Data
- Date:
- 20-09-2004
- Country:
- Italy
- Number:
- 18902
- Court:
- Corte di Cassazione
- Parties:
- Kling & Freitag Gmbh s.r.l. v. Società Reference Laboratory S.r.l.
Keywords
SCOPE OF CISG - DISTRIBUTORSHIP AGREEMENT – IMPLIES OBLIGATION FOR DISTRIBUTOR TO BUY A CERTAIN QUANTITY OF GOODS AND FOR PRODUCER TO DELIVER THE GOODS – AGREEMENT TO BE EXECUTED BY INDIVIDUAL SALES CONTRACTS
CLAIM BY DISTRIBUTOR AGAINST PRODUCER FOR BREACH OF CONTRACT -JURISDICTION – 1968 BRUSSELS CONVENTION – JURISDICTION OF COURT FOR PLACE OF DELIVERY OF THE GOODS – PLACE OF DELIVERY TO BE DETERMINED ACCORDING TO ART. 31 CISG
Abstract
An Italian distributor and a German manufacturer concluded a distributorship agreement whereby over a period of three years the distributor was to purchase and to distribute in Italy a certain quantity of specific goods and the manufacturer to deliver the goods. Shortly after the manufacturer had started to deliver the goods, a dispute arose as to whether the distributor was entitled to act as the exclusive distributor of the goods in Italy and since the parties could not agree on this point, the manufacturer refused to make any further deliveries alleging that there was not even any binding distributorship agreement. Consequently the distributor commenced an action before an Italian Court alleging breach of the distributorship agreement. The manufacturer objected to the jurisdiction of the Italian Court and insisted that the jurisdiction was vested in a court in Germany.
The Supreme Court decided in favour of the German manufacturer, i.e. that the Italian Court had no jurisdiction to hear the case and that the jurisdiction was vested in a court in Germany. In reaching this conclusion, the Supreme Court found that a distributorship agreement was a framework agreement which may have different contents. In the case at hand, the main obligations of the parties were to order and to deliver a certain quantity of specific goods over a certain period of time. The distributor's claim against the manufacturer for alleged breach of the distributorship agreement was therefore to be considered basically a claim for breach of the individual sales contracts, with the consequence that the place of performance for the determination of the international jurisdiction according to Art. 5(1) of the 1968 Brussels Jurisdiction and Enforcement Convention was the place where the manufacturer had to deliver the goods. Having found that in the case at hand the individual sales contracts were governed by CISG and that according to Art. 31 CISG the place of delivery of the goods was in Germany, the Court decided that the Italian Court had no jurisdiction to hear the case.
Fulltext
[...]
Fatto
La S.r.l. Reference Laboratori (da ora in poi Ref), con sede in Italia, convenne in giudizio davanti al Tribunale di Ancona - sezione distaccata di Osimo - la Kling & Freitag Gmbh (da ora in poi Kling), con sede in Germania. Espose: - che, a seguito di trattative, svolte tramite la International Consulting & Marketing Gmbh, che di ciò era stata incaricata dalla Kling, aveva concluso con quest'ultima un contratto, con il quale essa veniva autorizzata a distribuire in esclusiva per l'Italia, in nome proprio e per proprio conto, i prodotti della Kling; - che il contratto - in base al quale essa si impegnava ad acquistare un quantitativo minimo di prodotto pari a DM 250.000 - aveva la durata dal 1° marzo 2000 al 28 febbraio 2003, rinnovabile alla scadenza; - che, in data 17 marzo 2000, essa era stata invitata dalla Kling a stipulare un accordo chiarificatore, che in realtà prevedeva modifiche al precedente contratto; - che essa non aveva aderito alla richiesta perché il rapporto era stato regolato con il contratto già concluso; - che, dopo avere dato esecuzione - sia pure in minima parte - al contratto, la Kling aveva ripetutamente insistito nel negarle la qualità di distributrice dei suoi prodotti e successivamente nel richiedere una nuova disciplina del rapporto; - che i contatti con la Kling si erano interrotti nel giugno del 2000. La Ref, dedotto che, con il suo comportamento, la Kling non aveva adempiuto il contratto, chiese che il Tribunale dichiarasse la risoluzione dello stesso per inadempimento della convenuta e condannasse quest'ultima al risarcimento del danno. La Kling si costituì in giudizio ed eccepì il difetto di giurisdizione del giudice italiano. Nel corso del giudizio la Kling ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione. Al ricorso ha resistito con controricorso la Ref. Il Procuratore generale, cui il ricorso è stato trasmesso ai sensi dell'art. 375 c.p.c., ha chiesto che sia dichiarata la giurisdizione del giudice italiano. La Kling ha depositato memoria.
