Data

Date:
24-03-1995
Country:
Italy
Number:
211
Court:
Corte di Appello di Genova
Parties:
Marc Rich & Co. A.G. v. Iritecna S.p.A.

Keywords

FOB CLAUSE - APPLICABILITY TO SALES CONTRACT AS INTERNATIONAL TRADE USAGE BINDING UNDER ART. 9 CISG

Abstract

In 1987 an Italian seller and a Swiss buyer concluded a contract for the sale of raw oil. The contract contained a FOB clause as well as an express reference to the NIOC standard terms. After loading the oil onto the tanker ship, the buyer discovered that during loading operations the oil had been contaminated with water, and brought an action against the seller in order to recover damages.

Although the contract was not governed by the Convention, the Court made an express reference to CISG and held that the FOB clause's scheme was binding as an international trade usage under Art. 9 CISG, as well as under the NIOC standard terms referred to in the contract.

Without making any further reference to CISG, the Court decided the dispute on the grounds that, under the FOB clause and the NIOC standard terms, the seller performs its obligation of delivery when the oil enters the ship's tanks, thereby bearing the risk of any loss of or damage to the goods that may have occurred before that moment.

Fulltext

LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE I CIVILE

Composta dai Magistrati:
Dott. Mario Piccardo, Presidente
Dott. Gio Batta Copello, Consigliere
Dott. Alberto Zingale, Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

[...]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

RILEVATO che, con atto di citazione in riassunzione notificato il 9/4/91 la ITALIMPIANTI Spa, venditrice - FOB m/n Atlantic Emperor al terminale di VALFAJR - di un carico di 250.000 tonnellate di petrolio grezzo iraniano alla società svizzera Marc Rich & Co. A.G. a seguito di ritenuta giurisdizione dell'a.g.o. da parte della Cassazione investita di regolamento preventivo conveniva in riassunzione la suddetta Marc Rich & Co. A.G. davanti al Tribunale di Genova (presso il quale aveva iniziato il processo - poi sospeso - sulla base di una più ampia domanda - rinunciata prima dell'udienza di p.c. - di accertamento negativo di propria responsabilità nella consegna del carico contaminato da acqua di mare, per esser state caricate 58.000 tonnellate di acqua frammista a greggio) per sentirla condannare 'alla consegna della documentazione idonea al fine di consentire alla conchiudente di ottemperare in modo puntuale e completo ai propri obblighi verso il NIOC' (documentazione richiesta dall'Ente iraniano - fornitore del greggio - a dimostrazione della non destinazione del carico verso stati interdetti: USA, Repubblica Sudafricana, Israele, Egitto);

- che si costituiva, in riassunzione, la convenuta chiedendo il rigetto delle avversarie domande (di accertamento negativo di responsabilità per il danno da inferior carico e contaminazione d'acqua del greggio venduto e caricato sulla n/c Atlantic Emperor) 'senza pregiudizio alcuno per il suo buon diritto a vedersi riconosciuti i danni e le spese subiti con domanda risarcitoria che verrà presentata nei modi e nei tempi più opportuni', pertanto chiedeva respingersi la domanda proposta con atto di citazione notificato il 29/2/88, vinte le spese;

- che, concessi i rinvii per produzione di relazioni peritali sul danno da annacquamento, ed un ulteriore rinvio in attesa della definizione della procedura (per stabilire validità di clausola arbitrale e per la nomina di un arbitro), la causa perveniva ad udienza di precisazione delle conclusioni così (qui sinteticamente) rassegnate da Marc Rich: 'accertare e dichiarare la responsabilità dell'Italimpianti nel consegnare un carico di petrolio contaminato ed anche un quantitativo inferiore a quello fatturato ed il corrispondente diritto di Marc Rich a risarcimento del danno disponendo la prosecuzione del giudizio per la liquidazione degli stessi nella misura indicata di dollari USA 5.800.000 oltre rivalutazione ed interessi, disponendo al fine CTU'; nella stessa sede l'Italimpianti eccepiva la novità della domanda di risarcimento danni avanzata da controparte e concludeva chiedendo condannarsi Marc Rich a consegnarle la documentazione sulla destinazione finale del greggio;

