Data

Date:
03-07-2013
Country:
Italy
Number:
Court:
Tribunale di Foggia
Parties:
Samuel Smith, The Old Brewery v. Vini San Barbato, snc

Keywords

CONFORMITY OF GOODS - SELLER’S OBLIGATION TO DELIVER GOODS CONFORMING TO CONTRACT SPECIFICATIONS (ART. 35(2)(C) CISG)

LACK OF CONFORMITY - TIMELY NOTICE OF LACK OF CONFORMITY - CONTRACTUAL AGREEMENT FOR DIFFERENT PERIOD OF GUARANTEE (ART. 39(2)CISG)

BUYER'S RIGHT TO AVOID (TERMINATE) CONTRACT FOR LACK OF CONFORMITY - SELLER'S FUNDAMENTAL BREACH (ARTS. 25 AND 49(1)(A) CISG)

Abstract

An Italian producer of wine concluded a contract with an English buyer for the supply of red wine. Under the contract, the seller was obliged to provide the buyer with a sample of the finished product for its final approval. The seller failed to provide the buyer with that sample, but, instead of this, it sent the buyer an analysis report of the wine; as a result, the buyer decided to make advance payment. The buyer brought an action against the seller since, after delivery, the goods turned out to be of such a poor quality that they could not be marketed.

The Court of first instance found for the buyer.

In so doing, the Court held first of all that the contract was governed by CISG (Art. 1(1)(b)).

As to the merits, the Court established that the parties, by agreeing that the buyer was bound to notify any lack of conformity of the goods within eight days from discovery, had lawfully derogated from the wording of Art. 39 CISG. However, the Court noted, the buyer had complied with such an obligation, since it had notified the seller of the defects within that deadline.

The Court also reached the conclusion that the seller had violated its obligations under the contract. In so doing, it rejected the seller’s argument that the visit of the buyer’s consultant at its premises, during which this latter had had the opportunity to try the wine, was to be intended as replacing the seller’s obligation to send a sample of the final product to the buyer. In the Court’s view, the consultant’s visit served as sole purpose that of inspecting the seller’s premises; besides, the consultant had not brought any sample of wine with him, all the more so because at the time the wine still needed further processing.

Moreover, the Court found that the wine lacked the essential qualities. Two examinations conducted after delivery by experts appointed by the seller and buyer, respectively, demonstrated that the wine did not meet the characteristics indicated in the analysis report as to, inter alia, its color, taste and smell.

The Court further observed that the buyer had tried to re-sell the wine to another local dealer at a discounted price, but without success, due to the poor quality of the product. In the Court’s view, this demonstrated that the product was unfit for its intended purpose, and that the seller had fundamentally breached its contractual obligations. As a result, the buyer was held entitled to terminate the contract and the seller condemned to reimburse the buyer for the advance payment, as well as for the costs the latter had sustained, inter alia, for the transportation of the goods and for the design and printing of labels to be attached on wine bottles that were never marketed.
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Fulltext

L'attrice - società di diritto anglosassone operante nel settore della commercializzazione di vini nel Regno Unito - agisce al fine di sentir dichiarare la risoluzione, per grave inadempimento della convenuta, del contratto di acquisto di una partita di 78.000 litri di vino "Uva di Troia IGT Vino Rosso di Puglia", concluso in data 8/05/2003 con la società produttrice italiana Vini San Barbato snc.

Deduce che la convenuta sarebbe rimasta inadempiente all'obbligo, pattuito contrattualmente, di inviare ad essa acquirente, prima del carico del primo quantitativo di vino, un campione sigillato del medesimo (con relativo certificato di analisi), onde consentirle la previa verifica della qualità del prodotto consegnando.

Aggiunge altresì che il vino recapitato in data 3/06/2003 sarebbe, in ogni caso, di scarsa qualità al punto da non essere in alcun modo commercializzabile.

In ragione di tanto, chiede la restituzione dell'acconto di Euro 15.000 già versato, con condanna della convenuta al ritiro della merce consegnata e al risarcimento di tutti i danni da inadempimento contrattuale cagionati ad essa istante.

La convenuta, nel costituirsi, ha eccepito in via preliminare l'incompetenza territoriale del Tribunale adito e la decadenza dell'attrice dalla garanzia per vizi della cosa venduta, stante l'asserita tardività della relativa denuncia; nel merito, ha negato qualsiasi inadempimento, assumendo che la lieve discrepanza di valori risultante dalle analisi in atti sarebbe riconducibile unicamente alle lavorazioni eseguite sul vino, secondo quanto stabilito in contratto; ha infine contestato sia nell'an che nel quantum anche l'accessoria domanda di danni.