Diritto
Preliminarmente si osserva che, tenuto conto della data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio (21 giugno 2000), non si applica il Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, concernente la
competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, entrato in vigore il 1° marzo 2002.
La società ricorrente, a sostegno della competenza giurisdizionale del giudice tedesco, sostiene:
a) che non è applicabile l'art. 5 della Convenzione di Bruxelles, perché, anche tenuto conto delle deduzioni svolte dalla società attrice a sostegno della domanda, nella specie, non vi è una lite sulla esistenza di un contratto tra le parti, ma, invece, v'è una assoluta mancanza del titolo negoziale; né è configurabile una lite per responsabilità precontrattuale atteso che la società attrice ha sostenuto di avere essa stessa interrotto le trattative; la domanda attrice è una domanda di risarcimento del danno, da proporsi davanti al giudice del luogo dove il convenuto ha la propria sede;
b) che, anche a voler ritenere che le parti abbiano concluso un contratto, questo si configurerebbe come un contratto di somministrazione o fornitura di merci con riconoscimento del diritto di esclusiva in favore della Ref; da ciò discende:
1) che, non avendo le parti scelto il diritto da applicare ai sensi della legge 18 dicembre 1984 n. 975, al contratto si applicherebbe "l'ordinamento vigente nel paese al quale appartiene la parte, obbligata alla prestazione caratteristica del contratto", nella specie da individuare nelle obbligazioni poste a carico della società tedesca;
2) che le forniture si realizzano mediante operazioni di vendita tra fornitore e distributore, per le cui modalità occorre fare riferimento o alle condizioni generali stabilite dal venditore o alle norme della Convenzione delle Nazioni Unite riguardante i contratti di vendita internazionale di merci (L. 11 dicembre 1985 n. 765); in entrambi i casi la competenza giurisdizionale appartiene al giudice tedesco, poiché in Germania avveniva la consegna della merce al trasportatore;
3) che l'obbligo di assicurare l'esclusiva non è determinabile in riferimento ad una specifica località cosicché alla violazione del detto obbligo non è applicabile l'art. 5 della Convenzione di Bruxelles ma l'art. 2.
La società controricorrente, contesta la tesi della mancata conclusione del contratto, ed assume che, avendo le parti concluso un accordo di distribuzione con patto di esclusiva, la giurisdizione è del giudice italiano poiché in Italia, quale sede del distributore, l'obbligazione doveva essere eseguita.
Deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano.
La società attrice ha chiesto la risoluzione di un contratto che assume avere concluso con la società convenuta, della quale ha anche chiesto la condanna al risarcimento del danno.
Secondo l'assunto della società attrice (v. pagg. 2 e 3 dell'atto di citazione) con il contratto essa si era impegnata "ad acquistare un quantitativo minimo di prodotti pari a 250.000 DM per i primi tre anni"; il contratto aveva avuto un inizio di esecuzione, perché la Kling le aveva inviato merce per € 13.402, come da fatture 206375 e 206376 del 24 marzo 2000).
Ora, se è vero, come sostiene la società attrice, con il controricorso, che l'accordo di distribuzione con patto di esclusiva è un contratto quadro, è anche vero che esso può essere attuato secondo diversi modelli contrattuali, alla cui disciplina occorre poi fare riferimento sia ai fini della determinazione della giurisdizione, sia ai fini della determinazione della competenza interna a ciascuno Stato, sia, infine, ai fini della disciplina sostanziale da applicare al rapporto.
Nella specie, per affermazione della stessa società attrice, la fornitura della merce dalla società tedesca alla società italiana, doveva avvenire (ed era parzialmente avvenuta) attraverso atti di vendita, per i quali erano state emesse le relative fatture.
Il contratto era, pertanto, attuato mediante atti di vendita nel quadro di un piano di fornitura, concordato tra le parti, che prevedeva anche il diritto di esclusiva per la rivendita dei prodotti in Italia.
In una fattispecie di tale tipo, in cui si controverte tra le parti dell'esistenza del rapporto e dell'inadempimento totale dello stesso, quello che rileva è il nucleo essenziale del rapporto, costituito dagli obblighi reciprocamente assunti dalle parti, che erano da un lato quello di fornire la merce mediante atti di vendita e dall'altro quello di acquistare un certo quantitativo di merce (condizione quest'ultima posta al fine di consentire la rinnovazione del contratto, originariamente prevista per la durata di tre anni).
Il patto di esclusiva aveva funzione accessoria e comunque non assume rilievo nella presente controversia, poiché, negando di voler dare esecuzione al contratto, perché ritenuto non concluso, la Kling si è in primo luogo sottratta all'obbligo assunto, secondo la tesi della società attrice, di vendere a quest'ultima il materiale che si era impegnata a fornire.
