Data

Date:
05-10-2009
Country:
Italy
Number:
21191
Court:
Corte Suprema di Cassazione, Sez. Un.
Parties:
Cirio Dal Monte s.p.a. v. Kaufland Warenhandel GmbH&Co KG SaS

Keywords

INTERPRETATION OF ART. 5 (1)(B) OF EC REGULATION N. 44/2001 ESTABLISHING JURISDICTION OF COURTS FOR "PLACE OF DELIVERY OF THE GOODS" - RECOURSE TO CISG EXCLUDED

"PLACE OF DELIVERY OF THE GOODS" UNDER ART. 5 (1)(B) OF EC REGULATION N. 44/2001 - TO BE UNDERSTOOD AS PLACE OF ULTIMATE DESTINATION AND NOT AS PLACE WHERE GOODS ARE HANDED OVER TO THE FIRST CARRIER AS PROVIDED IN CISG AND THE UNIDROIT PRINCIPLES

Abstract

An Italian seller and a German buyer entered into a contract for the sale of certain goods. Since the buyer failed to pay the price for the goods delivered, the seller brought an action before an Italian court for the payment of the price plus interest. The buyer objected that the Italian court had no jurisdiction over the case and asserted that the action should be brought before a German court, more precisely before the court at its place of business which was the place where the goods were delivered.

The Italian Supreme Court decided in favor of the buyer on the basis of Article 5 (1)(b) of European Council Regulation (no. 44/2001) on Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters, which provides that in matters relating to a contract a person domiciled in a contracting State may be sued in the Court for the place of performance of the obligation in question and that in the case of a sales contract the place of performance is “the place [...] where, under the contract, the goods were delivered or should have been delivered”. The Court recalled that this provision has so far been interpreted in two different ways: according to a first view the place of delivery is to be determined in accordance with the law governing the international sales contract, i.e. the CISG, with the consequence that also for the purpose of the Regulation, if the sales contract involves carriage of the goods the place of delivery is the place where the goods are handed over to the first carrier for transmission to the buyer (Art. 31 lit.(a)) CISG); by contrast, others argue that, since the Regulation uses the criterion of the place of delivery of the goods to determine the jurisdiction for all kinds of disputes arising from a sales contract including those concerning payment of the price, the notion of place of delivery has to be interpreted autonomously and understood as referring to the place of the ultimate destination of the goods. While acknowledging that the definition of the notion of place of delivery as provided in Article 31 CISG is supported by “other […] legal instruments, though not of a binding nature, such as the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts and the Principles of European Contract Law”, the Court opted for the latter interpretation also in view of the fact that from an economic point of view the characteristic performance of a sales contract, i.e. the delivery of the goods, is achieved only when the goods are placed under the physical control of the buyer at the place of their ultimate destination.

Fulltext

IN FATTO
La s.p.a. Cirio Dal Monte, nell'evocare in giudizio la società di diritto tedesco Kaufland Warenhandel GMBH & Co KG S.a.S. dinanzi al Tribunale di Roma, ne chiese la condanna al pagamento della somma di oltre 315 mila Euro, della quale essa attrice si riteneva e dichiarava creditrice a seguito del mancato pagamento di forniture di merci eseguite in favore della convenuta. La Kaufland, nel costituirsi dinanzi all'adito tribunale, eccepì preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice italiano, proponendo consequenziale istanza di regolamento preventivo - illustrato da tempestiva memoria -, cui resiste con controricorso la Cirio Dal Monte.
IN DIRITTO
1. Con il primo (e unico) motivo, la ricorrente deduce, a sostegno della propria tesi volta alla dichiarazione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, l'esistenza, tra le parti, di un (accordo e di un) rapporto di fornitura di merci deperibili, rinnovato di anno in anno, in forza del quale le consegne sarebbero state effettuate presso il magazzino centrale della società (ovvero presso singole filiali ubicate in diversi Paesi europei), sito in Germania, luogo, pertanto, della fornitura principale, da ritenersi, per l'effetto, Leistungsort (luogo di adempimento) anche della connessa obbligazione di pagamento. Ai sensi e per gli effetti dell'art.5 comma 1 lett. b) del regolamento CE n. 44 del 2001 (applicabile alla fattispecie ratione temporis, essendo l'atto di citazione stato notificato il 31.12.2004), pertanto, il giudice competente andava identifìcato con quello del luogo ove l'obbligazione dedotta in giudizio era stata o doveva essere eseguita, luogo che, per la compravendita internazionale di merci, coincideva con quello nel quale i beni erano stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base agli accordi negoziali. In replica, la controricorrente Cirio assume che una corretta individuazione del giudice competente a conoscere della controversia (in base al diritto sostanziale del Paese ove la prestazione caratteristica - id est, la fornitura di merci - doveva essere eseguita) non poteva prescindere dalla assorbente considerazione secondo cui, disputandosi in tema di obbligazioni di pagamento di crediti certi liquidi ed esigibili, il luogo di adempimento andava identificato con quello del domicilio di essa creditrice (nella specie, l'Italia). La questione di diritto sottoposta all'esame di queste sezioni unite può, in conclusione, essere riassunta nei termini che seguono: se sussista o meno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 1 n. 1 lett. b) del regolamento CE 44/01, la giurisdizione italiana in ordine ad una controversia relativa ad un contratto di compravendita internazionale di merci concluso tra una società italiana ed una società estera (nella specie, tedesca) nel caso in cui sia dedotto e lamentato in giudizio l'inadempimento dell' obbligazione di pagamento del corrispettivo delle merci alienate, ed in particolare se: - per ciascuna delle obbligazioni scaturenti dal contratto di compravendita, per "luogo di esecuzione" debba intendersi quello determinato in conformità del diritto internazionale privato del giudice adito, ovvero assuma rilievo esclusivo, viceversa, l'obbligazione tipica caratterizzante il rapporto, a prescindere da quella specificamente dedotta in giudizio, venendo, conseguentemente, in rilievo la giurisdizione del giudice del luogo di consegna delle merci, e in tal caso se il concetto di "luogo di consegna" debba assumere carattere "giuridico" ovvero "economico".
2. E' convincimento di queste sezioni unite che la competenza giurisdizionale a conoscere della presente controversia appartenga al giudice tedesco. In limine, va precisato come non appaiano condivisibili le argomentazioni svolte dal P.G. nella sua requisitoria scritta in ordine alla ritenuta sussistenza di un clausola di proroga della giurisdizione contenuta nell'art. 7 delle condizioni generali di contratto - di cui si ipotizza l'accettazione per facta concludentia da parte della odierna resistente -, atteso che tutti i documenti richiamati dalla ricorrente (cui la corte ha diretto e legittimo accesso), ivi compresi quelli relativi alle condizioni generali di acquisto (in particolare, al Konditionenblatt), non risultano mai sottoscritti o approvati, neppur implicitamente ovvero per facta concludentia, dalla Cirio (ciò che esclude tout court ogni possibile efficacia, per costante giurisprudenza di questa corte, dell'invocata clausola di proroga della giurisdizione in favore dell'autorità giudiziaria tedesca) . Alla soluzione dianzi anticipata il collegio ritiene di non poter pervenire se non all'esito di una ricognizione, e di una conseguente analisi, non solo del plesso dei dati normativi nella specie astrattamente applicabili, quand'anche della più complessa questione scaturente dalle possibili opzioni interpretative che quei dati consentono di ritenere alternativamente predicabili, specie alla luce del recente dictum della Corte di Giustizia di cui alla sentenza 3.5.2007, in causa C-386/05 (avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta, in subiecta materia, dall'Oberster Gerichtshof austriaco che, con provvedimento di rimessione del 28.9.2005, aveva sollevato la questione - sia pur non del tutto omogenea con la presente fattispecie - se l'art. 5 del regolamento sia applicabile in caso di vendita di beni mobili che implichi una pluralità di luoghi di consegna in un unico Stato membro e, in caso di soluzione affermativa, se, quando la domanda riguardi tutte le consegne, l'attore possa citare il convenuto dinanzi al giudice del luogo di consegna a sua scelta).
