Data

Date:
02-03-2021
Country:
Italy
Number:
679/2021
Court:
Corte di Appello di Milano
Parties:
--

Keywords

MODIFIED ACCEPTANCE (ART. 19(3) CISG) - TERM RELATING TO QUALITY OF THE GOODS

BUYER'S RIGHT TO AVOID (TERMINATE) CONTRACT FOR LACK OF CONFORMITY - SELLER'S FUNDAMENTAL BREACH (ARTS. 25 AND 49(1)(a) CISG)

Abstract

A buyer from Arab United Emirates placed an order with an Italian seller to purchase 50,000 LED spotlights. Upon arrival, the buyer refused to take delivery of the goods, asserting that they were not of the agreed quality. As a result, the buyer brought an action against the seller asking for reimbursement of the price paid in advance and termination of the contract.
The Court of first instance decided in favor of the buyer, and the seller appealed the decision. The Court of Appeal confirmed the first instance Court judgment.

The Court had to determine whether the parties had agreed for the spotlights to be of a specific brand. In this respect, the Court observed that, after receiving a sales offer which indicated the quantity of the goods and the price, the buyer had issued a purchase order with the additional item 'description' indicating technical specifications and the brand name required. As, under Art. 19 CISG, a new element in the acceptance relating to the quality of the goods is considered as materially altering the original offer, it followed that the purchase order could not be treated as an acceptance, yet as a counteroffer. Consequently, the Court concluded that the contract had been finalized because of the receipt of the purchase order, followed by shipment, and should have been performed following that order. Nor could acceptance of the sales offer be seen in the mere execution of the payment in advance.

Further, the Court noted that adduced evidence demonstrated that, before shipment, the buyer asked several times for reassurances as to the type of goods the seller would have delivered, specifying that it would have rejected spotlights of different brands than the one requested.

Considering the above, the Court dismissed the appeal.

