Data

Date:
19-04-2006
Country:
Italy
Number:
Court:
Tribunale Bergamo
Parties:
Hydracar srl v. Italspazi srl

Keywords

LONG-TERM CONTRACTS - BILLBOARD LEASE CONTRACT - BETWEEN TWO ITALIAN COMPANIES

REFERENCE TO THE UNIDROIT PRINCIPLES AS A MEANS OF INTERPRETING THE APPLICABLE DOMESTIC LAW (ITALIAN LAW)

CONTRACT INFRINGING MANDATORY RULE OF THE APPLICABLE LAW - A PARTY'S CLAIM FOR RESTITUTION OF PERFORMANCE RENDERED DEPENDENT ON THAT PARTY'S POSSIBILITY OF MAKING RESTITUTION IN KIND OF THE OTHER PARTY'S PERFORMANCE RECEIVED (GENERIC REFERENCE TO UNIDROIT PRINCIPLES AND REFERENCE TO ARTICLE 81(a) CISG)

Abstract

A and B, two Italian companies, entered into a contract for the installation by B and subsequent use by A of a billboard alongside a highway outside Milan. B installed the billboard and A had been using it for two years paying B the agreed rental fee when the owner of the highway requested the removal of the billboard on the ground that it was against the law. Consequently A, invoking the illegality of the contract it had with B, brought an action against B for restitution of the rent it had paid over the two years.

The Court rejected the claim for restitution on the ground that, since A was not in a position to make restitution of the performance it had received under the contract from B, i.e. the concession of the use of the billboard for two years, it could not claim restitution of its own performance, i.e. the rental fee paid, all the more so since it undoubtedly had benefited from B’s performance. The Court admitted that under Italian law it was still an open question as to whether a party’s claim for restitution of the performance(s) it has rendered under an illegal contract was dependent on whether that party was in a position to make restitution of the performance it had received from the other party. However, in opting for the affirmative solution the Court expressly referred to the UNIDROIT Principles and to the CISG (Article 81(2) which in its view were both in favour of such an approach. (Though not quoting it, the Court apparently referred to Article 7.3.6 [Article 7.3.7(1) of the UNIDROT Principles 2010] of the UNIDROIT Principles dealing with restitution in case of termination of the contract, whereas the dispute at hand concerned a a case of an illegal contract. It should be noted that at the time of the Court decision illegality had not yet been included in the UNIDROIT Principles but is now covered by Articles 3.3.1 - 3.3.2 of the UNIDROIT Principles 2010).

