Data

Date:
03-01-2007
Country:
Italy
Number:
07/2007
Court:
Corte Suprema di Cassazione, Sez. Un.
Parties:
Bourjois S.a.s. v. Gommatex Poliuretani S.p.A.

Keywords

SALES CONTRACT INVOLVING CARRIAGE OF GOODS - JURISDICTION - FINAL DESTINATION OF GOODS NOT RELEVANT

JURISDICTION OF COURT OF PLACE OF PERFORMANCE - PLACE OF DELIVERY WHERE GOODS ARE HANDED OVER TO FIRST CARRIER (ART. 31(A) CISG)

Abstract

An Italian seller and a French buyer concluded a contract for the sale of textiles to be used in manufacturing covers for bags of a prestigious high fashion company.
Due to complaints by the high fashion company that the covers were defective, the buyer sued the seller before a French Court, requesting appointment of an expert to ascertain liability on the part of the seller.
Pending the suit before the French Court, the Italian seller sued the French buyer in Italy claiming that the latter had lost its right to rely on Art. 1495 of the Italian Civil Code since notice of lack of conformity was untimely and, in any case, the relevant limitation period had expired. The buyer objected, inter alia, that the jurisdiction was vested in Italian Courts.
The Italian Court of first instance found that it had jurisdiction over the case and this conclusion was confirmed both by the Court of Appeal and the Italian Supreme Court.

In reaching such a conclusion, the Italian Supreme Court rejected the buyer’s argument that Art. 31(a) CISG, according to which, if the seller is not bound to deliver the goods at any other particular place and the contract involves carriage of goods, “its obligation to deliver consists in handing the goods over to the first carrier for transmission to the buyer”,can be applied only when a specific indication of the place for delivery is lacking. In the Court’s view, such an interpretation would imply admitting that in a contract for the sale of goods involving carriage of goods the place for delivery can be omitted and, consequently, that lit. a of Art. 31 CISG is a supplementary rule. On the contrary, commercial practices existing both at the time of the conclusion of the Convention and nowadays show that in a sale contract involving carriage of goods the final destination of the goods is always fixed by the parties. Therefore, the rule set out in Art. 31 (a) CISG does not intend to fill a possible gap in contracts but, given that final destination of the goods is always agreed upon by the parties, it aims at clarifying that the seller’s obligation to deliver, unless provided otherwise by contract, is deemed performed by transmission of the goods to the first carrier.

Consequently, the fact that in the case at hand the final destination of the goods was in France was of no relevance. Instead, since the place where the goods had been handed over to the first carrier was in Italy and no other place had been agreed upon by the parties, Italian Courts had to be considered as having jurisdiction over the case.

Fulltext

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

l. Tra il 1987 ed il 1989 la Gommatex Poliuretani s.p.a., con sede in Prato, vendette alla Bourjois s.a.s., con sede in Neuilly Sur Seine (Francia), tessuti sintetici colorati, che l'acquirente utilizzò per le fodere ed i rivestimenti di borse realizzate per la Chanel.
A seguito della rappresentazione da parte della Chanel alla Bourjois, che le borse avevano presentato difetti consistiti in un fenomeno di incollamento della fodera posta su un lato con la fodera posta su un altro lato di ciascuna borsa, con conseguente distacco della tinta, sorse una controversia tra Gommatex e BourJois, che nel 1993 adì il tribunale di Nanterre, con procedimento in référe di natura cautelare, per la nomina di un esperto che constatasse i vizi riscontrati in funzione dell'accertamento di eventuali responsabilità della Gommatex e di determinazione del pregiudizio subito dalla Bourjois.

2. Nella pendenza del procedimento, con atto di citazione notificato il 29.1.1997 la Gommatex convenne in giudizio la Bourgjois innanzi al tribunale di Prato chiedendo che fosse dichiarata la decadenza della società francese, ex art. 1495 cod. civ., dal diritto alla garanzia e, comunque, l'intervenuta prescrizione dei suo diritto. La convenuta resistette, eccependo in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore di quello francese.
Con sentenza del 3.4.2000 il tribunale di Prato dichiarò la propria giurisdizione e, con separata ordinanza, dispose in ordine all'istruzione della causa.

3. La sentenza fu appellata dalla Bourjois (che propose contestualmente regolamento preventivo di giurisdizione, dichiarato inammissibile da queste Sezioni Unite con ordinanza n. 11496 dell’1.8.2002).
L' appello è stato rigettato dalla corte d’appello di Firenze con sentenza n . 1729, depositata il 29.10.2003, sui rilievi, per quanto in questa sede interessa:

1) che, ai sensi dell'art. 31, lettera a), della Convenzione di Vienna del 1980, se il contratto di vendita implica il trasporto dei beni, l'obbligazione di consegna del venditore consiste nel rimettere i beni al primo vettore per la trasmissione al compratore;
2) che, non essendo nella specie controverso che la vendita implicasse il trasporto delle cose vendute, i tessuti erano stati rimessi al vettore a Prato, come risultava dalle bolle di consegna e dal timbro della dogana italiana;
3) che nessuna rilevanza poteva attribuirsi alla circostanza che le parti avevano convenuto che la consegna fosse effettuata in Francia, presso i magazzini dell'acquirente a Chamant-Senlis, giacché la pattuizione concerneva solo la destinazione finale della merce ma non era destinata ad incidere sulla determinazione del luogo della consegna in senso giuridico;
4) che, dovendo il luogo di consegna individuarsi in Italia, andava riconosciuta la giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell'art. 5.1 della convenzione di Bruxelles.

