Data
- Date:
- 12-12-2022
- Country:
- Italy
- Number:
- 36144/2022
- Court:
- Corte Suprema di Cassazione
- Parties:
- Salzgitter Flachstahl GmbH v. Riveco Generalsider s.p.a.
Keywords
SELLER'S OBLIGATION TO DELIVER CONFORMING GOODS - LACK OF CONFORMITY OF GOODS - FITNESS FOR ORDINARY USE (ART. 35(2)(a) CISG)
Abstract
A German manufacturer sold a certain quantity of steel to an Italian buyer. A dispute arose between the parties when the buyer, alleging that the goods were defective, refused to pay for two invoices. The seller then initiated a lawsuit against the buyer seeking to obtain payment of the outstanding price; in response, the buyer claimed to be entitled to a reduction of the price originally stipulated and to damages.
The Court of first instance upheld the seller’s claim only in part, while denying that the goods were defective. Conversely, the Court of Appeal found that the goods did not conform to the contract as the delivered steel contained a significantly low level of silicon that rendered it unfit for the usual purpose for which goods of the same type are normally intended. The seller appealed the decision before the Supreme Court.
The Court confirmed that, as already decided by the lower Court, the contract was governed by the Convention (Art. 1(1)(a) CISG). Furthermore, the Court had to decide whether the steel sold satisfied the quality as required by the contract. In this respect, the Court concluded that, even if some features relating to the chemical composition of the steel had been agreed upon by the parties, the default rules laid down in Art. 35(2) CISG could not be ruled out in the case at hand. Indeed, the data sheet that the seller had submitted to the buyer specified the maximum quantity of silicon the steel would contain, without mentioning the minimum quantity. The expert examination had instead demonstrated that the actual percentage of the silicon in the delivered steel was too low to render it fit for the purpose the goods of the same kind would ordinarily be used. As the parties had not agreed to exclude the application of the subsidiary criteria for non-conformity set out in Art. 35(2) CISG, it followed that those criteria were binding upon them, with the consequence that the goods were to be considered as not conforming.
As a result, the Court rejected the seller’s claim.
Fulltext
(...)
Premesso che
1. La società Salzgitter Flachstahl GmbH (Salzgitter) citava in giudizio la società Generai Sider Italiana s.p.a. (Generai Sider) davanti al Tribunale di Chieti, chiedendo di accertare l’inadempimento della convenuta e di condannarla al pagamento di euro 562.848,20, pari agli importi di due fatture emesse dall’attrice e non pagate dalla convenuta. Generai Sider si costituiva e deduceva che l’attrice aveva effettuato tre forniture, regolarmente pagate, che avevano creato problemi a causa della non conformità della merce venduta, così che si era rivalsa sulle fatture successive lasciate deliberatamente inevase; la convenuta chiedeva quindi di accertare i difetti delle forniture di cui sopra e di ridurre il prezzo delle medesime, così condannando l’attrice alla restituzione di euro 549.811,30, da compensare con il credito vantato dall’attrice per le successive forniture, oltre che al risarcimento del danno.
Con sentenza n. 243/2011 il Tribunale di Chieti, in parziale accoglimento della domanda di pagamento proposta dall’attrice e in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale di compensazione della convenuta, condannava quest’ultima al pagamento di euro 274.031,60.
Il Tribunale rilevava che dalla consulenza tecnica d’ufficio era emerso che l’acciaio fornito dall’attrice era conforme alla scheda tecnica, tuttavia il predetto acciaio presentava un valore
molto basso di silicio, pari allo 0.014, rispetto ai valori di 0.24 e 0.30 di altri produttori e che il problema, però, si era posto solo quando la convenuta aveva variato il diametro e lo spessore dei tubi prodotti senza informarne la ditta produttrice; il Tribunale escludeva quindi che le tre forniture fossero affette da vizi.
2. Riveco Generai Sider s.p.a., cessionaria del ramo d’azienda di Generai Sider, ha impugnato la pronuncia. La Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza n. 1884/2017, ha parzialmente accolto
il gravame e ha condannato l’appellante al pagamento della minore somma di euro 16.513,30.