Con sentenza non definitiva n. 821 del 23/05/2007, è stata dichiarata inammissibile l'eccezione pregiudiziale di incompetenza per territorio e disposta, con separata ordinanza, la rimessione della causa sul ruolo per il prosieguo istruttorio.

Oltre che in via documentale, il giudizio è stato istruito a mezzo delle prove orali - interpello e prova testi - addotte da ambo le parti (quelle dell'attrice escusse in gran parte in rogatoria presso il giudice inglese ai sensi dell'art. 4 reg. CE n. 1206 del 28/05/2001) .

All'esito, la causa è stata riservata per la decisione definitiva, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.

La domanda di risoluzione contrattuale è fondata e va accolta.

Priva di pregio è l'eccezione preliminare di decadenza dalla garanzia per vizi della cosa venduta, sollevata da parte convenuta.

La legge sostanziale applicabile al rapporto obbligatorio de quo è la Convenzione di Vienna sulla vendita di cose mobili del 11/04/1980 (resa esecutiva in Italia con L. 11 dicembre 1985, n. 765), il cui art. 39 prevede che, nelle vendite internazionali, la denuncia dei vizi debba essere effettuata entro un termine ragionevole dalla scoperta (sull'applicabilità dell'anzidetta disciplina uniforme, a prescindere dalle norme di diritto internazionale privato dei due Stati contraenti, cfr. Cass. SS.UU. 2005/n. 2983; Cass. 2004/n. 18902).

Il cit. art. 39 risulta tuttavia espressamente derogato nel contratto stipulato tra le odierne parti in causa con l'espressa previsione, per eventuali reclami, del termine di 8 gg. dalla consegna delle merce.

La deroga (che ha equiparato la previsione contrattuale a quella codicistica italiana di cui all'art. 1495 c.c.) era senz'altro consentita in virtù di quanto previsto dall'art. 6 della cit. Convenzione di Vienna ("le parti possono escludere l'efficacia della presente convenzione o, con riserva delle disposizioni dell'art. 12, derogare ad una qualsiasi delle sue disposizioni o modificarne gli effetti").

Il termine contrattuale risulta, in ogni caso, rispettato a fronte della consegna del 3/06/2003.

E' infatti un dato documentale che, già con fax del 4/06/2003 (giorno successivo alla consegna) seguito da quello del 5/06/2003, il mastro birraio dell'attrice, S. B. denunciò prontamente le asserite difformità del prodotto, oltre all'omesso previo invio del campione, all'intermediaria I.M. che, in ragione della sua conoscenza della lingua inglese, ha sin dall'inizio della presente vicenda contrattuale curato tutti i contatti con l'acquirente.

Risulta altresì dagli atti che, già con fax del 10/06/2003, la convenuta era stata sicuramente informata delle doglianze dell'attrice anche dall'enologo G. Difino che, insieme alla sua compagna I. M., aveva intrattenuto i rapporti con la venditrice italiana, Vini Barbato snc.

Non vi è dubbio quindi che lo scopo della denuncia - che è quello non solo di far conoscere al venditore i vizi della cosa venduta, ma anche di evitare il prolungarsi dell'incertezza sulla sorte del contratto e di fare in modo che l'accertamento dell'entità e della causa dei vizi possa compiersi sollecitamente - sia stato nella specie raggiunto entro il termine ultimo di 8 gg. pattuito in contratto.

Ed infatti, il fax in atti del 12/06/2003, direttamente inviato da S. B. al B., non fa altro che confermare le stesse lamentele di cui la convenuta era già stata tempestivamente informata in precedenza.

E ciò anche a non voler considerare che la denuncia dei vizi ben può esser effettuata, oltre che dal compratore, anche da un soggetto che agisca in sua rappresentanza tutte le volte che il compratore gli abbia conferito il relativo incarico e che tale circostanza sia stata resa nota al venditore (cfr. Cass. 1998/n. 10854) .

Del resto, se le trattative e la stipula dell'accordo sono avvenute nella specie per il necessario tramite dei due predetti agenti in Italia, non si vede perchè le contestazioni inerenti lo svolgimento dello stesso rapporto contrattuale dovessero invece seguire una diversa via.

Ciò posto, sussiste il dedotto inadempimento grave della venditrice convenuta (cui spettava l'onere - rimasto inadempiuto - di dar prova dell'esatto adempimento della prestazione a suo carico -cfr. tra le tante, Cass. 2011/n. 15659).