- che il Tribunale accoglieva, preliminarmente, l'eccezione di 'irritualità' della domanda di risarcimento (intesa in termini di 'novità' ex adverso contestata) sull'assunto che, avendo Marc Rich manifestato tramite le deduzioni dei suoi difensori in comparsa di riassunzione, ed a verbale 12/11/91 l'intenzione di non svolgere nel processo genovese la domanda riconvenzionale di danni (NDR: in attesa degli sviluppi del giudizio davanti alla Corte d'Appello di Londra sulla praticabilità del giudizio arbitrale, riservando ogni decisione all'esito) in tal modo aveva espressamente rinunciato ed abbandonato la domanda pur tempestivamente proposta nella fase processuale anteriore alla sospensione, ragion per cui le era preclusa la riproposizione di una domanda riconvenzionale al di fuori ed oltre la comparsa di risposta: pertanto il Tribunale dichiarava l'inammissibilità della domanda di risarcimento Marc Rich prendendo atto del fatto, sempre in sede di precisazione delle conclusione, che l'IRITECNA (già Italimpianti) non riproponendola, aveva pur essa rinunciato alla principale sua domanda di accertamento negativo di responsabilità relativamente alla stessa situazione ex adverso azionata come causa petendi;

- che il Tribunale, per contro, accoglieva la residua domanda di merito Italimpianti (di condanna alla consegna di documenti) sull'assunto della formazione a riguardo di concorde ed impegnativa volontà pattizia (accettazione definitiva della proposta sul punto dell'Italimpianti da parte Marc Rich con telex 26/1/79, non contraddetta dall'inciso - 'con esclusione del punto n. 7'- contenuto nella successiva clausola n. 8 relativo all'approvazione di tutti gli altri termini e condizioni noti alle parti), e così condannava Marc Rich & Co. a consegnare all'attrice la documentazione attestante la discarica del petrolio grezzo compravenduto nel porto di destinazione, compensando interamente fra le parti le spese di causa;

- che avverso tale sentenza ha proposto appello la Marc Rich, come in epigrafe, dolendosi:

1) dell'errore del Tribunale nel ravvisare una 'non accettazione del contraddittorio' in senso tecnico nell'uso dell'espressione 'irritualità della domanda riconvenzionale' spesa dalla difesa Italimpianti in sede di precisazione delle conclusioni, di per sé non chiaramente ed univocamente esprimente una eccezione di inammissibilità e/o tardività;

2) dell'errore del Tribunale nell'aver individuato nell'esposizione delle difese Marc Rich una 'espressa' rinuncia alla domanda riconvenzionale, non comparendo dagli atti alcuna espressione di rinuncia ma solo l'intenzione di provocare un differimento del suo esame da parte dei giudici italiani all'esito della decisione della Corte Europea e della Corte d'Appello di Londra per evitare conflitto di giudicati internazionali;

3) dell'errore del Tribunale nel non aver, anche considerando per assurdo il comportamento del difensore Marc Rich in termini di rinuncia alla domanda per facta concludentia, considerato (doverosamente ex officio) irrita ed inefficace tale rinuncia per l'assenza di espressa procura della parte;

4) dell'errore del Tribunale nel considerare rinunciata, in quanto non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, la domanda di accertamento negativo dell'Italimpianti, non essendovi stata da parte Marc Rich rinuncia alla domanda di accertamento di responsabilità e conseguente condanna al risarcimento del danno, e tantomeno un'accettazione di un'avversaria rinuncia;

5) dell'errore del Tribunale nell'aver ritenuto la fondatezza della pretesa Italimpianti di condanna della Marc Rich alla consegna della documentazione di destinazione, per essersi legittimamente, invece, Marc Rich astenuta dal farlo in via di autotutela ex art. 1460 (avendo il carico, per necessità conseguente alla contaminazione imputabile a Italimpianti quale parte venditrice FOB, subito un necessaio cambio di destinazione), non essendo, inoltre, stata dimostrata da parte Italimpianti (com'era suo onere) l'effettiva richiesta di tale documentazione da parte del NIOC (l'ente iraniano di gestione petrolifera);

