stanislav, il quale ha fornito informazioni sulle modalità di posa in opera e sul sistema di riscaldamento degli ambienti. L'insieme di questi elementi ha condotto il c.t.u. ad escludere con ragionevole certezza - secondo un ragionamento che appare immune da vizi logici - l'incidenza di fattori ambientali sulla formazione delle crepe e degli avvallamenti sulle mattonelle e, conseguentemente, a rendere inutile il sopralluogo.
Più in particolare, attraverso la disamina delle sezioni, in scala adeguata, dei vari elementi strutturali dell'edificio, con indicazione dei materiali e della composizione sia delle pareti che dei solai, il c.t.u. ha potuto accertare che il sistema di riscaldamento dell'edificio è realizzato mediante griglie a pavimento ad aria calda, e le tubazioni dell'impianto sono isolate ed inserite nelle strato di argilla espansa di cm. 12 presente tra massetto e compensato, in modo tale quindi che l'aria calda più leggera tenda verso l'alto, lasciando il livello del pavimento ad una temperatura pressoché costante, e dunque non possono verificarsi quegli sbalzi di temperatura che, a detta di parte convenuta, potrebbero aver influito sulla tenuta del materiale posto in opera. Inoltre, la documentazione videografica ha rivelato che la pavimentazione in parquet presente in una stanza attigua - e quindi negli stessi ambienti - fornita da una diversa impresa ed installato qualche anno prima non ha dato alcun tipo di problema, segno inequivocabile che il problema è da rintracciare non già nell'umidità dell'ambiente, bensì nelle caratteristiche intrinseche delle mattonelle fornite. Ad ulteriore e decisiva riprova dell'irrilevanza dei fattori ambientali, infine, v'è il fatto che dal campione della mattonella consegnata dalla società attrice al c.t.u. e tuttora in suo possesso continuano lentamente a staccarsi dei pezzi, segno evidente che la causa dei difetti è endogena. Tutto ciò, peraltro, al netto del fatto che è stato lo stesso consulente di parte convenuta, all'epoca del sopralluogo conseguente alla prima denunzia di vizi del 7.7.2015, a riconoscere che n. 20 mattonelle fossero difettose "per questioni di produzione" (doc. 14 di parte attrice).
Né può ritenersi inficiato l'accertamento a causa del fatto che il campione di mattonella sul quale il c.t.u. ha compiuto i propri rilievi sia stato fornito dalla stessa società attrice. Invero - non solo perché dimostrato dalla documentazione videografica in possesso del c.t.u., ma anche perché logicamente inferibile - tale campione non può che provenire dall'appartamento russo, non essendo possibile ipotizzare che Autocomponent abbia potuto procurarsi aliunde un prodotto artigianale della società convenuta.
Proprio la disamina di tale campione, unitamente alla visione della documentazione videografica e fotografica, ha consentito al c.t.u. di giungere alla conclusione che la causa dei difetti non sia ascrivibile alla posa in opera delle mattonelle sul supporto del massetto - altrimenti, ovviamente, la responsabilità non sarebbe stata dell'odierna convenuta ma di chi ha installato le mattonelle -, bensì allo scollamento tra alcuni strati delle mattonelle stesse, e in particolare dei tasselli in legno e pietra dalla base di alucubond. Più in particolare, il c.t.u. ha accertato che la colla vinilico catalizzato NPT Vinil 303 - usata per incollare il mosaico legno e pietra sull'alucubond - può essere utilizzata su materiali metallici con buoni risultati solo con l'aggiunta del catalizzatore e comunque per una buona riuscita dell'incollaggio uno dei due materiali deve risultare assorbente, mentre l'alucobond - presente nelle mattonelle fornite - non ha questa qualità, essendo un materiale “nobile“ tra gli allumini. Nelle indicazioni tecniche della colla è inoltre specificato che "deve essere verificata la planarità dei materiali da accoppiare, tolleranze eccessive potrebbero compromettere le prestazioni della linea collante". Nelle mattonelle montate, ben visibili dalle fotografie allegate, è invece evidente la non planarità delle mattonelle e i dislivelli di qualche millimetro tra pietra e legno. Lo stesso tecnico dell'impresa produttrice della colla, signor Be. Gi., sentito dal c.t.u., dopo aver visto le fotografie delle mattonelle ha rilevato che quel tipo di problema (distacco tra mosaico e alucobond o altro materiale) si presenta quando non c'è planarità tra i materiali che vengono incollati al supporto.