Quale necessaria premessa operativa, va subito rilevata la palese infondatezza dell'eccezione di incapacità a testimoniare, reiterata sino all'ultimo dalla difesa della convenuta in relazione ai testi di parte attrice.

Per giurisprudenza pacifica, l'interesse che può determinare l'incapacità ex art. 246 c.p.c. si configura solo quando il teste è titolare di un interesse attuale, personale e diretto in relazione allo specifico oggetto della controversia, idoneo a legittimare la sua partecipazione al giudizio con l'intervento adesivo autonomo o adesivo dipendente (cfr. Cass. 1994/n. 32; Cass. 1990/n. 7990; Cass. 1989/n. 5203; Cass. 1981/n. 47); tale non è l'interesse di mero fatto che non incide in alcun modo sulla capacità a testimoniare, ma solo sulla successiva valutazione dell'attendibilità del teste.

Nello specifico, non si vede a qual titolo i testi di parte attrice (soggetti versanti nella stessa situazione di fatto dei testi addotti da parte convenuta) potessero esser portatori di un interesse giuridico tale da giustificare la loro partecipazione all'odierno giudizio di risoluzione di un contratto che è intercorso unicamente tra attrice e convenuta.

Nel merito, l'accordo concluso tra le parti prevedeva espressamente, tra le altre condizioni, che una campionatura sigillata con relativo certificato di analisi dovesse essere consegnata all'acquirente anteriormente all'invio del primo carico (e ciò all'evidente fine di consentire la previa verifica di gradimento del prodotto finito, oggetto di futura consegna).

E' un dato assodato (e, per il vero, mai contestato) che detto campione di vino non sia mai giunto alla acquirente, né prima, né dopo la consegna del 3/06/2003.

Già tale circostanza sarebbe di per se sola sufficiente ad integrare l'ipotesi del grave inadempimento contrattuale, nella misura in cui l'omesso previo invio del campione ha evidentemente privato l'attrice di un passaggio essenziale in relazione alla peculiarità dell'affare concluso.

Per discolparsi dalle relative responsabilità, la Vini Barbato snc ha sostenuto che il previo invio del campione non fosse necessario perchè il vino era stato già assaggiato e trovato di proprio gradimento dall'incaricato della S.S., D.B., in occasione della sua visita del 6/05/2003 presso lo stabilimento vinicolo di essa convenuta. L'assunto è totalmente infondato.

Premesso che la visita del B. è antecedente alla stipula del contratto del 8/05/2003 e che, se fosse vero l'assunto della convenuta, nessuna ragione avrebbero avuto le parti di porre la specifica previsione contrattuale di cui si è detto innanzi (quella inerente il previo invio del campione di vino con relative analisi), le risultanze istruttorie complessivamente acquisite hanno, in ogni caso, confermato che lo scopo della visita del B. (consulente indipendente dell'attrice) era unicamente quello di ispezionare le cantine della Vini Barbato snc al fine di verificarne le condizioni igieniche e strutturali (come peraltro previsto negli accordi preliminari - cfr., in particolare, doc. sub 2 del fascicolo di parte attrice); che, in occasione della visita del 6/05/2003, il B. non prelevò alcun campione di vino sia perchè, dovendo rientrare in aereo, non avrebbe potuto trasportarlo con sé (vd. deposizione M.L.L.R. alias I.M.), sia perchè non avrebbe comunque avuto alcun senso il prelievo di un vino ancora "grezzo" che doveva pacificamente subire ulteriori fasi di lavorazione per essere approntato in vista dell'imbottigliamento finale.

Ma sussiste, quale ulteriore profilo di inadempimento, anche il lamentato difetto di qualità essenziali del vino consegnato.

Come esplicitamente ammesso in sede di interpello dallo stesso l.r. della convenuta, gli accordi erano che, qualora i risultati delle analisi effettuate dalla S.S. fossero stati positivi, quest'ultima avrebbe acquistato il vino.

E' dunque evidente che le qualità e caratteristiche definitive del vino oggetto di contratto dovevano essere stabilite solo una volta ultimata la lavorazione da parte della Vini San Barbato snc (a questo serviva evidentemente la previsione contrattuale del previo invio del campione, con relative analisi, prima del carico).

E' pacifico che tuttavia che ciò che è pervenuto all'attrice prima della consegna del 3/06/2003 è unicamente il rapporto di analisi della Samer di Bari del 19/05/2003 (inviato dalla convenuta, per il tramite della intermediaria, per far fede al posto del campione mai inoltrato), sulla scorta del quale l'attrice, confidando nella correttezza della venditrice, si è decisa ugualmente a versare l'acconto di Euro 15.000 sul prezzo pattuito.