3. E' noto come l'individuazione del giudice competente quoad iurisdictionis con riferimento alle controversie aventi ad oggetto un rapporto contrattuale vada condotta, nelle controversie tra soggetti domiciliati negli Stati membri dell'Unione Europea (ad eccezione della Danimarca), sulla base del Regolamento CE n. 44/01 del Consiglio, il quale, dopo aver stabilito all'art. 2, punto 1, che «le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro», in tal modo individuando, quale foro generale, quello del convenuto, prevede, all'art. 5, punto 1, un foro speciale alternativo, poiché «la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta» anche «davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o dev'essere eseguita» (lett. a), precisandosi ancora (lett. b) che, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, e salvo diversa convenzione, «il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio è, nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto, nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto». Tali disposizioni, applicabili ai giudizi instaurati (come quello di specie) in epoca successiva al 1° marzo 2002 (data di entrata in vigore del Regolamento), riproducono, con alcune modifiche, quelle contenute negli artt. 2 e 5 della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale stipulata a Bruxelles il 27 settembre 1968 (resa esecutiva nel nostro ordinamento con legge 21 giugno 1971, n. 804, e tuttora applicabile alle domande proposte in epoca anteriore a quella dianzi indicata, nonché ai soggetti aventi il domicilio nel territorio di quegli Stati - come la Danimarca - nei confronti dei quali il Regolamento non trova applicazione, per non avere essi inteso partecipare alle misure previste dal Titolo IV del Trattato istitutivo dell'Unione Europea, mentre, per i soggetti aventi domicilio nel territorio di Austria, Svezia e Finlandia o in quello degli Stati non appartenenti all'Unione Europea che abbiano aderito all'Efta - European Free Trade Association -, trova applicazione la Convenzione stipulata a Lugano il 16 settembre 1988 e resa esecutiva con legge 10 febbraio 1992, n.198, anch'essa sostanzialmente riproduttiva delle disposizioni contenute nella Convenzione di Bruxelles). La Convenzione di Bruxelles, peraltro, nell'individuazione del giudice avente giurisdizione nelle controversie in materia contrattuale, utilizza(va), ai fini della ricognizione del foro alternativo, un'espressione parzialmente diversa da quella usata nel Regolamento CE, prevedendo, senza ulteriori specificazioni, che «il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente [...] davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita». Tale luogo, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza comunitaria e di questa stessa corte di legittimità, va individuato con riferimento all'obbligazione corrispondente al diritto su cui si basa la domanda dell'attore e al luogo di esecuzione della medesima, determinato in conformità della legge che disciplina il rapporto controverso secondo il diritto internazionale privato del giudice adito. Negli Stati che aderiscono all'Unione Europea (ivi compresa l'Italia, ai sensi dell'art. 57 della legge 31 maggio 1995, n.218), le norme di diritto internazionale privato applicabili sono quelle della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, adottata a Roma il 19 giugno 1980 e resa esecutiva con legge 18 dicembre 1984, n. 975, la quale prevede, all'art. 4, che «nella misura in cui la legge che regola il contratto non sia stata scelta a norma dell'art. 3, il contratto è regolato dalla legge del Paese col quale presenta il collegamento più stretto» (punto 1), aggiungendo che «si presume che il contratto presenti il collegamento più stretto col paese in cui la parte che deve fornire la prestazione caratteristica ha, al momento della conclusione del contratto, la propria residenza abituale o, se si tratta di una società, associazione o persona giuridica, la propria amministrazione centrale», e precisando ancora: «se il contratto è concluso nell'esercizio dell'attività economica o professionale della suddetta parte, il paese da considerare è quello dove è situata la sede principale di detta attività oppure, se a norma del contratto la prestazione dev'essere fornita da una sede diversa dalla sede principale, quello dove è situata questa diversa sede» (punto 2). In tema di vendita internazionale di beni mobili assume altresì rilievo, quoad iurisdictionis, la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci adottata a Vienna l' 11 aprile 1980 e resa esecutiva con legge 11 dicembre 1985, n. 765 (entrata in vigore il 1° gennaio 1988, in sostituzione della Convenzione relativa ad una normativa uniforme sulla vendita internazionale di merci, firmata a L'Aja il 1° luglio 1964 e resa esecutiva con legge 21 giugno 1971, n.816), la quale, però, diversamente dalla Convenzione di Roma, non detta norme di diritto internazionale privato volte a disciplinare il conflitto tra le disposizioni degli ordinamenti nazionali che regolano il contratto oggetto di controversia giudiziaria, ma introduce una disciplina uniforme, una normativa, cioè, a carattere sostanziale direttamente applicabile ai contratti che ricadono nel suo ambito applicativo. Ai sensi dell'art. 31 della Convenzione di Vienna, applicabile ai contratti stipulati in data successiva al 1° gennaio 1988, difatti, «se il venditore non è tenuto a consegnare le merci in altro luogo particolare, il suo obbligo di consegna consiste: a) quando il contratto di vendita implica un trasporto di merci, nel consegnare le merci al primo trasportatore perché le faccia pervenire all'acquirente; b) quando, nei casi non previsti al precedente comma, il contratto verte su un corpo certo o su qualcosa di genere che deve essere prelevato su una massa determinata o che deve essere fabbricata o prodotta e quando, al momento della conclusione del contratto, le parti sapevano che le merci si trovavano o dovevano essere fabbricate o prodotte in un luogo particolare, nel mettere le merci a disposizione dell' acquirente in tale luogo; c) negli altri casi, nel mettere le merci a disposizione dell'acquirente nel luogo in cui il venditore aveva la sua sede di affari al momento della conclusione del contratto». L'art. 57 dispone invece che «se l'acquirente non è tenuto a pagare il prezzo in un altro luogo particolare, dovrà pagare il venditore: a) presso la sede di affari di quest 'ultimo; o b) se il pagamento deve essere fatto al momento della consegna delle merci o dei documenti, nel luogo di tale consegna». Non appare un fuor d'opera rammentare ancora, procedendo nell'indagine circa l'esatta individuazione del "luogo di adempimento dell'obbligazione", i più rilevanti arresti tanto della la giurisprudenza comunitaria, quanto di quella di legittimità.