La Corte d’appello ha anzitutto precisato che il contratto oggetto di causa è disciplinato dalla convenzione di Vienna sulla vendita internazionale, dato che i crediti reciprocamente vantati dalle parti scaturiscono da forniture internazionali di beni mobili, e che la disciplina dettata dalla convenzione si sostituisce alle legislazioni dei singoli stati. La Corte d’appello ha poi rite- nuto che, ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. a) e 36, comma 1 della convenzione, le merci vendute si considerano conformi al contratto solo se sono atte agli usi ai quali servirebbero abitualmente merci dello stesso genere. Nel caso in esame – ad avviso del giudice d’appello – «la peculiare composizione chimica dell’acciaio fornito da Salzgitter, pur non costituendo vizio del prodotto, inteso come anomalia o imperfezione della cosa venduta, aveva reso tuttavia la merce acquistata non adatta all’uso al quale abitualmente servirebbero merci dello stesso tipo, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. a) della convenzione di Vienna».
Avverso la sentenza ricorre per cassazione Salzgitter Flachstahl GmbH. 4 Resiste con controricorso Riveco Generai Sider s.p.a.
Memoria è stata depositata sia dalla ricorrente che dalla controricorrente.
Considerato che
I. Il ricorso è articolato in due motivi.
1) Il primo motivo contesta «erronea applicazione dell’art. 35, comma secondo, lett. a) della convenzione di Vienna della vendita internazionale di merci»: il comma primo dell’art. 35 consacra il generale principio della autonomia contrattuale e pone quale primo criterio risolutivo delle controversie inerenti la non conformità della merce venduta la corrispondenza tra quanto fornito e quanto pattuito nel contratto intercorso tra le parti; tale principio generale viene meno solo quando le parti nulla abbiano pattuito, essendovi una gerarchia tra il primo e il secondo comma, così che solo in assenza di una regolamentazione pattizia o in presenza di «una oltremodo lacunosa» manifestazione della volontà delle parti trovano applicazione i criteri generici e oggettivi di cui al secondo comma. Nel caso in esame, ove l’acquirente aveva inviato alla venditrice la scheda tecnica recante la tabella riassuntiva dei vari elementi chimici, che in particolare riguardo al silicio richiedeva che non fosse superiore allo 0.45% senza indi- care alcuna percentuale minima, andava in radice esclusa l’applicazione dell’art. 35, comma secondo della convenzione.
Il motivo è infondato. Correttamente la Corte d’appello ha affermato che il contratto oggetto di causa è disciplinato dalla convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di merci dell’11 aprile 1980, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge n. 765/1985. Ai sensi dell’art. 1 della convenzione, la medesima «si applica ai contratti di vendita delle merci fra parti aventi la loro sede di affari in Stati diversi (...) quando questi Stati sono Stati contraenti». L’Italia e la Germania, ove hanno rispettivamente sede la controricorrente e la ricorrente, sono Stati contraenti della convenzione, che trova quindi applicazione al caso in esame.
L’art. 35 della convenzione dispone al primo comma che «il venditore deve consegnare merci la cui quantità, qualità e genere corrispondono a quelli previsti dal contratto, e il cui imballag-
gio e confezione corrispondono a quelli previsti dal contratto»; al secondo comma specifica
che «a meno che le parti non convengano altrimenti, le merci sono conformi al contratto solo
se: a) sono atte agli usi ai quali servirebbero abitualmente merci dello stesso genere». La ri- corrente contrappone la propria interpretazione dei rapporti tra primo e secondo comma dell’articolo a quella fatta propria dalla Corte d’appello. Il giudice d’appello ha interpretato l’art. 35 affermando che «le merci vendute si considerano conformi al contratto solo se sono atte agli usi ai quali servirebbero abitualmente merci dello stesso genere», con diritto dell’acquirente di ottenere, ai sensi dell’art. 50 della convenzione, la riduzione del corrispettivo proporzionalmente alla differenza tra il valore effettivo delle merci al momento della consegna e il valore che esse avrebbero avuto se conformi al contratto. In tal modo, la Corte d’appello ha ritenuto che i criteri fissati al secondo comma dell’art. 35 si applichino ai contratti di vendita determinando la conformità al contratto delle merci vendute e che tali criteri non si pongano in via subordinata o sussidiaria rispetto alle determinazioni contrattuali, così che la mancata applicazione del criterio di cui alla lett. a) del comma 2 dell’art. 35 – rilevante nel caso di specie – deve risultare da una specifica previsione concordata tra le parti.