Fulltext

(...)
Svolgimento del processo
La C[...] G[...] & C[...] s.r.l. ha proposto appello avverso l’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. 3514/2019 emessa dal Tribunale di Milano in data 7/5/2019 con la quale, nell’ambito di una causa avente ad oggetto una controversia relativa ad una compravendita internazionale di beni mobili, è stato così deciso:
«1. risolve il contratto di compravendita internazionale avente ad oggetto 50.000 emettitori led e concluso inter partes in data 18 gennaio 2018 e per l’effetto
2. condanna C[...] G[...] & C[...] S.R.L. a restituire a S[...] M[...] T[...] la somma di Euro 170.000,00, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo;
3. respinge ogni ulteriore domanda formulata dalle parti;
4. condanna C[...] G[...] & C[...] S.R.L. a rifondere a S[...] M[...] T[...] le spese di lite sostenute per il presente giudizio che si liquidano in complessivi Euro 11.405,00 per compensi, Euro 406,50 per anticipazioni non imponibili, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a se dovuta alle rispettive aliquote di legge».
Vicende processuali
1) 2 La presente causa riguarda una vicenda di compravendita internazionale caratterizzata da un contrasto insorto tra le parti sull’oggetto del contratto: C[...] G[...] & C[...] s.r.l. (di seguito anche C[...]) aveva inoltrato a S[...] M[...] T[...] (di seguito anche S[...]) un’offerta di vendita per dispositivi LED; S[...] aveva risposto con un ordine di acquisto chiedendo espressamente prodotti a marchio Voza; C[...] spediva a Dubai prodotti non Voza ma di altra marca; S[...] non ritirava la merce e chiedeva la restituzione del prezzo che, come da accordi, essa aveva già pagato prima della spedizione della merce (e, peraltro, facendo riferimento, nell’ordine di bonifico, al proprio ordine di acquisto).
2) S[...], in particolare, introducendo il giudizio di primo grado, chiedeva di accertare e dichiarare,
ai sensi degli artt. 49 e 25 della Convenzione di Vienna dell’11.4.1980, la risoluzione del contratto di compravendita internazionale stipulato con C[...] e, per l’effetto, di condannare quest’ultima alla restituzione dell’importo di Euro 170.000,00, oltre agli interessi legali, ed al pagamento della somma di Euro 5.500,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti.
Costituendosi in giudizio la convenuta C[...] chiedeva, invece, il rigetto delle domande avanzate dalla ricorrente e, in via riconvenzionale, la rifusione di tutti i danni patiti per le spese di stoccaggio e rientro della merce.
3) Il Tribunale di Milano, con l’ordinanza oggetto di impugnazione, ha, anzitutto, richiamato quanto segue:
«Le parti sottoscrivevano in data 17.1.2018 un contratto di vendita denominato sales agreement (doc. 5, fascicolo della ricorrente), con cui regolamentavano in via generale le future forniture di diversi prodotti tra cui dispositivi led.
Già dal 16.1.2018, inoltre, tra le parti era in essere una trattativa per la compravendita di 50.000 emettitori led. Nello specifico, ad un’offerta di vendita formulata da C[...] seguiva un ordine di acquisto, parzialmente difforme, avanzato da S[...].
Nel caso in esame, all’offerta di vendita del 16.1.2018 (doc. 4, fascicolo della ricorrente), è seguito il purchase order (ordine di acquisto) inviato da S[...] a C[...] in data 18.1.2018 (doc. 9, fascicolo della ricorrente), ove parte acquirente, richiamato il pro-forma di C[...] n. 3/2018 per Euro 170.000,00, ha indicato oltre alla voce «quantità» con precisazione di n. 50.000 pezzi, al prezzo unitario ed al prezzo complessivo, tutti corrispondenti all’offerta, la voce «descrizione» con la peculiare specificazione «VOZA 3W hight power emitter».
Il giudice di primo grado, tenuto conto della disciplina applicabile, ha, quindi, affermato che, nel caso, il contratto si sia concluso sull’oggetto indicato nel purchase order o ordine di acquisto inoltrato da S[...] sulla base delle seguenti considerazioni.
In primo luogo, il Tribunale, dopo aver chiarito che la vicenda negoziale per cui è causa deve ritenersi disciplinata dalla Convenzione di Vienna dell’11.4.1980 (ratificata con L. n. 765 del 1985), la quale all’art. 3 dà la definizione di vendita internazionale di merci, ha richiamato il contenuto di alcune norme di detta Convenzione, quali:
- l’art. 14, comma 1, secondo cui «Una proposta di contratto, rivolta ad una o più persone determinate, costituisce un’offerta, qualora sia sufficientemente precisa e ove indiche la volontà del suo autore di essere vincolato in caso di accettazione»;
- l’art. 19, comma 1 secondo cui, «Una risposta che vuole essere l’accettazione di un’offerta, ma che contiene aggiunte, limitazioni o altre modifiche, è un rifiuto di quest’ultima e costituisce una controofferta»;