4. Quanto alla giurisprudenza comunitaria, come si è già accennato poc'anzi, ai sensi dell'art. 5 delle Convenzioni di Bruxelles e di Lugano, i soggetti domiciliati nel territorio di uno Stato contraente possono essere convenuti, oltre che dinanzi al giudice dello Stato nel cui territorio hanno il loro domicilio, anche dinanzi ad un giudice dello Stato in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita: nell'interpretare tale proposizione normativa, la Corte di Giustizia CE ha a più riprese affermato che «il luogo in cui l'obbligazione è stata o deve essere eseguita [...] va determinato in conformità della legge che disciplina l'obbligazione controversa secondo le norme di conflitto del giudice adito» (così, tra le altre, Corte di Giustizia 6 ottobre 1976, in causa C-12/76, Tessili; 29 giugno 1994, in causa C-288/92, Custom Made Commercial; 28 settembre 1999, in causa C-440/97, GIE Groupe Concorde), e quindi avendo riguardo a quella, tra le obbligazioni derivanti dal contratto, che sia stata posta a fondamento della domanda avanzata dall'attore, nonché al luogo di adempimento risultante dalla disciplina sostanziale che, alla stregua delle norme di diritto internazionale privato del giudice adito, trova applicazione nel caso specifico: tale interpretazione è apparsa, infatti, ad avviso della Corte, quella più rispondente al principio della certezza del diritto, la cui attuazione costituisce uno degli obiettivi della Convenzione, il quale esige che le norme di competenza (quali l'art. 5) che derogano al principio generale fissato dall'art. 2 della Convenzione siano interpretate in modo da consentire ad un convenuto normalmente accorto di prevedere ragionevolmente dinanzi a quale giudice, diverso da quello dello Stato del proprio domicilio, potrà essere citato (Corte di Giustizia 17 giugno 1992, in causa C-261/91, Handte). Criterio al quale la Corte ha ritenuto potersi derogare solo in relazione a talune fattispecie in cui, come nei rapporti di lavoro, i fatti materiali che costituiscono esecuzione dell'obbligazione pertinente si realizzano in un determinato luogo, affermando che in tal caso l'obbligazione da prendere in considerazione ai fini dell'individuazione del luogo di adempimento è quella che caratterizza il contratto (Corte di Giustizia 26 maggio 1982, in causa C-133/81, Ivenel; 13 luglio 1993, in causa C-125/92, Mulox IBC, con la conseguenza che, accedendo l'obbligazione di pagamento astrattamente ad una pluralità indefinita di contratti, è alla controprestazione che occorre normalmente fare riferimento per la determinazione del giudice cui spetta la giurisdizione). Ove peraltro non possano ravvisarsi le specificità che contraddistinguono i predetti rapporti, la Corte ha ritenuto, in passato, che non sia «né necessario né indicato identificare l'obbligazione che caratterizza il contratto e centralizzare nel suo luogo di esecuzione la competenza giudiziaria, a titolo di luogo di esecuzione, per le controversie relative a tutte le obbligazioni contrattuali» (Corte di Giustizia 15 gennaio 1987, in causa C-266/85, Shenavai); in applicazione di tali principi, la giurisdizione del giudice del luogo in cui l'obbligazione dev' essere adempiuta si estende anche al caso in cui la domanda abbia ad oggetto indennità sostitutive o compensative per lo scioglimento del rapporto, spettando comunque al giudice nazionale accertare se, in base al diritto da applicarsi al contratto, si tratti di un'obbligazione contrattuale autonoma o d'una obbligazione sostitutiva dell'obbligazione contrattuale non adempiuta (Corte di Giustizia 6 ottobre 1976, in causa C-14/76, De Bloos), nonché al caso in cui sia controversa l'esistenza stessa del contratto su cui si fonda la domanda (Corte di Giustizia 4 marzo 1982, in causa C-38/81, Effer). Analogamente, nel caso in cui la lite verta su più obbligazioni derivanti dal medesimo contratto, ed alcune di esse abbiano carattere accessorio, è l'obbligazione principale che dev'essere presa in considerazione ai fini della determinazione della competenza; per converso, il giudice adito non è competente a conoscere l'insieme delle domande fondate su due obbligazioni equivalenti derivanti dal medesimo contratto qualora, secondo le norme di conflitto del foro, soltanto una di tali obbligazioni debba essere eseguita nello Stato del giudice adito, mentre l'altra vada eseguita in un altro Stato contraente (Corte di Giustizia 5 ottobre 1999, in causa C-420/97, Leathertex). Il massimo organo di giustizia europeo non ha, al riguardo, mai nascosto gl'inconvenienti che possono insorgere nell'applicazione di tali criteri, soprattutto in riferimento all'individuazione dell'obbligazione principale tra quelle poste a fondamento della domanda e alla determinazione del luogo dell'adempimento in presenza di una prestazione da eseguirsi in più luoghi diversi, osservando, tuttavia, che il riferimento ad altri criteri, quali la natura del rapporto obbligatorio e le circostanze della fattispecie non risulterebbe di per sé sufficiente a dispensare il giudice adito dalla determinazione della legge che disciplina l'obbligazione controversa ai fini della pronuncia sulla giurisdizione (sottolineando altresì l'importanza che gli ordinamenti nazionali accordano alla volontà delle parti nell'individuazione del luogo di adempimento per sminuire la portata di tali difficoltà e osservando che, qualora la legge da applicarsi consenta ai contraenti, alle condizioni che essa determina, di designare il luogo in cui l'obbligazione va adempiuta, senza imporre particolari requisiti formali, l'accordo circa il luogo dell'adempimento è sufficiente a radicare nello stesso luogo la competenza giurisdizionale ai sensi dell'art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles (Corte di Giustizia 17 gennaio 1980, in causa C-56/79, Zeiger; 20 febbraio 1997, in causa C-106/95, MSG) . Essa, infine, ha conferito rilievo al processo di unificazione normativa in atto nella materia delle obbligazioni contrattuali, che ha trovato espressione nella Convenzione di Roma, osservando che l'omogeneizzazione delle norme di conflitto che consentono di determinare la legge applicabile al contratto allontana il rischio che l'individuazione del luogo di esecuzione possa variare a seconda del giudice adito, concludendo che, se da un lato «spetta al legislatore nazionale, unico competente in tale settore, definire un luogo di esecuzione che tenga equamente conto, al tempo stesso, degli interessi di una buona amministrazione della giustizia e di quelli di una tutela sufficiente dei singoli», dall'altro lato «in quanto il diritto nazionale lo autorizza, il giudice può [...] essere chiamato a determinare il luogo di esecuzione [...] ricercando, in funzione della natura del rapporto obbligatorio e delle circostanze del caso di specie, il luogo in cui la prestazione è stata o doveva essere effettivamente fornita» (Corte di Giustizia 28 settembre 1999, cit.).