Né le risultanze finali della c.t.u. sono inficiate dall'ulteriore eccezione esperita dalla società convenuta, la quale ha avanzato l'ipotesi che i difetti siano ascrivibili alle modalità di trasporto delle mattonelle dall'Italia alla Russia. In realtà, come correttamente osservato dal c.t.u. in replica alle osservazioni, "parlando di mattonelle in legno, pietra e alluminio, è scarsamente attendibile che possano essersi deteriorati durante il viaggio ed in fase di stoccaggio", e comunque assume rilievo assolutamente decisivo il fatto - già ricordato - che il campione di mattonella a disposizione del c.t.u., pur trovandosi in Italia, continua a deteriorarsi, segno - si ripete - che i difetti sono frutto di cause endogene.
In definitiva, la c.t.u. ha accertato, in maniera chiara ed esauriente, che i difetti di conformità siano stati causati da una mancata aderenza tra i vari tasselli che compongono la mattonella in virtù della non planarità dei materiali accoppiati o della non congrua applicazione della colla vinilica o, anche se meno probabilmente, a causa della scarsa qualità della colla utilizzata. Da quest'ultimo punto di vista, la società convenuta ha contestato la consulenza anche nella parte in cui non ha posto in essere verifiche tecniche sulla colla medesima. In realtà, al di là del fatto che risulta assai improbabile che il problema risieda esclusivamente nella qualità della colla utilizzata, essendo stata verificata la non planarità dei tasselli impiegati, si tratta di un accertamento esulante dal quesito posto da questo Giudice, anche perché il thema decidendum investe unicamente i rapporti tra venditore e compratore, non avendo il primo chiamato in giudizio e proposto un'autonoma domanda in garanzia avverso terzi fornitori.
Accertata la sussistenza del difetto di conformità allegato dalla parte attrice, occorre procedere alla quantificazione del danno da inadempimento, rammentando che Autocomponent ha domandato la riduzione del prezzo di compravendita (che, secondo le norme convenzionali applicabili, va commisurata alla differenza fra il valore che le merci effettivamente consegnate avevano al momento della consegna ed il valore che merci conformi avrebbero avuto in tale momento) e la condanna di Wood Line S.r.l. al risarcimento dei danni subiti e subendi.
Deve puntualizzarsi sin d'ora che la scelta tra una delle due azioni edilizie - e cioè tra actio redhibitoria ed actio quanti minoris - non è neutra ai fini della quantificazione del danno subito. L'azione redibitoria - impropriamente tradotta nella Convenzione come azione rescissoria - ha infatti natura risolutoria, al cui accoglimento consegue lo scioglimento del negozio con efficacia ex tunc e l'obbligo in capo al venditore di restituire al compratore il prezzo e di rimborsargli le spese e i pagamenti legittimamente fatti per la vendita e il corrispondente obbligo in capo al compratore di restituire il bene. L'azione estimatoria, di contro, non comporta lo scioglimento del rapporto contrattuale e i conseguenti effetti restitutori, ma soltanto una modificazione in via giudiziaria del contratto, sicché chi la propone accetta di trattenere il bene difettoso, pretendendo soltanto di essere ristorato per il minor valore del bene. Ove quindi venga scelta la strada della risoluzione del contratto la parte ha diritto, a titolo di spese e pagamento fatto per la vendita, alla corresponsione di quanto speso per la conclusione della vendita e, sulla base dell'autonoma e parallela azione risarcitoria, al pagamento di tutti i costi che dovrà sostenere per restituire il bene, ivi compresi quelli di rimozione e restituzione. Viceversa, ove si opti per l'azione estimatoria, e quindi si manifesti l'interesse a mantenere comunque il bene viziato, si ha diritto unicamente ad una somma pari al minor valore del bene acquistato, senza poter ottenere alcunché, nemmeno in virtù dell'autonoma azione di risarcimento del danno, per i costi di rimozione e restituzione, poiché tali voci di danni risultano ontologicamente incompatibili con l'actio quanti minoris. Sia che si agisca in redibitoria che in estimatoria, peraltro, il compratore non ha diritto ai costi di ripristino del bene, postulando gli stessi la percorribilità di un'azione di esatto adempimento e non potendo certo gli stessi filtrare all'interno dell'azione risarcitoria, poiché, consentendo di cumulare una delle due azioni edilizie con il risarcimento del danno volto ad ottenere i costi di ripristino, si darebbe al compratore la possibilità di conseguire, sostanzialmente, un'indebita locupletazione e, precisamente: in caso di risoluzione del contratto la restituzione dell'intero prezzo - astrattamente idoneo a consentire l'acquisto di beni di pari qualità - e la corresponsione di una somma di danaro utile per l'acquisto degli stessi beni, mentre, in caso di azione di riduzione del prezzo, il minor valore dei beni acquistati, che verrebbero comunque trattenuti, oltre la corresponsione di una somma di danaro utile per l'acquisto degli stessi beni.