4. Avverso la sentenza ricorre per cassazione la Bourjois s.a.s., affidandosi ad un unico, articolato motivo, cui resiste con controricorso la Gommatex Poliuretani s.p.a.

MOTIVI DELLA DECISIONE

l. La ricorrente Bourjois s.a.s. si duole che la corte d'appello di Firenze abbia:

a) interpretato le norme di diritto uniforme della Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili - ed in particolare la norma (art. 31) che esprime il precetto di diritto materiale italiano applicabile alla fattispecie - in base alla lex fori, adottando in tal modo un approccio concettuale gravemente inadeguato rispetto all'origine internazionale delle medesime; origine che invece impone di ricostruire il senso e la portata di ciascuna norma della Convenzione in base alla logica autonoma ed agli scopi particolari della Convenzione stessa, volta a valorizzare la volontà delle parti, abilitate a derogare alla disciplina legale senza il favor che la giurisprudenza nazionale riconosce alla regola posta dall’art. 1510, comma 2, cod. civ., a mente del quale la consegna è eseguita dal venditore mediante rimessione della cosa al vettore;
b) disatteso una circostanza fattuale di determinante rilevanza: che, cioè, i magazzini della società acquirente in Francia erano stati designati come luogo di adempimento in senso tecnico dell’obbligo di consegna; il che si tradurrebbe nell'insussistenza di un sufficiente titolo o criterio speciale, ai sensi dell'art. 5 della Convenzione di Bruxelles, per radicare in Italia la giurisdizione nei confronti della società francese.

2. Il ricorso è infondato.
In sostanza si assume che l'art. 31, lettera a) della Convenzione di Vienna dell'11.4.1980 (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 11 dicembre 1985, n. 765) deve interpretarsi nel senso che la regola secondo la quale, "se il venditore non è tenuto a consegnare le merci in altro luogo particolare, il suo obbligo di consegna consiste, quando il contratto di vendita implica un trasporto di merci, nel consegnare le merci al primo trasportatore perché le faccia pervenire all'acquirente", opera solo se non risulta identificato alcun luogo specifico in cui il venditore è obbligato a consegnare (così in ricorso, a pagina 27, in fine, ed a pagina 28).
Un'interpretazione siffatta presupporrebbe che si assumesse come vero che, nella vendita internazionale di beni mobili con trasporto di merci, il luogo di consegna potesse non essere indicato e che, conseguentemente, la Convenzione abbia inteso fissare una regola suppletiva, volta a colmare una lacuna contrattuale.
Le prassi negoziali sulle quali la regola si innesta sono (ed erano al momento della conclusione dell'accordo internazionale) però di segno opposto: il luogo di consegna è (ed era), invece, sempre indicato, essendo logicamente pressoché inconcepibile un difetto pattizio di indicazione di destinazione nel trasporto di merce venduta e destinata all'acquirente. La regola posta dalla Convenzione è dunque volta non già a colmare una lacuna, ma a stabilire invece che, fermo il fatto che la destinazione finale delle merci è sempre indicata, tuttavia l’obbligo di consegna del venditore è adempiuto (salva l’esclusione che non viene qui in considerazione) mediante consegna al primo vettore.
La conformità della regola posta dalla Convenzione a quella dettata dall'art. 1510, comma 2, cod. civ. è dunque bensì sussistente, ma tanto non costituisce affatto indice rivelatore di un'interpretazione “nazionalistica” effettuata dalla corte d’appello, che alla norma codicistica non si è, invero, neppure riferita.
Difetta, del resto, un accordo delle parti in ordine all'individuazione di un luogo di adempimento dell'obbligazione di consegna diverso da quello della consegna al vettore.
Né - come sostiene la ricorrente - l’art. 5, comma 1, lettera b), del Regolamento CE n. 44 del 2001, pur pacificamente inapplicabile al caso di specie, può essere interpretato in senso chiarificatore di una sorta di preesistente favor per una concezione di consegna come fatto eminentemente materiale, con tendenziale considerazione del luogo di destinazione finale della merce come quello sufficiente a radicare la giurisdizione (competenza speciale) del giudice dello Stato del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio deve essere eseguita. Ciò in quanto stabilisce che "il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio è, nel caso della compravendita di beni, il luogo situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto".
Se ne trae indiretta ma inequivoca conferma nel disposto dell'art. 63, comma 1, del Regolamento stesso, il quale conferisce rilievo al luogo di destinazione finale della merce solo se questo sia situato nel Lussemburgo e solo in favore di una persona domiciliata nel territorio del Lussemburgo che sia stata "convenuta dinanzi ad un giudice di un altro Stato membro in applicazione dell'art. 5, punto 1".
In ogni altro caso di vendita internazionale implicante trasporto di merci il luogo della consegna è quello nel quale i beni sono trasmessi al vettore, salvo specifica deroga pattizia delle parti in ordine alla diversa consegna rilevante ai fini della liberazione del venditore.

3. Il ricorso è respinto.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P. Q. M.

LA CORTE DI CASSAZIONE, A SEZIONI UNITE

rigetta il ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice italiano e condanna la ricorrente alle spese, che 1iquida in € 15.100, di cui 15.000 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori dovuti per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 7 dicembre 2006.}}

Source

Original in Italian:
- available at the University of Basel website, http://www.cisg-online.ch}}