5. Quanto alla giurisprudenza statuale, l'orientamento di questa Corte in ordine all'individuazione del luogo di adempimento ai fini della determinazione del giudice cui spetta la giurisdizione nei confronti dello straniero in materia di obbligazioni contrattuali non si discosta sostanzialmente da quello della Corte di Giustizia, se non per un particolare rilievo attribuito all'obbligazione che caratterizza il contratto. Può dirsi difatti consolidato l'indirizzo secondo cui, ai sensi dell'art. 5 della Convenzione di Bruxelles, il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente dinanzi al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o dev'essere eseguita, luogo che va determinato con riferimento all'obbligazione posta a fondamento della domanda, ed in conformità della legge che disciplina tale obbligazione secondo le norme di diritto internazionale privato del giudice adito (Cass., Sez. Un., 17 luglio 2008, n. 19603; 3 aprile 2007, n.8224; 15 maggio 2006, n. 11093; 19 giugno 2000, n. 448). Tale principio è stato ritenuto applicabile non solo alle domande aventi ad oggetto direttamente l'adempimento dell'obbligazione, ma anche a quelle concernenti la validità, l'esistenza o la risoluzione del contratto {Cass. Sez. Un., 13 novembre 2008, n.27045; 15 maggio 2006, n. 11093; 2 aprile 2003, n. 5108; 3 aprile 2000, n. 84; 13 gennaio 1978, n. 152), e persino rispetto all'azione di simulazione ed all'azione revocatoria proposte da un terzo estraneo al rapporto contrattuale (Cass.Sez. Un., 7 maggio 2003, n. 6899). Pertanto, in tema di obbligazioni nascenti da contratto stipulato in data successiva al 1° gennaio 1988, sono state le disposizioni della Convenzione di Roma ad assumere il ruolo di norme di conflitto, con la conseguenza che il luogo di adempimento "va individuato secondo la legge del Paese con cui il contratto presenta il collegamento più stretto, sempre che la legge destinata a regolare il contratto non sia stata scelta pattiziamente dai contraenti" (Cass. Sez. Un., 27 febbraio 2008, n. 5091; 3 maggio 2005, n. 9107; 6 giugno 2002, n. 8224; 10 marzo 2000, n. 58), mentre la richiesta di adempimento di un contratto di vendita internazionale di cose mobili comporta la determinazione del luogo in cui deve essere eseguita l'obbligazione in base agli artt. 31 e 57 della Convenzione di Vienna, che, dettando una disciplina uniforme della vendita internazionale, si sostituisce alle norme vigenti nei singoli Stati aderenti e prevale sulla Convenzione di Roma (ai sensi dell'art. 21 di quest'ultima), con la conseguenza che il forum destinatae solutionis va individuato, per l'obbligazione del venditore, nel luogo in cui egli ha la sua sede di affari - o, se il contratto implica un trasporto di merci, nel luogo in cui deve consegnarle al primo trasportatore ai sensi dell'art. 31 -, e, per l'obbligazione del compratore, nella sede degli affari del venditore (salvo che le parti abbiano specificamente pattuito il pagamento in altro luogo, ovvero il pagamento debba avvenire al momento della consegna dei beni o dei documenti: Cass. Sez. Un, 9 febbraio 2009, n. 3059; 20 aprile 2004, n.7503). Anche in materia di rapporti di lavoro la giurisprudenza di legittimità si è uniformata ai criteri indicati da quella comunitaria, affermando che il giudice al quale spetta la giurisdizione va individuato, per tutte le domande nascenti dal contratto, avendo riguardo al luogo di adempimento dell'obbligazione che lo caratterizza (ovverosia, normalmente, quella di rendere la prestazione lavorativa), in quanto le norme della Convenzione di Bruxelles devono essere interpretate in modo tale da evitare che il giudice adito sia indotto a dichiararsi competente in ordine a talune domande ed incompetente per altre inerenti al medesimo rapporto (Cass., Sez. Un., 17 maggio 1995, n. 5392). L'ambito applicativo di tale criterio, che la Corte di Giustizia ha rigorosamente circoscritto ai rapporti di lavoro e ad altre fattispecie comunque caratterizzate da una specifica localizzazione dei fatti materiali che costituiscono esecuzione del contratto, è stato peraltro esteso dalla giurisprudenza di queste sezioni unite anche al di fuori di tali ipotesi - essendosi affermato, in particolare, che, qualora la domanda sia fondata su una pluralità di obbligazioni derivanti da un unico contratto, il giudice al quale spetta la giurisdizione non deve essere individuato per ciascuna di esse in base al luogo in cui la prestazione è stata o dev'essere eseguita, ma per tutte le stesse in base al luogo in cui dev'essere adempiuta l'obbligazione che caratterizza il contratto (Cass., Sez. Un., 11 giugno 2001, n. 7860): tale principio, che non appare incontrasto con la giurisprudenza comunitaria se riferito alle domande concernenti prestazioni compensative o sostitutive rispetto a quella originariamente convenuta dalle parti (Cass.Sez. Un., 4 maggio 2006, n. 10223; 3 aprile 2007, n. 8224; 9 giugno 1995, n. 6499), ha trovato, peraltro, applicazione non solo in ipotesi in cui alcune delle obbligazioni si prospettavano come accessorie rispetto ad una predicabile come principale (Cass., Sez. Un., 22 luglio 2004, n. 13662 (Rv.574815); 21 febbraio 1995, n. 1880), ma, talvolta (pur se con decisioni non univoche), anche laddove tale rapporto di accessorietà non fosse configurabile (Cass. Sez. Un., 19 giugno2000, n. 448; in senso opposto, peraltro, Cass. Sez. Un., 22 luglio 2004, n. 13662).
6. Con specifico riguardo al tema del luogo di consegna dei beni, nel confermare il criterio d'individuazione del giudice competente stabilito dall'art. 5 della Convenzione di Bruxelles, l'art. 5 del Regolamento CE n. 44/01, come si è già avuto modo di osservare in precedenza, ha introdotto una duplice eccezione per i contratti di compravendita e di prestazione di servizi, indicando quale luogo dell'adempimento, rispettivamente, quello in cui i beni venduti sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati e quello in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto. L'origine di tale disposizione verrà da più parti ravvisata proprio negl'inconvenienti derivanti dal dianzi ricordato orientamento della Corte di Giustizia, che, individuando il giudice competente sulla base del luogo di adempimento dell'obbligazione concretamente dedotta in giudizio, impediva la riconduzione ad unità, in sede processuale, del rapporto controverso, frammentando la relativa giurisdizione tra una pluralità di giudici, individuati sulla base delle norme di diritto sostanziale applicabili a ciascuna obbligazione secondo il diritto internazionale privato del giudice adito. Per porre rimedio a tali difficoltà, il legislatore comunitario ha adottato il criterio, elaborato dalla stessa giurisprudenza comunitaria, che fa riferimento alla ed. obbligazione caratteristica, ovverosia a quella, generalmente speculare rispetto a quella pecuniaria, che caratterizza il rapporto controverso, individuando, quale giudice competente, quello dello Stato nel cui territorio detta obbligazione è stata o avrebbe dovuto essere adempiuta, e concentrando in tale foro speciale, alternativo a quello generale del convenuto, la giurisdizione per tutte le domande fondate sul medesimo contratto, da qualunque obbligazione esse scaturiscano. Tale scelta normativa, secondo l'interpretazione della stessa Corte di Giustizia, mira dunque a "potenziare la tutela giuridica delle persone residenti nella Comunità, permettendo al contempo, all' attore, di identificare facilmente il giudice che può adire e, al