Nel caso di specie, dunque, avendo Autocomponent esercitato l'azione estimatoria, non è possibile riconoscere, nemmeno in base all'autonoma azione risarcitoria, i - pur quantificati in c.t.u. - costi di rimozione e ripristino della pavimentazione in parquet, essendo ciò ontologicamente incompatibile con l'azione principale esperita, e nemmeno la restituzione delle spese di trasporto sostenute per far arrivare in Italia le mattonelle in parquet difettose e le spese relative alla posa in opera, avendo la parte attrice scelto di conservare per sé la pavimentazione nonostante i difetti riscontrati. Con l'autonoma azione risarcitoria avrebbero potuto eventualmente essere risarciti, quale danno emergente, i danni da disagio o i danni a persone o cose conseguenti ai vizi riscontrati, o, quale lucro cessante, le somme non introitate a causa dei vizi (es., per ipotesi, mancato incameramento di canoni locatizi per essersi trovati nell'impossibilità di affittare la villa con la pavimentazione difettosa), ma tali voci di danno non sono state né dedotte né provate.
Passando, quindi, alla quantificazione, può affermarsi che il valore delle merci effettivamente conformi coincida con quello in concreto applicato dalla società venditrice, e cioè E 100.854,60, mentre il reale valore, tenuto conto che i difetti riscontrati - distacco pezzi e avvallamenti - non hanno reso il parquet completamente inidoneo all'uso, può essere quantificato, in via equitativa (cfr. Cass. 13332/2000 sull'ammissibilità del ricorso a criteri equitativi nell'ambito dell'azione di riduzione del prezzo), in E 35.000,00, sicché il minor prezzo risulta pari a E 65.854,60. Su tale somma andranno applicati gli interessi al tasso legale, con decorrenza dal giorno della domanda (2.5.2016).
Con riguardo, infine, alla regolamentazione delle spese di lite, la piena soccombenza della parte convenuta comporta la sua condanna alla rifusione delle spese di lite, da liquidarsi, tenuto conto del valore della controversia e sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, con applicazione di un ribasso rispetto a medi tabellari per la fase decisionale in considerazione del modulo decisionale prescelto, in E 12.000,00 oltre IVA, CAP e rimborso delle spese generali per compensi e, quanto alle spese documentate, E 786,00 per pagamento del contributo unificato, E 27,00 per i diritti di cancelleria, importo da distrarre in favore nel procuratore di parte attrice, dichiaratosi antistatario in data 19.7.2018.
Le spese di c.t.u., liquidate in E 2.451,53 con decreto del 24.7.2018 e poste provvisoriamente a carico di parte attrice (in quanto richiedente del mezzo di prova), vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando sulle domande come in epigrafe proposte, così provvede:
. condanna Wood Line S.r.l. al pagamento in favore della società attrice di E 65.854,60 oltre interessi al tasso legale, con decorrenza dal 2.5.2016;
. condanna Wood Line S.r.l. a rifondere in favore dell'avv. Gianni Mensuali, procuratore antistatario della parte attrice, gli importi pari a E 12.000,00 oltre IVA, CAP e rimborso delle spese generali per compensi ed a E 813,00 per spese documentate;
. pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di Wood Line S.r.l.}}

Source

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