E' un dato documentale che il vino successivamente consegnato non fosse conforme, per caratteristiche organolettiche (volume alcolico e grado di acidità volatile), a quello di cui al rapporto di analisi della Samer.

I valori riportati in quest'ultimo rapporto (volume alcolico 12,60% e grado di acidità volatile 0,51 g/1) sono infatti incompatibili con i risultati delle altre due analisi compiute sul vino spedito: quella dell'Unione Italiana Vini di Lecce n. 143 del 22/05/2003, fatta eseguire dalla convenuta subito dopo il carico (che attesta un volume alcolico del 11,99% ed un grado di acidità volatile di 0,79 g/1) e quella commissionata dall'attrice alla Corkwise Limited in data 9/06/2003 (che certifica un grado di acidità volatile di 0,80 g/1).

Ora, se la compatibilità esistente tra i valori di questi ultimi due rapporti di analisi consente di escludere l'ipotesi del deterioramento durante il trasporto (il cui rischio era a carico del compratore) , permettendo così di affermare con sufficiente certezza che l'attrice ricevette lo stesso identico vino caricato qualche giorno prima in Italia, è tuttavia evidente che l'incompatibilità del vino arrivato con i valori assentiti del rapporto Samer denota un grave inadempimento, della cui non imputabilità a sé la venditrice convenuta non ha fornito alcuna idonea prova, nonostante ne avesse l'onere.

Le analisi Samer erano infatti rappresentative delle caratteristiche che il vino "finito" avrebbe dovuto possedere all'esito delle previste lavorazioni e a nulla quindi rileva affermare che i procedimenti di filtrazione e stabilizzazione protesica e tartarica siano stati la causa delle lamentate variazioni (circostanza peraltro non solo univocamente smentita dai testi B., B., T. e M., ma anche, sulle prime, negata dallo stesso intermediario Difino G. che, nella sua nota in atti del 30/06/2003, ammise inizialmente in modo espresso la circostanza dello scambio di vasca all'atto del caricamento, di cui chiedeva finanche scusa a nome della convenuta, salvo poi rendere in giudizio una testimonianza difforme che è sul punto perciò palesemente inattendibile, come pure quella resa al riguardo dal figlio del l.r. della convenuta, visto lo stretto rapporto di parentela esistente con una delle due parti in causa).

E' dunque provato che il vino (sui cui campioni pur tempestivamente prodotti in giudizio dall'attrice era evidentemente inutile l'espletamento di qualsiasi ctu, visto il lungo lasso di tempo trascorso dall'epoca della consegna) fosse significativamente diverso da quello acquistato, anche per colore (marrone e non rosso), olfatto (profumo non fruttato) e gusto (secco ed astringente e non strutturato).

Non solo.

E' stato altresì dimostrato che il vino recapitato non era idoneo alla commercializzazione.

Il teste S. B. ha infatti riscontrato che anche il tentativo di rivendere il vino alla Continental Wine & Food ad un prezzo ribassato di Euro 0,45 al litro non andò buon fine, perchè, una volta assaggiato il campione, il vino fu rifiutato proprio a causa della sua cattiva qualità, rimanendo così per anni in giacenza presso lo stabilimento dell'attrice.

Non può quindi dubitarsi anche della gravità del denunciato inadempimento, posto che il prodotto venduto era inidoneo all'uso cui era destinato.

Dall'accoglimento della domanda di risoluzione contrattuale discende innanzitutto la condanna della convenuta alla restituzione, in favore dell'attrice, dell'acconto già pacificamente versato di Euro 15.000, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale del 18/12/2003 sino all'effettivo soddisfo (l'obbligo di restituzione di somme di danaro conseguente alla risoluzione configura infatti un debito di valuta e non di valore, del tutto distinto dalla pretesa risarcitoria eventualmente spettante alla parte adempiente - cfr. Cass. 1999/n. 8793; Cass. 1995/n. 3113; Cass. 1994/n. 7594).

A ciò è da aggiungere la condanna della convenuta al ritiro, a sua cura e spese, dei 27.000 litri di vino già consegnato, entro il termine - stimato congruo - di 60 gg. dalla notifica della presente sentenza.

All'attrice va altresì riconosciuto il risarcimento del danno (emergente e da lucro cessante) subito per effetto del dedotto inadempimento contrattuale, nella misura di seguito specificata, come emergente dalle fatture in atti confermate dal teste S. B..