Fulltext

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Hydracar srl opponeva decreto ingiuntivo concesso alla Italspazi srl e fondato su un contratto avente ad oggetto la posa e poi la concessione in uso di cartellonistica pubblicizzante la stessa ditta Hydracar; posa avvenuta a margine della tangenziale di Milano. Era stato pagato il corrispettivo per i primi due anni, ma poi intervenne l'ente proprietario della tangenziale, diffidando all'immediata rimozione del cartello siccome in violazione dell'art. 23, co.7 del codice della strada. Riteneva quindi l'opponente che il contratto fosse nullo per illiceità dell'oggetto, chiedendo così la revoca del decreto e, in riconvenzionale, la ripetizione ex art. 2033 C.c. dei canoni versati per i primi due anni.
Costituitasi, l'opposta chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Si andava a conclusioni senza istruttoria orale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I fatti sono pacifici: è pacifico, in particolare, che il contratto aveva ad oggetto la posa di cartellonistica pubblicitaria ai margini della tangenziale di Milano. Ai sensi dell'art. 23, co.7 D.Lgvo n. 285/92 (c.d. Codice della strada) è fatto divieto di installare cartelli pubblicitari "lungo e in vista", tra l'altro, delle strade extra urbane. Occorre vedere se si tratti di norma imperativa, la cui violazione (nel caso di specie è pacifico che il contratto contravviene a tale precetto) implichi nullità ex art. 1418 c.c.
La giurisprudenza afferma il carattere imperativo della norma allorquando (non essendovi espressa previsione di nullità negoziale) essa è deputata a tutelare l'interesse pubblico generale (Cass. 11256/03, Cass. 3272/01), anziché interessi particolari (i casi riguardano soprattutto gli interessi delle categorie professionali). Ora, la ratio dell'art. 23, co.7 consta nell'impedire che la concentrazione sulla guida, nelle strade extraurbane e nelle autostrade, dove più alto è il flusso della circolazione e più bassi sono i limiti di velocità, con conseguente maggior rischio di incidenti stradali, possa essere distratta dalla presenza di cartelli pubblicitari che richiamino con immagini del prodotto (e/o dati della ditta) l'attenzione del guidatore (v. Cass.17704/05). Se questa è la ratio, è chiaro che l'interesse tutelato ha natura generale: ovvero la sicurezza pubblica della generalità indifferenziata dei cittadini che si servono dei presidi (autostrade e strade extraurbane) deputati alla circolazione. La finalità consta nel ridurre al minimo i rischi di incidenti stradali, risultando in tal modo protetta anche la salute pubblica (v. ad es. la nota vicenda sulla obbligatorietà del casco per chi utilizzi ciclomotori o motocicli). Se così è, il contratto va dichiarato nullo, risultando contrastante, in via diretta, col precetto imperativo. Ne segue la revoca del decreto. Né l'opposto ha chiesto il corrispettivo ex art. 2041 c.c. (essendo comunque avvenuto che, praticamente fino ad oggi, il cartello sia rimasto in loco, così continuando l'opponente a trarre profitto dalla controprestazione altrui). Ancora, non sussiste alcun affidamento ragionevole da tutelare in capo all'opposta (v. la difesa che richiama l'art. 1175 c.c.), non essendo dedotta alcuna circostanza di fatto idonea a far ritenere (v. art. 1338 c.c.) una sua convinzione di validità del contratto.
La domanda di ripetizione ex art. 2033 c.c. per il biennio intercorso è invece da respingere. È vero, in effetti, che la nullità ha effetto retroattivo, ma il problema è di verificare se tale retroattività debba implicare anche la correlatività delle restituzioni. La risposta negativa muove dall'art. 2033 c.c.: il sistema delle restituzioni sarebbe unitario, e sarebbe improntato ad una considerazione "isolata" di ciascuna prestazione restitutoria. La risposta positiva distingue il sistema delle restituzioni: da un lato l'art. 2033 c.c., riferibile alle sole condictiones sine causa; dall'altro le conditiones ob causam finitam: la fonte della restituzione qui è il contratto a prestazioni corrispettive, sicché tale corrispettività vien mantenuta anche per le prestazioni restitutorie. La giurisprudenza tende a questa seconda soluzione (v. a conferma Cass. 4849/91, sulla nullità; sulla risoluzione v. T. Roma, 11.7.04, Corr. Giur., 2004, 1502; v. anche T. Milano, 4.1.99), ed ha ricordato (T. Roma, 4.1.99) che alla stessa si adeguano i più recenti interventi transnazionali (Principi Unidroit; ma v. anche art. 81, co.2 della Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili). Ritiene questo giudice che il codice italiano non porti argomenti testuali così esplicitamente adesivi alla prima costruzione sistematica, da impedire una ricostruzione interpretativa nel secondo senso. In punto di nullità, non v'è alcun richiamo espresso agli artt. 2033 ss. c.c. (si fa riferimento ex art. 1422 c.c. all'azione di ripetizione; ed è un termine usato non in senso tecnico, ovvero con riferimento alla "ripetizione" d'indebito, se è vero che l'art. 1443 c.c. parla ad esempio di restituzione). Un riferimento espresso alla ripetizione dell'indebito si ha solo nell'art. 1463 c.c.: ma si tratta di norma in certo senso obbligata. Qui, infatti, l'impossibilità di una delle due prestazioni, già fa venir meno la corrispettività in sede di esecuzione, e quindi - necessariamente - non può esservi corrispettività in sede di restituzione. È dunque evidente (e anzi necessitato) il ritorno al principio di considerazione "isolata" della restituzione, secondo il modello degli artt. 2033 ss. c.c. Detto altrimenti, come la fonte (il contratto) non ha prodotto alcuna corrispettività in fase esecutiva, del pari non potrà quella stessa fonte produrre alcuna corrispettività in fase restitutoria. L'adesione dunque alla seconda impostazione (siccome garante di maggiore equità di effetti pratici: evitare ingiustificati arricchimenti) porta a dire che, nel caso di specie, l'azione di ripetizione non è fondata. La prestazione dell'opposta, infatti, per sua natura (facere) non può essere restituita ex tunc: per il primo biennio di contratto, l'opponente ha comunque tratto profitto dalla controprestazione dell'opposta; un profitto che non è eliminabile retroattivamente.
Le spese sono compensate sussistendo giusti motivi: la decisione si basa su un'interpretazione discrezionale di questo giudice sulla ricorrenza di una norma imperativa, oltre che su una valutazione giuridica (ancor'oggi controversa, specie in dottrina) in tema di restituzioni.

P.Q.M.

respinta ogni altra domanda, revoca il decreto ingiuntivo n. 2399/05, compensando le spese di lite.
Bergamo, 17.4.06
Il giudice Alessandro Gnani}}

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