- che con lo stesso mezzo la Marc Rich, contestando l'avversario assunto di un collegamento funzionale tra la fornitura NIOC ad Italimpianti e la vendita FOB dello stesso greggio a Marc Rich e specialmente quello che configurava quest'ultimo affare in termini di cessione di contratto, ed infine la ex adverso sostenuta assunzione da parte Marc Rich della responsabilità delle operazioni di carico del greggio con la tecnica del transhipment (dalla nave madre n/c Sasangird, attraverso l'intermedia n/c White Rose, alla n/c Atlantic Emperor), ribadita la tempestività e regolarità del prelevamento dei primi campioni da parte di ispettori NIOC su entrambe le frazioni di carico e del rilascio dei certificati attestanti la presenza di acqua e di sedimento di fondo, nonché l'esclusiva riferibilità alla compagnia petrolifera iraniana dell'emissione di polizze di carico per un quantitativo di 230.727 tonnellate di greggio (a seguito deduzione dell'acqua libera pompata a bordo dell'Atlantic Emperor), ed altresì il rispetto del contraddittorio nelle operazioni di analisi dei campioni di greggio (svolte dalla Minton, Treharne & Davies di Londra) risultati contenere un contenuto d'acqua, rispettivamente, del 32,3% e del 12,41%, escluso da parte propria un concorso di responsabilità nell'aggravamento del danno (per non aver acconsentito l'approfondimento delle analisi sulla portata dell'effettiva contaminazione da acqua salmastra dell'intero carico, sul terminal di luogo della caricazione, dando invece disposizioni perché le operazioni stesse venissero completate in altro porto (Emirati Arabi)), insisteva nella domanda di accertamento della responsabilità esclusiva dell'Italimpianti quale venditore FOB e di condanna al pagamento della somma di 5.800.000 dollari, insistendo, comunque come in epigrafe per l'espletamento della CTU al fine di stabilire la giusta riduzione di prezzo in conseguenza dei vizi, e concludendo come in epigrafe;

- che si costituiva l'Italimpianti incentrando la sua difesa quasi esclusivamente sulla questione pregiudiziale relativa all'inammissibilità della domanda riconvenzionale di danni a seguito dell'assunto suo abbandono in sede di comparsa di riassunzione;

[...]

Ritenuto. - (Omissis) che, conclusivamente, debba essere riformato il primo capo della impugnata sentenza relativo alla pronuncia di inammissibilità della domanda riconvenzionale Marc Rich, il che, non ricorrendo alcuna ragione legale di regressione del processo, comporta la necessità (di cui meglio infra) di dar corso ad attività di trattazione ed istruttoria in questo grado abbracciante sia l'an debeatur che il quantum debeatur, stante la difficoltà del giudizio sulla quanti minoris da contaminazione d'acqua del greggio compravenduto senza ricorrere all'ausilio di una CTU valutativa in questa sede dei risultati di accertamenti stragiudiziali che peraltro sembrano già fornire sul piano logico (attesa l'imparzialità dell'ente investito delle analisi) una buona base per l'accertamento della responsabilità dell'Italimpianti quale venditrice FOB di 250.000 t. di greggio iraniano a Marc Rich (formula mercatoria secondo Incoterms - ma anche secondo condizioni generali Nioc come meglio infra - addossante al venditore tutti i rischi di perdita o danni della merce fino all'ingresso del prodotto nelle cisterne della n/c noleggiata dal compratore); (Omissis).