convenuto, di prevedere ragionevolmente dinanzi a quale giudice può essere citato", traducendosi nell'individuazione di un criterio di collegamento autonomo, che risponde ad un obiettivo di prossimità ed è fondato sull'esistenza di una stretta correlazione tra il contratto ed il giudice chiamato a conoscerne, onde presumere che il giudice del luogo in cui l'obbligazione è stata o avrebbe dovuto essere eseguita si trovi ipso facto in una relazione di stretta consequenzialità cognitiva con la fonte di quella. In applicazione di tali, generali canoni ermeneutici, è stato così affermato che, nel caso in cui il contratto individui una pluralità di luoghi di consegna in un unico Stato membro, l'attore che intenda proporre una domanda relativa a tutte le consegne può citare il convenuto dinanzi al giudice del luogo in cui è avvenuta o sarebbe dovuta avvenire la consegna principale, la quale deve essere individuata sulla base di criteri economici: in mancanza di elementi decisivi per tale individuazione, egli può citare il convenuto dinanzi al giudice di un luogo di consegna di sua scelta, dovendo ritenersi che ciascuno dei luoghi di consegna pattuiti presenti una sufficiente prossimità agli elementi materiali della controversia, e quindi un collegamento significativo ai fini della competenza giurisdizionale (in tali sensi, la fondamentale e già citata pronuncia di cui a Corte di Giustizia 3 maggio 2007, in causa C-386/05, Color Drack, su cui amplius, infra). Poiché, peraltro, il Regolamento non scolpisce i caratteri di una precisa nozione di «luogo di consegna», occorre stabilire se, con tale sintagma, il legislatore comunitario abbia inteso introdurre un concetto autonomo, conforme al significato letterale dell'espressione, ovvero abbia voluto fare riferimento ad un concetto giuridico suscettibile di diversa interpretazione a seconda della legge nazionale o delle norme di diritto materiale uniforme dettate dalle convenzioni internazionali in concreto applicabili. In favore della seconda tesi, più voci, in dottrina, si sono levate ad invocare la "continuità interpretativa" che il diciannovesimo «considerando» del Regolamento 44/01 impone di garantire tra il Regolamento stesso e la Convenzione di Bruxelles nell'esegesi risultante dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia CE, sottolineandosi ancora la patente irragionevolezza che avrebbe irredimibilmente colpito la scelta, da parte del legislatore comunitario, di un concetto di consegna della merce diverso da quello risultante dalla disciplina materiale uniforme dettata dalla Convenzione di Vienna, normalmente applicabile alla controversia. In senso contrario, si è tuttavia sottolineato, da parte di altra, non meno attenta dottrina, il carattere indiscutibilmente innovativo della disciplina introdotta dall'art. 5 del Regolamento n. 44/01 rispetto a quella prevista dalla corrispondente disposizione delle Convenzioni di Bruxelles e di Lugano, rilevandosi che la finalità perseguita dal legislatore comunitario attraverso la formulazione delle disposizioni di cui alla lettera b) non è stata soltanto quella di concentrare nel luogo di adempimento dell'obbligazione caratteristica le controversie relative a tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, ma anche quella, conforme ad esigenze manifestatesi sempre più pressantemente in seno alla stessa giurisprudenza comunitaria, di unificare dal punto di vista sostanziale il concetto di luogo di esecuzione ai fini della competenza giurisdizionale, quanto meno con riferimento ai contratti di vendita di beni mobili e di prestazione di servizi, in modo da evitare la pluralità e la diversità delle soluzioni cui si era, nel tempo, inevitabilmente pervenuti in conseguenza della pedissequa applicazione della lex causae. Ed è in tale prospettiva che si è evidenziata, ai fini della determinazione del giudice cui spetta la giurisdizione in ordine alle controversie derivanti da contratti internazionali di vendita di beni mobili, la necessità della identificazione del luogo di consegna con quello in cui la merce entra effettivamente nella disponibilità materiale dell'acquirente, tale luogo essendo diverso a seconda che la consegna sia avvenuta o meno: nel primo caso, infatti, esso coincide con quello in cui la consegna ha avuto effettivamente luogo (ovverosia con la località in cui il compratore ha accettato la consegna dei beni, liberando il venditore dalla relativa obbligazione), e normalmente corrisponde a quello pattuito nel contratto; ove peraltro la consegna abbia avuto luogo in una località diversa da quella pattuita, e ciò nonostante il compratore l'abbia accettata con l'intento di liberare il venditore, l'accettazione dei beni si configura come un nuovo accordo sul luogo di consegna, il quale viene pertanto a coincidere con il nuovo luogo concordato. Qualora, invece, la consegna non sia stata ancora effettuata, ovvero i beni siano stati messi a disposizione in un luogo diverso da quello pattuito e l'acquirente non li abbia accettati, occorre fare riferimento unicamente al luogo contrattualmente stabilito dalle parti; in mancanza, trova applicazione la lettera e) dell'art. 5, punto 1, del Regolamento, in virtù del quale il luogo di consegna va individuato in base ai criteri elaborati dalla giurisprudenza comunitaria in riferimento alla Convenzione di Bruxelles (in tal senso, di recente, parte della giurisprudenza di merito: Trib. Padova, Sez. dist. Este, 10 febbraio 2004). Sempre in tema di vendita di beni da trasportare da un luogo all'altro, altre sentenze di merito hanno ritenuto apertis verbis che il luogo dell'effettiva consegna debba essere individuato non già in quello in cui i beni sono stati consegnati al primo trasportatore, bensì in quello di destinazione finale, non potendosi fare riferimento alla disciplina materiale uniforme dettata dalla Convenzione di Vienna proprio in considerazione delle esigenze di certezza e prevedibilità che il legislatore comunitario ha inteso soddisfare mediante la formulazione dell'art. 5 del Regolamento n. 44/01 (Trib. Rovereto, 24.8.2006; Trib. Verona 22.2.2005), mentre altre, non meno argomentate decisioni hanno opinato che, qualora le parti non abbiano stabilito contrattualmente a quale dei due predetti momenti debba farsi riferimento ai fini della liberazione del venditore dalla propria obbligazione, il luogo dell'adempimento non possa essere desunto né dal diritto nazionale, del quale il Regolamento ha inteso escludere l'applicazione, né dal Regolamento stesso, il quale non reca alcuna precisazione al riguardo, traendone così la conseguenza che, a tal fine, possa invece soccorrere proprio la Convenzione di Vienna, quale insieme di disposizioni utilizzate dallo stesso legislatore comunitario come modello normativo, attesa la larga condivisione a livello internazionale e la capacità di suggerire soluzioni interpretative autonome ed uniformi: il luogo della consegna andrebbe quindi individuato in base all'art. 31 della Convenzione stessa (il quale offre una soluzione conforme a quella emergente da altri strumenti giuridici autonomi, anche se non vincolanti, quali i Principi Unidroit dei contratti commerciali internazionali ed i Principi europei dei contratti: così, Trib. Bolzano 18.9.2006; Trib. Vicenza, ord. 27.2.2009), soluzione cui è altresì pervenuta la stessa giurisprudenza di questa corte, a mente della quale «non potendosi allo scopo utilizzare definizioni proprie del diritto nazionale (quale potrebbe essere, per il caso in questione, quella