il comma 3 dell’art. 19, ai fini della specificazione di quando una modifica comporti non 10 già l’accettazione ma la contro-offerta, stabilisce, inoltre, che: «Elementi complementari o diversi, relativi in particolare al prezzo, al pagamento, alla qualità e quantità delle merci, al luogo e al momento della consegna, ai limiti della responsabilità di una parte riguardo all’altra o al regolamento delle controversie, sono considerate come elementi che alterano in maniera sostanziale i termini dell’offerta»;
- l’art. 18 che prevede, infine, che il contratto sia concluso mediante dichiarazione di 11 accettazione ovvero altro comportamento del destinatario che indichi il consenso ad un’offerta (o ad una controofferta).
A tal punto il Tribunale ha, quindi, osservato quanto segue:
«Ebbene non può che ritenersi che il marchio Voza, specificamente richiesto da parte acquirente, sia un elemento nuovo che ha alterato in maniera sostanziale i termini dell’offerta di vendita, potendo l’indicazione di un marchio piuttosto che un altro influire sulla qualità della merce, ai sensi dell’art. 19, comma 3, della Convenzione.
Per l’effetto l’ordine di acquisto (purchase order) in esame, che differisce dall’offerta di vendita per l’indicazione del marchio, non può che ritenersi «contro-offerta» ex art. 19, comma 1, della Convenzione.
C[...], ricevuta la precisazione che la merce avrebbe dovuto essere a marchio Voza, secondo la richiesta di S[...], avrebbe dovuto attenersi a tale indicazione ed inviare tale tipologia di merce.
Invero, proprio l’art. 13 del sopra citato sales agreement sottoscritto dalle parti in data 17.1.2018 (doc. 5, fascicolo della ricorrente) stabilisce che «tutte le merci e/o i servizi dovranno essere consegnati/prestati come specificato nell’ordine di acquisto purchase order».
Va quindi respinta, poiché erronea, l’affermazione della resistente secondo cui il contratto si sarebbe perfezionato con l’accettazione sic et simpliciter dell’offerta di vendita per l’esecuzione del pagamento.
Come sopra rilevato, il purchase order o ordine di acquisto non può considerarsi «accettazione» secondo la normativa convenzionale, poiché differisce dall’offerta di C[...] in quanto contiene un elemento nuovo nella descrizione del prodotto, consistente nell’indicazione del marchio Voza.
Ebbene, proprio da tale elemento che muta sostanzialmente i termini dell’offerta ex art. 19, comma 3, della Convenzione, si evince chiaramente che l’ordine di acquisto di S[...] del 18.1.2018, inviato in risposta all’offerta di vendita del 16.1.2018, costituisce non già accettazione di quest’ultima bensì «controofferta» ex art. 19, comma 3, della Convenzione.
Pertanto, il contratto di vendita dei 50.000 emettitori led oggetto della presente controversia si è perfezionato per effetto del ricevimento dell’ordine di acquisto, cui è seguita la spedizione, e avrebbe dovuto essere eseguito in conformità di tale ordine, in forza di quanto stabilito dall’art. 13 del sopra citato sales agreement sottoscritto dalle parti in data 17.1.2018.
Né può ravvisarsi l’accettazione dell’offerta di vendita nella mera esecuzione del pagamento.».
A tal punto, nell’ordinanza impugnata, è stato affermato l’inadempimento della resistente C[...] con conseguente accoglimento delle domande di risoluzione contrattuale e di condanna alla restituzione del prezzo pagato azionato da parte attrice S[...], essendo risultata «circostanza non contestata che i 50.000 emettitori led spediti da C[...] e diretti a S[...], a seguito dell’ordine di acquisto del 18.1.2018, non fossero di marchio Voza.»
Quanto alle domande risarcitorie reciprocamente proposte da entrambe le parti, da un lato, è stata respinta la domanda risarcitoria formulata da S[...] per l’importo di Euro 5.500,00 «poiché non è stata fornita prova che la stessa abbia patito danni ai sensi degli artt. 74–77 della Convenzione di Vienna»; da un altro lato, è stata respinta la domanda risarcitoria avanzata da C[...] in via riconvenzionale «in quanto non è imputabile alcun inadempimento a S[...]».
6) Avverso tale ordinanza ha proposto appello l’appellante C[...] G[...] & C[...] s.r.l. la quale, lamentando l’erronea ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado e deducendo che «il contratto per cui è causa si è perfezionato sulla base dell’offerta di vendita della C[...] G[...] & C[...] s.r.l.», ha chiesto la riforma della sentenza impugnata con il rigetto delle domande di controparte e con l’accoglimento delle domande da essa svolte in via riconvenzionale,
5) Costituendosi in giudizio l’appellata S[...] ha chiesto il rigetto dell’appello con l’integrale conferma dell’ordinanza impugnata.

