Data
- Date:
- 24-10-1988
- Country:
- Italy
- Number:
- 5739
- Court:
- Corte Suprema di Cassazione, Sez. Un.
- Parties:
- Kretschmer GmbH & Co. KG v. Muratori Enzo
Keywords
CONCLUSION OF CONTRACT BEFORE ENTRY INTO FORCE OF CISG - RATIFICATION BEFORE DEPOSIT OF TENTH INSTRUMENT OF RATIFICATION - OBLIGATION TO DENOUNCE 1964 HAGUE CONVENTION (ART. 99(6) CISG) - CISG NOT APPLICABLE
Abstract
An Italian seller and a German buyer entered into a contract for the sale of a cargo of fruit. A dispute arose between the parties.
The court held that CISG did not apply as the contract had been concluded before January 1, 1988 being the date that Italy's ratification of CISG according to Art. 99(6) CISG took effect. That is, after Italy's denunciation of the 1964 Hague Convention relating to a Uniform Law on the International Sale of Goods (Art. 100 CISG).
Fulltext
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Queste sezioni unite sono chiamate a stabilire se sussiste la giurisdizione del giudice italiano rispetto alla pretesa di una ditta italiana che ha venduto una partita di frutta ad una ditta tedesca e chiede il pagamento del residuo prezzo.
L'approccio al problema da risolvere riguarda l'individuazione dei parametri normativi di riferimento alla stregua dei quali riconoscere o meno la sussistenza della giurisdizione italiana rispetto alla richiesta di pagamento del prezzo nella vendita internazionale di cose mobili intervenuta fra paesi membri della Cee e aderenti sia alla convenzione di Bruxelles che a quella dell'Aja, anteriormente all'entrata in vigore di quella di Vienna. [...]
L'Italia e la Germania sono vincolate sia dalla convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, sia da quella de L'Aia del 1° luglio 1964 che, quali norme di diritto pattizio, prevalgono su quelle generali dettate nelle preleggi e nel codice di procedura civile.
La convenzione firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968 è stata recepita dal nostro paese, che vi ha dato ratifica ed esecuzione con l. 21 maggio 1971 n. 804; mentre con altra legge in pari data, recante il n. 816, ratifica è stata data anche alle convenzioni attinenti alla legge uniforme sulla formazione dei contratti di vendita, firmate a L'Aia il 1 luglio 1964.
Attesa l'epoca di stipulazione del contratto da cui scaturiscono le obbligazioni azionate in giudizio, resta estranea alla presente controversia la convenzione delle nazioni unite sui contratti di compravendita internazionale di merci, adottata a Vienna il giorno 11 aprile 1980 ed alla quale è stata data ratifica ed esecuzione con l. 11 dicembre 1985 n. 765 (essendo stata data notizia in Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 1987 del deposito dello strumento di ratifica della convenzione stessa e della sua entrata in vigore dal 1° gennaio 1988, essendo state contestualmente denunciate le ricordare convenzione de L'Aia e di Bruxelles, le quali hanno cessato i loro effetti con il 31 dicembre 1987).
Giova ricordare al riguardo che, ai sensi dell'art. 100, la convenzione si applica alla formazione dei contratti conclusi in seguito ad una proposta intervenuta dopo l'entrata in vigore della convenzione la quale, come si è appena rilevato, esplica i suoi effetti a partire dal 1 gennaio 1988, ai sensi del precedente art. 99 il quale ha cura di specificare che per gli Stati legati dalle convenzioni de L'Aia le ratifiche entreranno in vigore solo alla data in cui le denunce, eventualmente richieste da parte dei suddetti Stati riguardo alle convenzioni medesime saranno entrate in vigore. Questa norma di coordinamento si rendeva necessaria dal momento che la convenzione, secondo quanto previsto nell'art. 90, non prevale su un accordo internazionale già concluso, o da concludere, che contenga disposizioni attinenti alla materia regolata dalla convenzione.
Appare evidente, alla stregua dei precedenti richiami, che rispetto ad una proposta anteriore al 1° gennaio 1988 non può farsi capo alla nuova convenzione, ma deve porsi mente alle menzionate convenzioni de L'Aia e di Bruxelles alla cui stregua va ricercata la soluzione del problema di giurisdizione di cui queste sezioni unite sono investite.
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Source
Published in Italian:
- Il Foro Italiano, 1989, I, 2878
- Giustizia Civile, 1989, I, 1888
- Uniform Law Review, 1989, II, 857
- Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 1994, I, 138
Excerpts of judgement in:
- Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 1990, 155
Commented on by:
- N. Pisaneschi, Il Foro Italiano, 1989, I, 2878}}