di cui all'art. 1510 cod. civ., comma 2), dalla cui applicazione rischierebbe di essere vanificata la finalità del Regolamento di introdurre, anche sul punto, l'autonoma ed unificante disciplina della materia, è necessario fare ricorso, in tema di contratto di compravendita, alla Convenzione di Vienna sui contratti di vendita internazionale di beni mobili, adottata l'11 aprile 1980 e resa esecutiva con la L. 11 dicembre 1985. Ne consegue che, al fine di ritenere od escludere la giurisdizione del giudice italiano, il criterio di collegamento applicabile è quello indicato dall' art. 31 della suddetta Convenzione, norma secondo la quale, ove sia dedotto l'inadempimento all'obbligazione di fornitura di merci e sempre che il venditore non sia obbligato a consegnare i beni in un altro luogo determinato, l'obbligazione di consegna del venditore, qualora il contratto di vendita implichi il trasporto dei beni, deve intendersi adempiuta con la consegna dei beni al primo vettore per la trasmissione al compratore» (così Cass. Sez. Un., 27 settembre 2006, n. 20887; in termini non dissimili, Cass., Sez. Un., 4 maggio 2007, n. 10941; Cass., Sez. Un., 14 giugno 2007, n. 13891, pur precisandosi ancora che, in caso di vendita «da piazza a piazza», ai fini dello spostamento della consegna nel luogo di destinazione finale delle merci, non è sufficiente che il trasporto delle stesse abbia luogo a spese del venditore, con la conseguenza che restano irrilevanti, sotto tale profilo, le clausole che pongono a carico dello stesso i costi del trasporto e gli oneri connessi, come la clausola CIF o la clausola «franco arrivo», le quali non dimostrano, di per sé sole, alcuna effettiva intenzione delle parti di sottrarre il rapporto all'operatività della citata previsione normativa sull'adempimento dell'obbligazione del venditore). Giurisprudenza pressoché costante ha poi sino ad oggi ritenuto che il patto relativo al locus destinatae solutionis debba riguardare specificamente la consegna, e non la destinazione finale della merce, sicché non rileva la mera circostanza che il contratto contenga anche una pattuizione sulla destinazione finale della merce nei magazzini all'estero dell'acquirente, trattandosi di una clausola non destinata ad incidere sulla determinazione del luogo di consegna in senso giuridico: a sostegno di tale conclusione, si è osservato che l'art. 31, lett. a) della Convenzione di Vienna non può essereinterpretato nel senso che la liberazione del venditore con laconsegna delle merci al primo trasportatore opera solo se non risulta identificato alcun luogo specifico in cui il venditore è obbligato a consegnare, un'interpretazione siffatta presupponendo, infatti, il ritener vero che, nella vendita internazionale di beni mobili con trasporto di merci, il luogo di consegna possa non essere indicato e che, conseguentemente, la Convenzione abbia inteso fissare una regola suppletiva, volta a colmare una lacuna contrattuale. (Le prassi negoziali sulle quali la regola si innesta sono, come è noto, di segno opposto: il luogo di consegna è sempre indicato, essendo logicamente pressoché inconcepibile un difetto pattizio di indicazione di destinazione nel trasporto di merce venduta e destinata all'acquirente: «la regola posta dalla Convenzione è dunque volta non già a colmare una lacuna, ma a stabilire invece che, fermo il fatto che la destinazione finale delle merci è sempre indicata, tuttavia l'obbligo di consegna del venditore è adempiuto ... mediante consegna al primo vettore»: Cass. Sez. Un., 3 gennaio 2007, n. 7; 20 giugno 2007, n. 14299; 20 giugno 2007, n. 14300; 24 agosto 1989, n. 3751). In proposito è peraltro opportuno ricordare che, come ha precisato la Corte di Giustizia CE in riferimento alla Convenzione di Bruxelles, «benché le parti siano libere di accordarsi su un luogo di esecuzione delle obbligazioni contrattuali diverso da quello determinabile in forza della legge vigente per il contratto, senza essere obbligate a rispettare particolari requisiti formali, esse però non possono fissare, in considerazione del sistema introdotto dalla Convenzione, al solo scopo di determinare un foro competente, un luogo di esecuzione che non presenti nessun collegamento effettivo con la materia del contratto e in cui le obbligazioni derivanti dal contratto medesimo non potrebbero essere eseguite sulla base dei termini di quest'ultimo»; deve quindi ritenersi inefficace, ai fini dell'individuazione del forum destinatae solutionis, una clausola, priva dei requisiti formali imposti dall'art. 17 della Convenzione - ed ora dall'art. 23 del Regolamento n.44/01 - ai fini della deroga alla giurisdizione, che preveda la consegna in un luogo privo di qualsiasi collegamento effettivo con l'oggetto del contratto, configurandosi essa, in realtà, come una pattuizione volta ad eludere la predetta disposizione).
7. L'inevitabilmente incompleto excursus che precede consente di avviare a soddisfacente soluzione la questione di diritto posta a questa corte, non senza aver prima fatto cenno al contenuto - rilevante in parte qua, pur se nella evidente diversità della fattispecie trattata - della recente, fondamentale pronuncia della Corte di giustizia del 3 maggio 2007 (cui è stato fatto già ampiamente cenno in precedenza), predicativa dei seguenti principi: 1) l'art. 5 punto 1 lett. b) del regolamento 44/01, che determina sia la competenza internazionale che quella territoriale, mira ad unificare le norme sui conflitti di giurisdizione in materia civile e commerciale mediante norme che presentino un alto grado di prevedibilità (punto 20 della sentenza) e, pertanto, a designare direttamente il foro competente senza rinviare alle disposizioni degli ordinamenti nazionali (punto 30); 2) nell'ambito del regolamento 44/01, la norma di competenza speciale (art. 5 1/b) fa, del luogo di consegna, un criterio di collegamento autonomo, tendenzialmente applicabile a tutte le domande fondate su uno stesso contratto di compravendita e non soltanto a quelle fondate proprio sull'obbligo di consegna (punto 28); 3) discorrendo di unicità tanto del foro competente quanto del criterio di collegamento, il legislatore comunitario non ha inteso affatto escludere in generale la possibilità che più fori siano competenti o che detto criterio possa riguardare più luoghi (punto 29); 4) in caso di pluralità di luoghi di consegna in un unico Stato membro e di domanda relativa a tutte le consegne...va sottolineato che un solo giudice deve essere competente a conoscere di tutte le domande fondate sul contratto (punto 38); 5) con la disposizione in esame il legislatore comunitario ha inteso rompere esplicitamente, per i contratti di vendita, con la passata soluzione secondo cui il luogo di esecuzione era determinato per ciascuna delle obbligazioni controverse in conformità del diritto internazionale privato del giudice adito. Designando autonomamente come "luogo di esecuzione" il luogo in cui l'obbligazione che caratterizza il contratto deve essere adempiuta, il legislatore comunitario ha inteso centralizzare la competenza giurisdizionale nel luogo di adempimento per le controversie relative a tutte le obbligazioni contrattuali e determinare una competenza giurisdizionale unica per tutte le domande fondate sul contratto (punto 39); 6) la competenza introdotta dall'art. 5 è fondata, in sostanza, sull'esistenza di un nesso di collegamento particolarmente stretto tra il contratto e il giudice chiamato a conoscerne, in una logica di ottimizzazione del processo.
