Data

Date:
09-06-1995
Country:
Italy
Number:
6499
Court:
Corte Suprema di Cassazione, Sez. Un.
Parties:
Alfred Dunhill Ltd. v. Tivoli Group S.r.l.

Keywords

JURISDICTION - 1968 BRUSSELS CONVENTION - JURISDICTION OF COURT FOR PLACE OF PAYMENT OF PRICE - PRICE - PLACE OF PAYMENT OF PRICE (ART. 57 CISG)

SCOPE OF CISG - DIFFERENCE BETWEEN SALES CONTRACT AND WORKS CONTRACT (ART. 3 CISG)

Abstract

An Italian company concluded a contract with a British company for the manufacture and supply of leather items to be marked with the brand of the latter. The Italian company started a legal action claiming avoidance of the contract for fundamental breach by the British company as well as damages. During the course of the first instance proceedings the defendant, objecting to the jurisdiction of Italian courts, commenced an action before the Italian Supreme Court in order to get a final decision on this matter.

In order to determine whether Italian Courts had jurisdiction, the Court applied Art. 5(1) of the EC Convention on Jurisdiction and the Enforcement of Foreign Judgments in Civil and Commercial Matters (Brussels 1968), which states that a person domiciled in a Contracting State may be sued in the Court for the place of performance of the obligation in question. The Court asserted jurisdiction against the buyer.

The Court drew the distinction between a sales contract and a works contract when one of the parties, as in the case at hand, is obliged to supply both goods and services. In the Court's opinion, such a difference is to be drawn with regard to the fundamental purpose of the agreement and to the meaning that the supply of the materials necessary for the manufacture of the goods and the services to be provided has in connection with the result the materials are meant to reach. Under Art. 3 CISG, as well as under the relevant Italian provisions, there is a works contract when the materials are mere means for the production of the goods, and the production of the goods is the essential purpose of the contract.

The Court noted that had the contract been a sales contract, the obligation in question would have been the buyer's obligation to pay the price, which according to Art. 57 CISG as well as to Italian domestic law, is to be performed at the place of business of the creditor (the seller).

Fulltext

[...]

Svolgimento del processo

1. - La società Tivoli Group s.r.l., con sede in Roma (di qui in poi la Tivoli), conveniva in giudizio la società Alfred Dunhill Ltd., con sede in Londra (di qui in poi la Dunhill), e con la citazione a comparire davanti al Tribunale di Roma, notificata 1'1.9.1993, proponeva in suo confronto, oltre ad una domanda di risoluzione per inadempimento, più domande di condanna al risarcimento del danno.

L'attrice esponeva che sin dal 1984 la Dunhill le aveva commissionato la produzione e fornitura di articoli in cuoio recanti il suo marchio. A partire dal 1990 lo svolgimento dei rapporti tra le due società era stato caratterizzato dal fatto che la Dunhill le era venuta sottoponendo, due o tre volte l'anno, un ordine globale di previsione relativo ad un determinato periodo, cui avevano fatto seguito singoli ordini che lo avevano integralmente esaurito. In tal modo era stato reso possibile eseguire, in termini brevi, consistenti forniture.

L'attrice proseguiva esponendo che la Dunhill le aveva fatto pervenire il 7.7.1992 un ordine globale di previsione per la produzione di 164.000 pezzi nel periodo settembre-dicembre 1992: l'ordine era stato poi interamente confermato da una nota del 7.-10.7.1992 che la società inglese le aveva chiesto di considerare quale proposta irrevocabile. La Dunhill, tuttavia, aveva dato seguito solo ad una parte dell'ordine - peraltro incorrendo in ritardi nel prendere in consegna la fornitura e pagarne il prezzo - mentre aveva rifiutato i residui 69.000 pezzi.

L'attrice chiedeva, in via principale, che fosse pronunziata la risoluzione del contratto -10.7.1992 per inadempimento della Dunhill, con conseguente condanna al risarcimento del danno, ed alternativamente che il medesimo importo le fosse riconosciuto a titolo di indennizzo per il recesso della committente; i via subordinata chiedeva fosse dichiarata la responsabilità precontrattuale della Dunhill per ingiustificata interruzione delle trattative.

L'attrice allegava inoltre che la Dunhill aveva fatto circolare voci diffamanti sulla qualità dei prodotti della Tivoli e su attività di contraffazione del marchio che essa avrebbe posto in essere, e chiedeva che la Dunhill fosse dichiarata responsabile del discredito arrecato alla propria reputazione commerciale.

L'attrice domandava infine il risarcimento del danno per il ritardato pagamento del corrispettivo della parte di fornitura eseguita.

2. - La società Alfred Dunhill Ltd., con ricorso notificato il 9.12.1993, ha chiesto alle sezioni unite di questa corte di risolvere la questione della giurisdizione nei suoi confronti, dichiarando che essa spetta al giudice inglese.

[...]

Motivi della decisione

1. - Il ricorso non è fondato e deve dichiararsi la giurisdizione del giudice italiano in confronto della Alfred Dunhill Ltd. relativamente alle domande proposte in suo confronto dalla Tivoli Group s.r.l.

2. - La questione di giurisdizione deve essere decisa in base alle norme dettate dalla convenzione firmata a Lussemburgo il 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord alla convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (L. 29 novembre 1980, n. 967).