La dottrina italiana in genere afferma la natura suppletiva dei criteri fissati dall’art. 35 rispetto 9 all’accordo delle parti, così che tali criteri troverebbero applicazione solo quando il contratto
non fornisca specificazioni o non fornisca specificazioni esaurienti in ordine alla quantità, qualità e descrizione delle merci (in tal senso pure alcune pronunzie di merito, cfr. Trib. Forlì 9 dicembre 2008, in CISG Database, case 867). Nel caso in esame sicuramente vi sono state de- terminazioni contrattuali specifiche, avendo l’acquirente inviato l’ordine corredato da una analitica scheda tecnica che prevede le caratteristiche chimiche del materiale, ove in relazione
al silicio è indicata la percentuale massima dello 0,45. Proprio l’esistenza delle determinazioni contrattuali specifiche comporterebbe – ad avviso della ricorrente – l’inapplicabilità al caso di specie del criterio dell’idoneità dell’acciaio venduto agli scopi per i quali i beni del tipo previsto sono ordinariamente utilizzati.
La conclusione non può essere condivisa. La menzionata scheda tecnica individua il limite massimo del silicio, ma nulla dice in ordine alla quantità minima che doveva essere presente nell’acciaio acquistato per renderlo idoneo al suo concreto utilizzo, concreto utilizzo che la
Corte d’appello ha ritenuto – con accertamento in fatto – che rientrasse nelle comuni produ-
zioni di un’impresa come Generai Sider.
Nel caso in esame, pertanto, ove le parti non hanno escluso l’applicazione del criterio della normale idoneità delle merci, trova applicazione il secondo comma dell’art. 35 della convenzione. Come si legge nel Digest of Case Law elaborato dalla Commissione delle Nazioni Unite sul commercio internazionale, il secondo comma dell’art. 35 stabilisce quali sono i criteri relativi alla qualità, funzionamento e imballaggio delle merci che, seppure non obbligatori, si presumono parte dei contratti di vendita; in altre parole, questi criteri vincolano il venditore an- che se non vi è un positivo accordo al riguardo, così che, se le parti non vogliono che tali criteri si applichino al contratto tra loro concluso, esse devono, secondo le parole dell’art. 35, «di- sporre diversamente». Pertanto, a meno che le parti esercitino la loro autonomia contrattuale ed escludano i suddetti criteri esse sono a questi vincolate (cfr. Digest of Case Law on the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, ed. 2016, p. 141). La ricorrente fa riferimento al Digest of Case Law, richiamando due casi giurisprudenziali tedeschi citati dal Digest in relazione al primo comma dell’art. 35, casi estranei alla fattispecie in esame: il primo caso, deciso il 25 giugno 1996 dal Landgericht di Padeborn, concerne infatti una ipotesi di mancato rispetto della percentuale minima di una sostanza che era stata specificata nel contratto e che il Tribunale ha quindi ricondotto al primo comma dell’art. 35; il secondo caso, deciso dall’Oberlandesgericht di Frankfurt a.M. il 20 aprile 1994, attiene al tema della conformità della merce alle disposizioni vigenti nel paese in cui opera l’acquirente, tema che è stato affrontato in modo non univoco dalle giurisprudenze nazionali e in relazione al quale l’Oberlandesgericht di Frankfurt ha affermato che non vi era stata, a fronte del silenzio del contratto sul punto, violazione del primo comma dell’art. 35 nell’ipotesi di vendita di mol- luschi contenenti un livello di cadmio superiore a quello fissato dalla legislazione del paese dell’acquirente.
2) Il secondo motivo contesta «l’omesso esame della percentuale di scarto nelle lavorazioni ai
fini della quantificazione del danno»: la Corte d’appello ha in ogni caso errato nel quantificare
la responsabilità delle parti (attribuendo il 30% a carico del venditore e il 70% a carico dell’acquirente), avendo assunto a base del calcolo il prezzo totale della fornitura contestata, così non considerando che il materiale non poteva essere sfruttato senza scarti.
Il motivo è infondato. La Corte d’appello ha esaminato il profilo della percentuale di scarto nelle lavorazioni, rilevando che il processo di fabbricazione di Generai Sider produceva scarti superiori alla norma, dato che la medesima aveva dichiarato che il suo standard di scarti era
pari al 20%, mentre dalla consulenza tecnica d’ufficio risulta «che lo scarto ordinario per gli
altri produttori si aggira tra lo 0.5 e l’1%».
II. Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, del d.p.r. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo uni- ficato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente, che liquida in euro 10.500, di cui euro 200 per esborsi, oltre
spese generali (15%) e accessori di legge.
Sussistono, ex art. 13, comma 1- bis del d.p.r. n. 115/2002, i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, in data 13 luglio 2022.}}
Source
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