8. Il collegio non ignora che i principi dettati dalla sentenza della Corte di giustizia dianzi esaminata sono stati ispirati da una (diversa) ipotesi e da una (diversa) esigenza di individuare il forum litis nell'ipotesi in cui l'obbligo di consegna gravante sull'alienante implichi la possibilità di adempimento in una pluralità di luoghi in un unico Stato membro. Diversa questione, difatti, è quella (oggetto del presente giudizio) in cui venga in discussione e risulti contestato l'adempimento dello speculare obbligo di pagamento gravante sull'acquirente che tale consegna abbia già ricevuto, questione che postula una risposta al quesito se i principi enunciati dalla Corte di giustizia possano in parte qua legittimamente estendersi a tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, ovvero debbano ritenersi limitati ai soli obblighi gravanti sull'alienante. Sostanzialmente negativa è apparsa, in passato, la risposta offerta da questa corte di legittimità, con pronunce tanto precedenti quanto successive a quella della Corte di giustizia. Cosi, a titolo meramente esemplificativo, è stato affermato che, in base alla giurisprudenza comunitaria sull'art. 5 della Convenzione di Bruxelles, resa esecutiva con la legge 21 giugno 1971, n. 804, applicabile all'art. 5 del Regolamento CE n. 44 del 2001, il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente, in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita, luogo che va determinato in conformità della legge che disciplina l'obbligazione controversa secondo le norme di conflitto del giudice adito (Cass. 17.7.2008, n. 19603: nella specie, le S.U., in relazione alla domanda proposta da un cittadino italiano nei confronti di una società tedesca avente ad oggetto il pagamento di un assegno utilizzato come promessa di pagamento, hanno ritenuto che la controversia dovesse essere devoluta al giudice italiano poiché tanto l'art. 1182 cod. civ. quanto la corrispondente norma del codice civile tedesco dispongono che le obbligazioni pecuniarie di somma determinata si estinguono presso il domicilio del creditore); ed ancora (Cass. ss. uu. n. 8224 del 3 aprile 2007) che il criterio di collegamento stabilito dall'art. 5, n. 1, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, richiamato dall'art. 3, comma secondo, della legge 31 maggio 1995, n. 218 per la materia contrattuale, si identifica nel luogo di adempimento dell'obbligazione dedotta in giudizio, ovvero in cui l'obbligazione è stata o deve essere eseguita, da intendersi nel senso che è necessario individuare il diritto posto a base della domanda cui corrisponde l'obbligazione del convenuto del quale si assume l'inadempimento. Pertanto, qualora una società italiana agisca contro un cittadino straniero per l'adempimento dell 'obbligazione di pagamento nascente da un contratto di ormeggio nel quale sia stato previsto un corrispettivo, ma non il luogo di pagamento, occorre far ricorso al criterio sussidiario di cui al comma 3 dell'art. 1182 cod. civ., relativo al domicilio del creditore al tempo della scadenza dell'obbligazione, avendo l'obbligazione per oggetto una somma di danaro determinata o determinabile in base ad elementi precostituiti dalle parti, ancorché si tratti di somma sostitutiva del corrispettivo convenuto, mentre si può far ricorso al criterio residuale di cui al comma 4 solo nel caso di mancata determinazione o indeterminabilità dell'obbligazione in danaro, mentre ancora, secondo Cass. ss. uu. n. 7503 del 2004, la Convenzione di Vienna sui contratti di vendita internazionale di beni mobili, adottata l'11 aprile 1980 e resa esecutiva con la legge 11 dicembre 1985, n. 765, prevale sulla disciplina dettata, per le obbligazioni contrattuali, dalla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, in tal senso deponendo l'art. 21 di quest'ultima Convenzione. Ne deriva che, ai fini della sussistenza o meno della giurisdizione del giudice italiano nei confronti di straniero domiciliato in uno degli Stati aderenti alla Convenzione di Bruxelles del 21 settembre 1968 (resa esecutiva con la legge 21 giugno 1971, n. 804), il criterio di collegamento del luogo di esecuzione dell'obbligazione contrattuale, ai sensi dell'art. 5 della citata Convenzione di Bruxelles, va riscontrato, ove sia dedotto l'inadempimento all'obbligazione di pagamento della fornitura di cose mobili da vendita internazionale, avendo riguardo all'art. 57 della detta Convenzione di Vienna, il quale prevede, come criterio generale, che il compratore deve pagare il venditore presso la sede di affari di quest'ultimo (salvo che il compratore si sia obbligato, in forza di una specifica pattuizione, a pagare il prezzo in altro luogo, che acquista così rilevanza come luogo di adempimento, ovvero che il pagamento debba avvenire al momento della consegna dei beni o dei documenti, nel qual caso il luogo del pagamento coincide con quello della consegna. (Sulla prevalenza della Convenzione di Vienna sulla disciplina dettata, per le obbligazioni contrattuali, dalla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, cfr. ancora Cass. sez. un. 18 ottobre 2002, ord. n. 14837).
9. Ritiene il collegio che a tale orientamento non possa essere data ulteriore continuità. Decisivi, al riguardo, appaiono i principi predicati della Corte di giustizia europea in ordine all'esigenza di concentrazione della giurisdizione in un'unica autorità giudiziaria competente a conoscere di tutte le vicende contrattuali (affermazione che non pare potersi limitare alla sola fattispecie esaminata da quel consesso in tema di pluralità di luoghi di consegna), a prescindere, dunque, dalla circostanza che in discussione venga posta l'obbligazione del venditore - e dunque si controverta in ordine al luogo di consegna - ovvero quella dell'acquirente - quella, cioè, del pagamento del prezzo delle merci ricevute. Tali affermazioni, ad avviso di queste sezioni unite, trascendono il caso concreto che ha occupato il massimo organo di giustizia sovranazionale, e risultano di converso espressione di più generali principi applicabili all'intera vicenda negoziale nel suo patologico dipanarsi sul piano funzionale. Deve dunque ritenersi che, individuato il luogo di consegna in quello ove la prestazione caratteristica deve essere eseguita, e riconosciuto come luogo di consegna principale quello ove è convenuta la esecuzione della prestazione ritenuta tale in base a criteri economici, sarà dinanzi al giudice di quello Stato che tutte le controversie sorte in tema di esecuzione del contratto andranno legittimamente introdotte e conseguentemente dibattute. Nel caso di specie, incontroverso tra le parti la circostanza per cui il luogo di consegna si trovava in Germania, il giudice italiano va ritenuto carente di giurisdizione nella controversia de qua. Né vale obbiettare che tale soluzione risulterebbe oltremodo penalizzante per il creditore che invochi l'adempimento dell'obbligazione di pagamento - essendo pressoché comune atutti gli ordinamenti continentali, invocando ancora la regoladella lex causae, il principio secondo il quale il pagamento diuna somma di denaro deve avvenire al domicilio del creditore:per limitarci al caso di specie, tale è il disposto dell'art. 1182 comma 3 c.c. italiano e del § 270/1 del B.G.B. (intitolato Zahlungsort, ossia "luogo del pagamento"), a mente del quale "Geld hat der Schuldner, im Zweifel, auf seine Gefahr und seine Kosten, dem Glaubiger an dessen Wohnsitz zu uebermitteln" ("nel dubbio, il debitore deve rimettere il denaro, a proprio rischio e a proprie spese, al creditore presso il suo domicilio"), a nulla rilevando, in proposito (nonostante quanto inesattamenteopinato dall'odierno ricorrente), la disposizione del successivo IV comma, a mente della quale "die Vorschriften überden Leistungsort bleiben unberueht" ("restano invariate le disposizioni sul luogo della prestazione"), dovendosi per tali intendere le altre disposizioni in tema di Leistungsort). Nulla impedisce, difatti, all'alienante di convenire con la controparte, in deroga al generale principio, oggi affermato, dell'unicità del forum contractus, una apposita deroga quanto al luogo dell'adempimento della prestazione pecuniaria, indicando come tale il proprio domicilio o la sede della propria impresa. Va pertanto affermato, in tema di vendita internazionale di cose mobili, il principio della prevalenza del Regolamento comunitario 44/01 - così come interpretato da questa Corte in tema di individuazione del giudice competente a conoscere delle questioni sorte in ordine all'obbligazione di pagamento - sulle disposizioni dettate, in subiecta materia, dalla Convenzione di Vienna. L'identificazione del "luogo di consegna" in ipotesi di merci da trasportare va compiuta, pertanto, sulla scorta del medesimo criterio (economico) unificante del luogo "finale" di destinazione delle merci con riferimento a tutte le obbligazioni reciprocamente nascenti dal contratto (ivi inclusa quella di pagamento), onde l'art. 31 della suddetta Convenzione deve essere oggi interpretato nel senso che esso contiene (quanto alla disposizione relativa alla consegna al vettore) una regula iuris idonea a disciplinare i rapporti obbligatoritra le parti sotto il profilo della valutazione dell'eventuale dies inadimpleti contractus, ma non (anche) una regola di giurisdizione, così come una regola di giurisdizione non contiene (per i motivi già esposti) la pur citata disposizione di cui all'art. 57 della Convenzione (a mente della quale, se l'acquirente non è tenuto a pagare il prezzo in un altro luogo particolare, dovrà pagare il venditore: a) presso la sede di affari di quest'ultimo, ovvero, b) se il pagamento deve essere fatto al momento della consegna delle merci o dei documenti, nel luogo di tale consegna). Pur se non direttamente evocata dalle parti, tale soluzione impinge direttamente una più compiuta analisi della questione relativa alla consegna delle merci al primo vettore. Non ignora il collegio che, alla soluzione oggi adottata, molteplici e suggestive obiezioni sono state sollevate in dottrina, tanto sotto il profilo della possibile inapplicabilità di tale regola iuris ai casi in cui il contratto di compravendita non implichi l'immissione delle merci nel possesso del compratore (si evoca l'ipotesi delle vendite effettuate tramite commissionari o società di trading, ovvero, su di un piano più generale, quella dei negozi traslativi nei quali una parte contrattuale agisca, in concreto, su di un piano puramente "commerciale", rendendosi acquirente delle merci al solo scopo di rivenderle ad un terzo soggetto, cui i beni di regola perverranno senza essere transitati per le mani dell'intermediario), ovvero ai contratti conclusi, nel settore delle grandi distribuzioni commerciali, con le cd. "centrali d'acquisto" (allorché il venditore sia, cioè, a conoscenza della destinazione ultima delle merci presso le diverse sedi del gruppo operante nel settore). Ma la (legittima) prospettazione di (ipotetici) inconvenienti che, con riguardo a singole, peculiari fattispecie operative, possono potenzialmente insorgere all'esito dell'applicazione del criterio operativo oggi predicato da questa corte non sembra decisiva, in punto di diritto, ad indebolirne nella sostanza il tessuto argomentativo e ad intaccare in modo significativo l'architettura complessiva della soluzione in iure così disegnata, ove si consideri che il criterio del luogo di adempimento (e di consegna) inteso come luogo di recapito finale della merce dal punto di vista dell'acquirente (ossia luogo in cui i beni entrano nella materiale disponibilità del destinatario, a prescindere da quello in cui il vettore eventualmente incaricato prenda in consegna la merce), pur non costituendo ideale panacea a tutti i possibili (ed inevitabili) problemi operativi destinati a porsi di volta in volta in singole fattispecie, consente pur sempre quel risultato finale auspicato con forza dalla corte di giustizia e costituito dalla unificazione e centralizzazione del forum litis tra parti contrattuali (mentre, quanto all'ipotesi di acquirente/rivenditore, è agevole replicare che gli accordi successivi con un terzo subacquirente saranno pur sempre res inter alios acta tra venditore originario e primo acquirente/intermediario ai fini della giurisdizione, mentre la questione delle consegne "ripartite" ab origine nel settore della grande distribuzione sembra destinata a soddisfacente soluzione proprio alla luce del dictum della Corte europea del 2007) . Non sembra seriamente revocabile in dubbio, viceversa, che il concetto di consegna materiale (rectius, di destinazione finale) presenta, da un canto, su di un piano strettamente funzionale/operativo, l'indiscutibile vantaggio della facile percettibilità e della agevole documentabilità, onde l'ancoraggio del luogo di adempimento ad una concezione fattuale/economica consente di superare definitivamente l'inconveniente del rinvio alla lex causae a mezzo di un criterio certo e predeterminato rispetto a quello (necessariamente "volatile") derivante dall'applicazione delle norme interne o convenzionali; dall'altro, sotto un profilo più strettamente morfologico/normativo, appare più rigorosamente rispettoso del principio di gerarchia delle fonti sopranazionali, atteso che il regolamento 44/01, per quanto adottato in base alla particolare fonte di competenza comunitaria prevista dall'art. 65 CE ed inserita con il trattato di Amsterdam, è pur sempre atto normativo emanato da un'istituzione comunitaria, come tale dotato di supremazia rispetto al diritto convenzionale (oltre che a quello interno), così che in seno allo stesso diritto comunitario andranno legittimamente ricercate le chiavi interpretative della normativa regolamentare - di qui l'abbandono del pur suggestivo sentiero ermeneutico tracciato, in parte qua, dalla Convenzione di Vienna, che ha trovato e trova, invece, ampio e legittimo spazio interpretativo con riferimento alla Convenzione di Bruxelles, la cui natura è pur sempre quella, omogenea, di trattato di diritto internazionale, ma che, a tacer d'altro, non è applicabile a tutti i Paesi destinatari del regolamento 44/01, non avendo aderito ad essa, ad esempio, il Regno Unito)-, funzionali a soluzioni facilmente condivisibili da tutti i Paesi contraenti. Alla luce di tali considerazioni, non appare, infine, insuperabile l'ulteriore obiezione mossa dalla dottrina e fatta propria dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. ss. uu. 3.1.2007, n. 7), secondo la quale "inequivoca conferma" della impraticabilità della tesi oggi accolta sarebbe da rinvenirsi nel disposto dell'art. 63 comma I del Regolamento 44, che disciplina la particolare ipotesi di acquisti da parte di cittadini del Lussemburgo (dispone, difatti, la norma citata che una persona domiciliata nel territorio del Lussemburgo, convenuta dinanzi a un giudice di un altro Stato membro in applicazione dell'articolo 5, punto 1, può eccepire l'incompetenza di tale giudice qualora il luogo di destinazione finale della fornitura della merce o prestazione del servizio sia situato nel Lussemburgo). Va, difatti, osservato, da un canto, che, a mente della previsione di cui al successivo IV comma della disposizione in esame - le disposizioni del presente articolo sono applicabili per un periodo di sei anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento -, un richiamo di tipo "sistemico" a tale regola di ius singolare (un richiamo, cioè, funzionale ad una ben precisa demonstratio, sul piano dei principi, della bontà di una interpretazione volta specularmente ad ancorare il concetto di consegna ad un criterio giuridico e non economico) è inevitabilmente destinato a perdere gran parte della sua efficacia dimostrativa per aver posto a suo fondamento una norma ormai espunta dal sistema; dall'altro, che un'interpretazione storico-evolutiva della evocata disposizione - interpretazione svincolata, cioè, dal suo significato logico/letterale - va condotta alla luce delle più recenti posizioni assunte, in subiecta materia, dalla Corte di giustizia, ed induce oggi a ritenerla poco altro che pedissequa ripetizione e perpetuazione di un (antistorico) "privilegio" in origine sancito dalla Convenzione di Bruxellesin favore dei cittadini del piccolo Stato europeo. Va pertanto affermato il seguente principio di diritto: "In tema di compravendita internazionale di cose mobili, individuato il luogo di consegna in quello ove la prestazione caratteristica deve essere eseguita, e riconosciuto come luogo di consegna principale quello ove è convenuta la esecuzione della prestazione ritenuta tale in base a criteri economici (e cioè il luogo di recapito finale della merce, ove i beni entrano nella disponibilità materiale e non soltanto giuridica dell'acquirente), sarà dinanzi al giudice di quello Stato che tutte le controversie sorte in tema di esecuzione del contratto, ivi compresa quella relativa al pagamento dei beni alienati, andranno legittimamente introdotte e conseguentemente dibattute (a prescindere dal luogo in cui il vettore eventualmente incaricato prenda in consegna la merce stessa). Va, pertanto, dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano. La complessità delle questioni trattate e la novità delle soluzioni adottate induce il collegio ad una pronuncia di integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La corte pronunciando sul ricorso dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano. Spese compensate}}

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Published in original:
- Rivista di diritto internazionale privato e processuale, n.1/2010, p. 150 ff.}}