A tal fine, va innanzitutto rimborsato il costo inutilmente sostenuto per il trasporto del vino, documentato dalla fattura quietanzata in atti di GBP 2.390; lo stesso è a dirsi per il compenso versato al consulente D.B., pari a 917,83 sterline, e per le spese di complessive 11.073,16 sterline sostenute per il lavoro artistico di design e per la stampa delle etichette del vino pugliese non più imbottigliato.

Nulla può essere invece riconosciuto per "fermo della linea di imbottigliamento", non essendovi adeguata prova del fatto che, per effetto dell'inadempimento della convenuta, l'attrice abbia effettivamente bloccato la sua catena produttiva, non impiegando in nessun'altra attività alternativa le proprie maestranze. Parimenti privo di adeguata prova è anche l'asserito danno da costi di custodia ed immagazzinaggio del vino in questione, atteso il carattere valutativo e privo di agganci a dati oggettivi del capitolo deferito sul punto al teste B..

Lo stesso è a dirsi infine anche per il dedotto danno da mancato margine di guadagno sulla rivendita del vino acquistato, che non è stato minimamente ancorato a elementi di riscontro documentale obiettivamente valutabili (quali, ad es., la dimostrazione della percentuale del netto di impresa mediamente lucrato dall'attrice), la cui carenza non può essere ovviata attraverso una eventuale liquidazione equitativa che, com' è noto, non è un mezzo per supplire agli oneri di allegazione e di prova gravanti specificamente sulla parte.

L'ammontare complessivo del risarcimento del danno dovuto dalla convenuta è dunque pari a GBP 14.380, 99 complessivi, da maggiorarsi - trattandosi di debito di valore - della rivalutazione monetaria secondo l'indice Istat dei prezzi al consumo dalla domanda giudiziale del 18/12/2003 sino alla data della presente pronuncia e degli interessi legali calcolati sulla somma via rivalutata anno per anno dalla stessa data (18/12/2003) sino all'effettivo soddisfo.

L'impossibilità di stabilire a priori quale sarà il rapporto di cambio sterlina/Euro al momento in cui avverrà l'effettivo pagamento del dovuto da parte della debitrice rende opportuna la liquidazione dell'anzidetto danno nella stessa moneta corrente della danneggiata.

Circa l'applicata misura degli interessi, è infine appena il caso di precisare che inconferente, oltre che tardivo, era il richiamo, compiuto per la prima volta dalla difesa attorea in conclusionale, al D.Lgs. 2002 del n. 231 (di attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) che si riferisce ai soli interessi moratori e che esclude esplicitamente dal suo ambito di applicazione "i pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno" (art. 1, lett. c).

Le spese di lite - da liquidarsi ex art. 91 c.p.c. cumulativamente ed in maniera unitaria con l'odierna sentenza definitiva "che chiude il processo", sia per la prima fase che ha condotto alla pronuncia della sentenza non definitiva, sia per la fase successiva - seguono l'ordinario criterio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del DMG 20/07/2012 n. 140 (applicabile a tutte le liquidazioni giudiziali successive alla data - 23/08/2012 - della sua entrata in vigore, riguardanti attività difensiva che, benché iniziata anteriormente, si sia comunque conclusa in epoca posteriore alla predetta data - cfr. Cass. SS.UU. 2012/n. 17406).

P.Q.M.

il Tribunale civile di Foggia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato il 18/12/2003 dalla S.S. The Old Brewery nei confronti della VINI SAN BARBATO di B.D. & C. snc, nella causa iscritta al N. 5394/2003 R.G., uditi i procuratori delle parti, così provvede:

1. in accoglimento della domanda, dichiara la risoluzione del contratto stipulato tra le parti 1'8/05/2003, per grave inadempimento della convenuta;

2. per l'effetto, condanna quest'ultima alla restituzione, in favore dell'attrice, della somma di Euro 15.000, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale (18/12/2003) sino all'effettivo soddisfo, nonché al ritiro, a sua cura e spese, dei 27.000 litri di vino già consegnati, entro il termine di 60 gg. dalla notifica della presente pronuncia;

3. condanna altresì la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, dell'ulteriore somma di GBP 14.380,99, a titolo risarcitorio dei danni da inadempimento contrattuale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali da calcolarsi secondo le modalità meglio specificate in parte motiva;

4. condanna la Vini Barbato snc alla refusione delle spese di lite anticipate dall'istante, liquidandole in Euro 1.089 per esborsi ed Euro 8.280 per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Foggia, il 21 giugno 2013.

Depositata in Cancelleria il 3 luglio 2013.}}

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Original in Italian:
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