Motivi della decisione
Ad avviso della Corte l’appello deve essere rigettato, con conseguente integrale conferma dell’ordinanza impugnata, per i seguenti motivi.
6) L’odierna appellante C[...] con il proprio atto di appello ha censurato la valutazione con cui il giudice di primo grado ha ritenuto che il contratto di vendita intercorso tra le parti si sarebbe concluso sull’oggetto indicato nell’ordine di acquisto di S[...], ossia il purchase order con il quale l’acquirente aveva espressamente indicato che i 50.000 dispositivi LED sarebbero dovuti essere del tipo «VOZA 3W high power emitter», evidente essendo che, in tale prospettiva, avendo C[...] pacificamente fornito dispositivi non a marchio VOZA, la stessa si sarebbe resa inadempiente al contratto, sì da determinare la risoluzione del contratto e l’accoglimento della domanda di restituzione del prezzo azionata in causa dall’odierna appellata.

Secondo l’appellante, diversamente, il contratto si sarebbe concluso sulla base dell’offerta di vendita CARETTI del 16/1/2018 che non faceva alcun riferimento al marchio Voza.
L’appellante, in particolare, ha dedotto che il contratto si sarebbe concluso con il pagamento (effettuato da S[...]) della merce di cui all’offerta di vendita CARETTI; che, del resto, la previsione di pagamento anticipato di cui all’art. 12 del contratto, secondo cui il pagamento delle merci dovesse essere effettuato «prima della spedizione», avrebbe avuto senso sul presupposto di un contratto comunque già perfezionato; che, pertanto, il giudice di primo grado avrebbe sbagliato a dare rilevanza al fatto della spedizione della merce quale condotta della venditrice che in tal modo avrebbe riscontrato la contro-offerta proveniente dalla controparte.
Tali allegazioni di parte appellante sono del tutto infondate.
In primo luogo, va osservato che, a fronte dell’offerta C[...], dal contenuto generico, avendo S[...] pacificamente risposto con un ordine di acquisto dal contenuto specifico ed inequivocabile, è assolutamente evidente che, in base alla normativa che disciplina la vendita per cui è causa, il contratto non si sarebbe potuto concludere sulla base dell’offerta C[...], posto che, ai sensi dell’art. 19 della Convenzione di Vienna, contenendo la risposta di S[...] delle sostanziali modifiche relative alla qualità della merce, detta risposta non sarebbe potuta valere quale accettazione dell’offerta C[...] ma, diversamente, come esattamente inteso dal giudice di primo grado, sarebbe dovuta essere considerata quale «contro-offerta»; che, a tal punto, non avendo C[...] diversamente riscontrato tale contro-offerta ma avendo inteso, senza necessità di ulteriori chiarimenti, dar corso alla fornitura, la stessa avrebbe dovuto fornire esattamente il tipo di merce che le era stata richiesta da S[...] con il più volte citato ordine di acquisto.
Peraltro, come evidenziato dal giudice di primo grado, lo stesso accordo di vendita concluso tra le parti, ossia il c.d. sales agreement sottoscritto in data 17/1/2018, prevedeva, all’art. 13,
che «tutte le merci e/o i servizi dovranno essere consegnati/prestati come specificato nell’Ordine di Acquisto» o, meglio (alla stregua del testo dell’accordo redatto in inglese), «Purchase Order» (cfr. il Sales Agreement 17/1/2018 sub doc. 5 appellata): pertanto, il punto di riferimento dell’obbligazione di consegna in capo alla venditrice C[...] avrebbe dovuto inequivocabilmente fare riferimento all’ordine di acquisto trasmesso da S[...].
Né, al fine di supportare l’assunto di parte appellante, secondo cui il contratto si sarebbe concluso sull’oggetto (generico) della propria offerta, può essere ritenuto rilevante il rilievo da questa svolto con riguardo al fatto che, a fronte della propria offerta, S[...] ebbe ad effettuare il pagamento dell’intera fornitura.
Al riguardo, da un lato, va richiamato che, come esattamente rilevato dal Tribunale, il pagamento anticipato della fattura rispetto alla spedizione della merce era «precipuamente previsto dall’art. 12 del sopra citato sales agreement sottoscritto dalle parti in data 17.1.2018 (doc. 5, fascicolo della ricorrente)»; da un altro lato, va detto che S[...], una volta inviato in data 18/1/2018 l’ordine di acquisto (nel quale aveva aggiunto la specifica del marchio richiesto), effettuava in pari data il pagamento del prezzo della merce per Euro 170.000,00 mediante bonifico bancario a C[...]; che, peraltro, è pacifico e ben documentato che l’ordine di bonifico era stato effettuato da S[...] con preciso riferimento all’ordine di acquisto da essa inoltrato che, come detto, indicava il modello VOZA, risultando «nella distinta di bonifico la dicitura «advance payment for po purchase order n. 002-01-2018 dd dated 18.01.18» (doc. 10 appellata).
Del resto, va osservato che di tale circostanza era perfettamente consapevole la stessa C[...], come risulta dalle dichiarazioni del teste L.B., responsabile amministrativo di CARETTI, il quale, in sede di prova testimoniale, ha riferito che «nel bonifico si faceva riferimento ad un ordine di acquisto e c’è un riferimento a Voza».