[...]

4.1. - La Dunhill, in quanto ha sede a Londra, a norma degli artt. 53 e 3, comma 1, della convenzione di Bruxelles, avrebbe dovuto essere convenuta davanti il giudice inglese.

L'art. 3, comma 1, appena richiamato dà per= facoltà all'attore di citare il convenuto davanti ad un altro giudice, se ricorrono le condizioni enunciate alle sezioni 2 - 6 del titolo II della convenzione.

Resta perciò da esaminare se la giurisdizione del giudice italiano in confronto della Dunhill e per le domande proposte dalla Tivoli davanti al tribunale di Roma si fondi su tali disposizioni.

4.2. - La prima domanda proposta dalla società attrice postula che tra le parti è stato concluso un contratto; che in base a tale contratto la Dunhill aveva l'obbligazione di acquistare l'intera fornitura oggetto dell'ordine dato con le lettere 7.-10. 7. 1992; è intesa ad ottenere che il contratto sia dichiarato risolto per inadempimento della Dunhill, perché questa si è rifiutata senza un motivo giustificato di richiedere alla società attrice che producesse l'intera quantità preveduta dall'ordine; è altresì intesa ad ottenere la condanna della Dunhill al risarcimento del danno.

La società attrice, sempre muovendo dal presupposto che tra le parti è stato concluso un contratto e prospettando che questo possa dover essere qualificato come un contratto di appalto, individua una ragione alternativa nel suo diritto in ciò, che, se la Dunhill avrebbe in tal caso avuto diritto di recedere dall'appalto, essa sarebbe tuttavia obbligata per effetto di tale recesso a pagarle un indennizzo di entità corrispondente a quello richiesto a titolo di risarcimento del danno da inadempimento.

La domanda rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 5, n. 1), della convenzione di Bruxelles, secondo l'interpretazione che di tale disposizione ha dato la Corte di Giustizia (sentenza 4 marzo 1982 in causa 38/81, che ha affermato rientrare nella materia contrattuale le domande in cui si controverte della stessa esistenza del contratto; sentenze 6 ottobre 1976 in causa 14/76 e 8 marzo 1988 in causa 9/87, che hanno esaminato casi in cui era stata domandata un'indennità a séguito recesso da contratti di concessione esclusiva e di agenzia): in ambedue le prospettazioni date alla domanda, l'obbligazione che è dedotta a suo fondamento deriva da contratto, costituendo o il risarcimento di un'obbligazione contrattuale inadempiuta o l'effetto dell'esercizio di un potere derivante alla parte dal preesistente contratto.

Le stesse considerazioni si impongono a proposito della terza ed ultima tra le domande proposte dalla società attrice, la quale si configura come una domanda di condanna all'adempimento ed al risarcimento del danno da ritardato adempimento del contratto di cui si è appena fatta menzione.

A partire dalle sentenze 6 ottobre 1976 in cause 12/76 e 14/76 la Corte di Giustizia ha enunciato il principio per cui 'il luogo in cui l'obbligazione è stata o deve essere eseguita' va determinato in conformità della legge che, seconde il diritto internazionale privato del giudice adito, disciplina l'obbligazione controversa, dovendosi intendere per tale quella dedotta in giudizio a fondamento della domanda.

Come si è già detto, la Tivoli, nel proporre le sue domande davanti al tribunale di Roma, ha prospettato che il contratto possa essere considerato, anziché un contratto di compravendita, un contratto di appalto.

La distinzione tra vendita ed appalto, nei casi in cui, come in quello in esame, la prestazione di una parte consiste sia in un dare sia in un fare, va compiuta avendo riguardo allo scopo essenziale del contratto ed al significato che, in relazione ad esso, la fornitura della materia e la prestazione d'opera assumono in vista del risultato che essi tendono a conseguire.

Alla stregua di questo criterio si configura un appalto e non una vendita quando la prestazione della materia costituisce un semplice mezzo per la produzione della cosa, il conseguimento della quale costituisce lo scopo essenziale del negozio - convergono in tal senso sia i criteri seguiti nell'applicazione delle norme del codice civile sia i criteri dettati dall'art. 3 della convenzione sui contratti di compravendita internazionale di merci adottata a Vienna l'11 aprile 1980 (L. 11 dicembre 1985, n. 765).

La Corte deve però astenersi dall'affrontare il problema della qualificazione giuridica del contratto come vendita o come appalto, giacché agli effetti della giurisdizione le conclusioni non mutano.

Se il contratto è considerato di compravendita, la obbligazione dedotta in giudizio a fondamento di ambedue le domande, viene ad essere quella di pagamento del prezzo, e l'adempimento avrebbe dovuto aversene al domicilio del creditore (Art. 57 della convenzione di Vienna; art. 1182, comma 3, cod. civ.): donde la giurisdizione del giudice italiano.

[...]

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice italiano e compensa le spese di questa fase del giudizio.}}

Source

Published in Italian:
- Giustizia Civile, 1996, 2065-2070
- Foro Padano, I, 1997, 2-10

Commented on by:
- L. Mari, Problemi di giurisdizione in tema di vendita internazionale (o appalto) ed illecito extracontrattuale: falsi itinerari interpretativi della Cassazione italiana, in Foro Padano, I, 1997, 10-26.}}