Rilevato, passando all'esame della domanda Marc Rich di condanna dell'Italimpianti al risarcimento del danno (con pronuncia eventualmente limitata all'an debeatur, come sopra ritenuta proponibile e procedibile, che - come sopra anticipato - è stato dedotto con successo a prova in primo grado da parte della società elvetica materiale documentale idoneo a dimostrare, con rilevanza giuridica nel presente giudizio, quanto segue: 1) la conclusione a mezzo scambio telex tra le parti di un contratto di vendita internazionale resa FOB (v.p. 4 accordo sancito con telex 26 gennaio 1987 in atti) di 250.000.000 tonnellate di greggio iraniano tra Italimpianti S.p.a. quale parte venditrice e Marc Rich S.a., con ruolo di venditrice della Italimpianti confermato dall'intera documentazione commerciale; 2) la fruizione da par te di Italimpianti (venditrice-caricatrice) di accesso al credito aperto dalla compratrice per il pagamento bancario non su rilascio di un full set of clean B/L (giro completo di polizze di carico) ma sulla base di una semplice letter of indemnity (lettera di garanzia sulla quantità e qualità della merce da ricevere per l'imbarco, spesso predisposta per agevolare il rilascio di polizze nette da parte del vettore, in frode ai possessori di buona fede): dal che consegue, da un lato, la prova dell'adempimento dell'obbligazione principale del compratore Marc Rich di pagamento del prezzo FOB, dall'altro l'inutilizzabilità da parte dell'Italimpianti di argomenti di contrasto all'avversaria pretesa indennitaria, tratti dall'annotazione di polizza 'clean on board'; 3) la certificazione da parte di ispettori Nioc (intervenuti ed agenti 'on account of Italimpianti' come da produzione in atti, e cioè in nome e per conto della società italiana), dell'imbarco a bordo della nave cisterna noleggiata dalla compratrice Marc Rich di un notevole quantitativo di 'acqua libera' (cioè non frammischiata al greggio: 20.000 tonnellate circa su 250.000 tonnellate di greggio venduto); 4) il riconoscimento del corrispondente minor quantitativo di prodotto consegnato sulle annotazioni delle polizze di carico, ma anche nelle fatture (N.OIL febbraio 1987 e 23 marzo 1987, prodd. nn. 12 e 51/12, e n. 13-51/13) emesse direttamente dalla Italimpianti con evidente valore confessorio non solo di una vendita quantitativamente inferiore al pattuito, ma anche delle modalità di riduzione del carico per immissione d'acqua salmastra nelle cisterne della Atlantic Emperor: il che implica riflessi sulla conoscenza/conoscibilità di una più o meno estesa contaminazione (stante la tecnica di caricazione del greggio mediante trasbordo attraverso nave madre ed ausiliaria, e non mediante prelievo diretto dai depositi costieri) dell'intera partita di greggio, contaminazione peraltro già prefigurata in base ai primi campioni prelevati nel porto di caricazione e durante le operazioni di pompaggio, da parte della venditrice Italimpianti; 5) l'accertamento stra giudiziale da parte di tecnici imparziali (Minton Treharne & Davis di Londra) e nel contraddittorio delle parti (per Italimpianti S.p.a.: Ralph Andrews v. telex 20 novembre 1987 in atti) di una percentuale di contaminazione d'acqua superiore a quella presente nei campioni analizzati dagli ispettori Nioc in occasione della full tank inspection;

Osservato che secondo lo schema accettato della vendita internazionale FOB - Franco a bordo - porto d'imbarco convenuto (vincolante inter partes quale uso internazionale ex art. 9 Convenzione Vienna 11 aprile 1980 ratificata in Italia con legge 765/85 e Svizzera 1Ý marzo 1991) ed anche secondo le condizioni generali dei contratti Nioc richiamate in contratto (analogamente a quanto già precedentemente pattuito tra le parti) la venditrice Italimpianti avrebbe adempiuto l'obbligo di consegna quando la merce superava la murata della nave (trattandosi di petrolio quando superava la flangia di raccordo con le tubazioni di bordo della n/c Atlantic Emperor) e, conseguentemente doveva sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce fino a quel momento; (omissis).

P.Q.M.

La Corte non definitivamente pronunciando sull'appello da Marc Rich & Co. S.A., contro la sentenza del Tribunale di Genova del 1-12/7/93, in riforma della stessa:

- Dichiara ammissibile la domanda riconvenzionale di danni presentata da Marc Rich & Co. S.A.;

- Respinge la domanda della Iritecna Spa (già Italimpianti Spa)

[...]}}

Source

Published in Italian:
- Il Diritto Marittimo, 1995, 1054-1059

Commented on by:
- Marco Lopez De Gonzalo, La rilevanza degli usi nella disciplina dell'obbligazione di consegna nella vendita marittima, in Il Diritto Marittimo, 1995, 1055-1058}}