Lo stesso teste L.B. ha, inoltre, dichiarato che «alla S[...] è stata spedita merce di società H. e a marchio Ichona»; che «la S[...] non ha accettato la merce perché era per loro obbligatorio il marchio Voza. La S[...] ci ha chiesto indietro i soldi».
Va, poi, chiarito che trattasi di operatori professionali del settore che ben dovevano essere in grado di apprezzare la rilevanza di un modello di Led piuttosto che di un altro.
Con riguardo al contesto in cui si colloca la vicenda per cui è causa pare utile richiamare anche quanto desumibile dalla deposizione resa dal teste B.B.G. che, in precedenza, come rivenditore, aveva rivenduto a S[...] i prodotti da esso acquistati presso C[...] di marca Voza e che, nell’occasione, non avendo la possibilità di curare la rivendita, aveva chiesto a C[...] di effettuare la vendita dei prodotti direttamente al cliente S[...]. Tale teste ha, quindi, dichiarato quanto segue:
«ADR: nell’estate del 2017 non so se per due o tre forniture, la C[...] mi ha fatto forniture di leds marchio Voza e la S[...], a cui ho fornito il marchio VOZA, non ha mai contestato nulla; ADR: quando non ho potuto intervenire io a vendere a S[...], che nel frattempo mi aveva chiesto un’altra fornitura, ho girato la richiesta a C[...] che ha fornito a S[...] direttamente.
ADR: la S[...] si viene a lamentare nei miei confronti nel gennaio 2018. Nella lamentela la S[...] mi ha detto che aveva pagato ma non aveva ricevuto la merce e non sapeva più nulla di questa fornitura. La C[...] mi ha rassicurato ...Ho saputo però che la S[...] ha rifiutato la merce. La S[...] in particolare mi ha detto che la merce non era quella che di regola consegnavo io. Specifico che sul punto la S[...] mi ha chiesto i danni. Per quel che so io la merce è tornata a C[...] ... Io oggi so che la merce rifiutata dalla S[...] era quella di marchio H[...]».
Ebbene, dalle dichiarazioni di tale teste in ordine allo svolgersi della vicenda per cui è causa, emerge un ulteriore aspetto che depone per la consapevolezza di C[...] in ordine al fatto che i beni da fornire sarebbero dovuti essere dispositivi Led di marchio Voza, ove si consideri (oltre al fatto che C[...] aveva ricevuto sia l’ordine di acquisto indicante tali prodotti sia il bonifico indicante tale ordine di acquisto) che fra la ricezione del bonifico e l’effettiva spedizione della merce ebbero a trascorrere diversi giorni; che, invero, è pacifico che, pur essendo stato effettuato in data 18/1/2018 il bonifico per il prezzo dell’ intera fornitura (come detto, con riferimento all’ordine di acquisto che indicava la marca Voza), tuttavia, la merce veniva spedita da Malpensa a Dubai solo in data 2/2/2018; che è altrettanto pacifico che, nelle more, S[...]
aveva effettuato diversi solleciti per avere rassicurazioni sulla tipologia di prodotti che C[...] le avrebbe consegnato; che, in particolare, con mail in data 30/1/2018 S[...] ebbe a chiedere a C[...] «una relazione di ispezione prima della spedizione delle merci, in quanto non mi ha indicato il marchio delle merci che mi sta spedendo», aggiungendo inoltre che «come già esposto in numerose email sto acquistando SOLO merci di VOZA ENERGY in quanto sono queste le merci che ho venduto ai miei clienti. Qualsiasi altro marchio sarà rifiutato dal mio dipartimento logistico di Dubai e tutti i costi per rispedirvi indietro tali merci saranno a vostro carico. Vi chiederò quindi di rimborsare quanto pagato se non potrete fornirmi le merci di tale marchio» (doc. 11 parte appellata).
Ebbene, il fatto che, nonostante tali precisazioni, C[...] abbia ritenuto di spedire prodotti diversi da quelli ordinati non può che essere ascritto a suo consapevole inadempimento, sì da doversi giustificare la risoluzione del contratto e l’accoglimento della domanda di restituzione del prezzo pagato.
7) Per le considerazioni svolte va respinto l’appello, con conseguente conferma dell’ordinanza
ex art. 702 ter c.p.c. oggetto di impugnazione.
Secondo il criterio della soccombenza l’appellante va condannata a rimborsare all’appellata le 38 spese di lite, come liquidate in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. 10 marzo
2014, n. 55.
P.Q.M.
la Corte d’Appello di Milano, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da C[...] G[...] & C[...] s.r.l. avverso l’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. 3514/2019 emessa dal Tribunale di Milano in data 7/5/2019, così provvede:
1) rigetta l’appello e, per l’effetto, conferma l’ordinanza impugnata;
2) condanna la parte appellante a rifondere all’appellata S[...] M[...] T[...] le spese del presente grado di appello, liquidate in Euro 9.500,00 per compenso, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell’appellante dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 così come modificato dall’art. 1 comma 17 della L. 24 dicembre 2012, n. 228.
Conclusione
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26 novembre 2020. Depositata in Cancelleria il 2 marzo 2021.}}

Source

Published in Italian:
- Rivista di diritto internazionale privato e processuale (Riv. dir. int. priv. e proc.) (2021), 1021–1022.}}