Ciò premesso si osserva che la questione di giurisdizione va definita, vertendosi, in ragione del petitum e della causa petendi della domanda proposta dall'attore, in materia contrattuale, in base all'art. 5 n. 1 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (ratificata e resa esecutiva con L. 21 giugno 1971 n. 804), secondo cui: il convenuto domiciliato in uno Stato contraente può essere chiamato in giudizio anche davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione contrattuale dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita. In proposito deve essere disattesa la tesi della ricorrente secondo cui l'art. 5 della Convenzione di Bruxelles non sarebbe applicabile per l'assoluta mancanza del titolo negoziale.
Invero, al fine della verifica della giurisdizione, non importa accertare l'effettiva sussistenza del titolo giuridico sul quale è basata la domanda dell'attore. Infatti, anche se l'esistenza del contratto sia contestata dalla parte convenuta in giudizio per l'adempimento o la risoluzione, in ogni caso la controversia attiene alla "materia contrattuale" (v. C. Giust. CE 4 marzo 1982 causa 38181 Effer c. Kanter).
L'accertamento relativo alla condizioni per l'accoglimento della domanda appartiene al merito della causa, dovendosi solo in quella sede verificare se un contratto fu validamente stipulato tra le parti ed eventualmente se vi fu il dedotto inadempimento posto a base dell'azione di risoluzione del contratto, senza che, naturalmente, su tale accertamento influisca poi la decisione emessa al solo fine del regolamento di giurisdizione, poiché detta decisione è idonea a formare giudicato soltanto sulla giurisdizione, ma non anche su alcun profilo attinente al merito della domanda.
Ciò detto, nella specie, come sopra rilevato, la causa ha per oggetto la risoluzione di un contratto in cui viene dedotto l'inadempimento, di una società con sede in Germania, dell'obbligo di fornire ad una società, con sede in Italia, il materiale che si era impegnata a consegnare. Si tratta, quindi, dell'inadempimento di obbligazioni nascenti da una vendita.
Trattandosi di vendita internazionale di merci, nel procedere all'individuazione del luogo di adempimento, non è necessario determinare la legge sostanziale applicabile al rapporto secondo le norme di conflitto del giudice adito, ma può farsi direttamente riferimento alla Convenzione di Vienna sulla vendita di cose mobili dell'11 aprile 1980, ratificata con legge 11 dicembre 1985 n. 765, che, dettando la disciplina sostanziale uniforme della vendita internazionale, si applica a prescindere dalle norme di diritto internazionale privato dei due Stati contraenti (cfr. art. 1 e art. 7, comma 2 della Convenzione), le quali sono, pertanto, irrilevanti ai fini di individuare la disciplina applicabile alle obbligazioni contrattuali dedotte in giudizio (v. Cass. S.U. n. 14837/2002; Cass. S.U. n. 7503/2003).
La Convenzione di Vienna all'art. 31, dispone che: "Se il venditore non è tenuto a consegnare le merci in altro luogo particolare, il suo obbligo di consegna consiste:
a) quando il contratto di vendita implica un trasporto di merci, nel consegnare le merci al primo trasportatore perché le faccia pervenire all'acquirente;
b) quando, nei casi non previsti al precedente comma, il contratto verte su un corpo certo o su qualcosa di genere che deve essere prelevato su una massa determinata o che deve essere fabbricata o prodotta e quando, al momento della conclusione del contratto, le parti sapevano che le merci si trovavano o dovevano essere fabbricate o prodotte in un luogo particolare, nel mettere le merci a disposizione dell'acquirente in tale luogo;
c) negli altri casi, nel mettere le merci a disposizione dell'acquirente nel luogo in cui il venditore aveva la sua sede di affari al momento della conclusione del contratto".
Sotto tutti e tre i profili indicati dalla norma - stante che nel caso di specie nessun elemento consente di ritenere operante la deroga ai criteri in essa previsti - il luogo di adempimento dell'obbligo di consegna della merce oggetto delle singole vendite era la Germania.
In Germania era quindi il luogo dove l'obbligazione dedotta in giudizio (fornitura della merce) doveva essere eseguita, e, pertanto, secondo il criterio di collegamento posto dall'art. 5 n. 1 della Convenzione di Bruxelles, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano.
Ricorrono giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, pronunciando sul ricorso, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano; dichiara compensate tra le parti le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma il 1° luglio 2004.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 20 SET. 2004.}}
Source
Original in Italian:
- published in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, n.2/2005, p. 443 ff.
English translation:
- available at the University of Pace website, http://www.cisg.pace.law.edu/}}